Sentenza del 16/01/2018 n. 33 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Divieto di domande nuove - presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci nelle società a base partecipativa ristretta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato in capo al contribuente un maggior reddito di capitale superiore a 185.000 euro, pari alla quota del 50% degli utili extracontabili superiori a 371.000 euro accertati nei confronti della società partecipata. Il contribuente sosteneva di essere stato un mero dipendente, estraneo alle decisioni amministrative, e contestava la pretesa tributaria. In appello deduceva inoltre, per la prima volta, la nullità dell'avviso per difetto di valida delega alla sottoscrizione, nonché l'insufficienza della motivazione e l'assenza di ulteriori riscontri alla presunzione di distribuzione degli utili.
La decisione
L'appello è stato rigettato. La contestazione relativa al difetto di delega alla firma è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello e basata su fatti nuovi, non dedotti nel ricorso introduttivo. Nel merito, è stata ritenuta legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati definitivamente nei confronti della società, in ragione della partecipazione paritaria tra soli due soci. Il contribuente non ha fornito una prova concreta idonea a superare tale presunzione, limitandosi a invocare il cattivo rapporto con il socio amministratore e la propria estraneità alla gestione. Le spese del grado di appello sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Articoli 18, 24 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo.
Nel processo tributario d'appello non possono essere introdotti nuovi motivi, domande o temi d'indagine fondati su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado. Anche la contestazione della delega alla firma dell'avviso deve essere proposta tempestivamente nel ricorso introduttivo.
Articolo 2727 del codice civile
Presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base sociale.
La ristretta composizione societaria consente di presumere che i soci conoscano gli affari sociali e abbiano percepito, anche informalmente, gli utili non contabilizzati. La presunzione è relativa e può essere superata dal contribuente con una prova contraria precisa e concreta.
Articolo 295 del codice di procedura civile
In presenza di un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio riguardante la società e quello riguardante il socio, la parte che contesta il fondamento dell'accertamento può chiedere la sospensione del processo relativo al socio, anziché limitarsi a contestare la presunzione.
Massime di principio
- Nel processo tributario i motivi di ricorso devono essere formulati già in primo grado: introdurre in appello una contestazione fondata su fatti o vizi nuovi comporta normalmente l'inammissibilità.
- Nelle società di capitali con pochi soci, soprattutto quando la partecipazione è paritaria, l'Amministrazione può presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società.
- La presunzione non richiede necessariamente rapporti di parentela tra i soci né ulteriori elementi specifici, ma il contribuente può superarla dimostrando concretamente la propria estraneità alla gestione, l'impossibilità di conoscere gli utili o la loro mancata distribuzione.
- La mera qualifica di dipendente, il cattivo rapporto con l'amministratore o dichiarazioni generiche di estraneità alla gestione non sono normalmente sufficienti a vincere la presunzione.
- Quando l'accertamento societario è divenuto definitivo, la posizione del socio risulta ulteriormente rafforzata a favore dell'Amministrazione, perché il maggior utile della società non è più utilmente contestabile nel giudizio personale del socio.
- Se l'accertamento societario è ancora sub iudice, il socio può valutare la richiesta di sospensione del proprio giudizio per il rapporto di pregiudizialità, anziché attendere necessariamente l'esito del processo separato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 gen 2018Sentenza del 16/01/2018 n. 6 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 16 gen 2018Sentenza del 16/01/2018 n. 28 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 16 gen 2018Sentenza del 16/01/2018 n. 45 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 16 gen 2018Sentenza del 16/01/2018 n. 46 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 16 gen 2018Sentenza del 16/01/2018 n. 51 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 16 gen 2018Sentenza del 16/01/2018 n. 94 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →