Sentenza del 16/01/2018 n. 94 - Comm. Trib. Prov. Milano
Acconto su preliminare - Mancato perfezionamento della compravendita - Rimborso dell'imposta proporzionale sull'acconto - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta l'ammissibilità del rimborso dell'imposta di registro proporzionale applicata all'acconto, poiché la compravendita definitiva non si è perfezionata. Resta dovuta esclusivamente l'imposta di registro in misura fissa relativa alla registrazione del contratto preliminare.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale dell'acconto versato in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita quando il contratto definitivo non viene stipulato. L'imposta di registro sull'acconto è normalmente dovuta in misura proporzionale e, se la compravendita si perfeziona, viene scomputata dall'imposta complessivamente dovuta sul definitivo. Tuttavia, se il preliminare non è seguito dal contratto definitivo, manca il presupposto per tale meccanismo di imputazione e l'imposta proporzionale sull'acconto deve essere restituita, mentre rimane dovuta l'imposta fissa sul preliminare.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro sui contratti preliminari di compravendita
L'imposta proporzionale sugli acconti è collegata alla futura stipula del contratto definitivo: se il definitivo viene concluso, l'imposta è scomputata da quella dovuta sul trasferimento; se il definitivo non viene stipulato, l'imposta proporzionale deve essere rimborsata.
Regola dell'imposta fissa sul contratto preliminare
La mancata conclusione del contratto definitivo non elimina l'obbligo di assoggettare il preliminare all'imposta di registro in misura fissa.
Massime di principio
- Quando un preliminare di compravendita non si perfeziona con la stipula del definitivo, l'imposta proporzionale versata sugli acconti non deve rimanere definitivamente a carico del contribuente e può essere chiesta a rimborso.
- L'imposta proporzionale sull'acconto è destinata a essere scomputata dall'imposta sul trasferimento solo se il contratto definitivo viene effettivamente stipulato.
- Anche in caso di mancata conclusione della compravendita, il preliminare resta soggetto all'imposta di registro fissa.
- Per ottenere il rimborso occorre dimostrare sia l'avvenuto versamento dell'imposta proporzionale sia il mancato perfezionamento del contratto definitivo, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla disciplina tributaria.
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