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Sentenza

Sentenza del 16/01/2018 n. 51 - Comm. Trib. Prov. Genova

RISCOSSIONE - cartelle di pagamento - emissione di due diverse intimazioni di pagamento per le stesse cartelle - duplicità della pretesa impositiva - esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato una seconda intimazione di pagamento emessa nel 2017, relativa alle medesime due cartelle già indicate in una prima intimazione notificata nel 2016. Ha sostenuto che la reiterazione dell'intimazione comportasse una duplicazione della pretesa impositiva. La prima intimazione era stata a sua volta impugnata, ma le cartelle sottostanti non erano state precedentemente annullate o sospese.

La decisione

La reiterazione dell'intimazione di pagamento è stata ritenuta legittima. Ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, l'intimazione perde efficacia se, entro 180 giorni dalla notifica, non viene avviata l'espropriazione o notificato il pignoramento; pertanto, il sistema ammette la possibilità di emettere una nuova intimazione per le stesse cartelle. Non si configura una duplicazione della pretesa impositiva, poiché la seconda intimazione non crea un nuovo credito, ma rinnova l'avviso di esecuzione fondato sulle medesime cartelle, che costituivano ancora un titolo esecutivo valido. La rinnovazione sarebbe invece preclusa se le cartelle fossero state annullate o sospese.

Norme richiamate

  • Art. 50 del d.P.R. n. 602/1973

    L'intimazione di pagamento perde efficacia qualora entro 180 giorni dalla sua notifica non sia avvenuta l'espropriazione o la notifica del pignoramento.

    La norma consente di reiterare l'intimazione quando la precedente abbia perso efficacia per il decorso del termine di 180 giorni, purché le cartelle sottostanti siano ancora valide e non siano state annullate o sospese.

Massime di principio

  • La reiterazione di un'intimazione di pagamento relativa alle stesse cartelle non costituisce, di per sé, una duplicazione della pretesa tributaria.
  • L'intimazione di pagamento è un atto prodromico all'esecuzione e può dover essere rinnovata quando la precedente perda efficacia per il decorso di 180 giorni senza espropriazione o pignoramento.
  • La nuova intimazione è legittima solo se il credito e le cartelle sottostanti sono ancora validi: l'annullamento o la sospensione delle cartelle impedisce la prosecuzione o il rinnovo dell'azione esecutiva.
  • La seconda intimazione non introduce una nuova obbligazione, ma rinnova l'avviso di pagamento e l'intenzione di procedere in via esecutiva sulla base del medesimo titolo.
  • Per contestare efficacemente una nuova intimazione occorre dimostrare, ad esempio, l'inesistenza, l'annullamento, la sospensione o l'estinzione delle cartelle, oppure vizi propri dell'intimazione.

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