Sentenza del 16/01/2018 n. 28 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendo l'annullamento delle sanzioni tributarie, pari a Euro 44.179,80, applicate per il tardivo o omesso versamento di IVA e ritenute alla fonte. Ha sostenuto che le difficoltà finanziarie e l'illiquidità derivanti dal fallimento di un'altra società e dalle conseguenti segnalazioni del legale rappresentante nei sistemi informativi creditizi integrassero una causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 472/1997. In subordine, ha dedotto l'assenza di colpa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dello stesso decreto, affermando di aver dimostrato l'impossibilità finanziaria di adempiere alle scadenze fiscali.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Basilicata ha rigettato l'appello, rilevando innanzitutto che l'appellante non aveva formulato motivi specifici collegati alla motivazione della sentenza di primo grado, ma si era limitato a riproporre le censure originarie. Nel merito, ha escluso che le difficoltà finanziarie e la crisi di liquidità potessero costituire forza maggiore, poiché tale esimente riguarda eventi eccezionali, imprevedibili e inevitabili che rendano materialmente impossibile adempiere. La decisione ha inoltre valorizzato il fatto che l'IVA e le ritenute si riferivano a somme già incassate o trattenute dal contribuente. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Articolo 6, comma 5, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.
La forza maggiore è stata interpretata in senso restrittivo come riferita a eventi eccezionali, naturali o umani, imprevedibili e inevitabili, tali da determinare un'impossibilità materiale di adempiere agli obblighi tributari. La mera crisi finanziaria o illiquidità dell'impresa non è sufficiente.
Articolo 5, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
L'esclusione della responsabilità per mancanza di colpevolezza richiede la prova concreta che l'omesso versamento non fosse imputabile al contribuente neppure a titolo di colpa. Nel caso esaminato, le difficoltà finanziarie non sono state ritenute sufficienti.
Massime di principio
- La crisi di liquidità, anche se grave e documentata, normalmente non integra di per sé una causa di forza maggiore ai fini dell'esclusione delle sanzioni tributarie.
- Per invocare la forza maggiore occorre dimostrare un evento esterno, imprevedibile e inevitabile che abbia reso oggettivamente impossibile il pagamento, non una semplice difficoltà economica o gestionale.
- Quando si tratta di IVA già incassata o di ritenute già operate, la mancata disponibilità delle somme è valutata con particolare rigore, poiché il contribuente agisce come soggetto incaricato di riversare somme riscosse o trattenute per conto dell'Erario.
- Un appello tributario deve indicare motivi specifici collegati alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado può comportare il rigetto.
- La mancanza di colpa deve essere provata in concreto mediante elementi documentali e non può essere desunta automaticamente dall'esistenza di una crisi aziendale.
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