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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07863/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una caduta occorsa a una persona mentre saliva una scala di muratura grezza all'interno dell'area di accesso a un ospedale civile. La danneggiata ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali nei confronti dell'azienda sanitaria, deducendo la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. perché la scala era priva di corrimano e quindi priva di un adeguato presidio antinfortunistico. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello la decisione è stata riformata con rigetto della domanda. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza e violazione di norme processuali sul deposito telematico dell'appello, sostenendo che la Corte d'appello avesse fondato la tempestività dell'iscrizione a ruolo su una ricevuta PEC mai prodotta; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2051 c.c. e delle norme sulle presunzioni e sul nesso causale, contestando che la Corte territoriale le avesse imposto di provare non solo il danno e la presenza della scala, ma anche che la caduta fosse stata causata specificamente dalla mancanza del corrimano, così caricandola della prova della causa concreta del sinistro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la censura non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva deciso sulla base di una prova non acquisita, ma aveva desunto dalla terza PEC inoltrata il 12 febbraio 2018 l'avvenuta generazione della seconda PEC e quindi la tempestività del deposito telematico dell'appello. Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale si fosse conformata ai principi consolidati in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., secondo cui il danneggiato deve provare l'esistenza del danno e il nesso eziologico tra la cosa e l'evento, mentre il custode risponde oggettivamente salvo il caso fortuito. Poiché la ricorrente non aveva censurato in modo idoneo tale accertamento, il motivo è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cosa in custodia ha natura oggettiva ed è limitata dal caso fortuito, ma presuppone comunque la prova del nesso causale tra la cosa e il danno, gravante sul danneggiato.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocabile solo se il giudice pone a base della decisione fatti non allegati o non provati; nel caso concreto la censura non coglieva la ratio decidendi.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione del materiale probatorio è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la motivazione effettiva della sentenza impugnata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante non è stata accolta, poiché la sentenza di merito conteneva una ratio decidendi chiara.

  • art. 16-bis d.l. 179/2012

    Norma richiamata dalla ricorrente per contestare il deposito telematico dell'appello; la Cassazione non l'ha ritenuta decisiva ai fini dell'inammissibilità del motivo.

  • art. 13 d.m. n. 44/2011

    Richiamato dalla ricorrente in tema di deposito telematico, ma la doglianza è stata respinta perché non investiva la reale motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 14 provvedimento DGSIA

    Norma tecnica richiamata dalla ricorrente sul deposito telematico; la Cassazione ha ritenuto la censura non pertinente alla ratio della decisione impugnata.

  • art. 348 c.p.c.

    Richiamato nel motivo processuale, ma non decisivo nel giudizio di legittimità, che si è arrestato sulla inammissibilità per difetto di confronto con la ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stata la base formale del primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile per mancata correlazione alla ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata la base formale del secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile perché la Corte territoriale aveva applicato correttamente i principi sull'art. 2051 c.c.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per evidenziare che il secondo motivo era comunque inammissibile perché conforme alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 165 c.p.c.

    Il termine per la costituzione/iscrizione a ruolo dell'appellante è stato ritenuto rispettato sulla base del perfezionamento del deposito telematico.

  • art. 40 c.p.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla causalità, ma non ritenuto decisivo rispetto all'onere probatorio ex art. 2051 c.c.

  • art. 41 c.p.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla causalità, ma non idoneo a scalfire il principio per cui il danneggiato deve provare il nesso tra cosa e danno.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato a proposito delle presunzioni, ma la Corte ha ribadito che il primo onere resta quello di provare il nesso causale tra cosa e danno.

  • art. 2728, commi 1 e 2, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni legali, senza esito favorevole, perché l'accertamento del nesso eziologico resta a carico dell'attore.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di confronto con la motivazione decisiva.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale sul rito camerale in cassazione richiamata nel procedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta l'obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a colpire una motivazione diversa o solo apparente.
  • In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare l'esistenza del danno e il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo; non è sufficiente allegare genericamente la presenza della cosa o la sua astratta pericolosità.
  • La responsabilità da cosa in custodia è oggettiva e il custode può liberarsi solo provando il caso fortuito; tuttavia l'onere iniziale di dimostrare la derivazione causale del danno dalla cosa resta a carico dell'attore.
  • Se l'incertezza riguarda una circostanza che incide sull'imputabilità eziologica dell'evento, la prova del nesso causale non può dirsi raggiunta.
  • Nel processo telematico, la verifica della tempestività del deposito può essere desunta dagli esiti PEC del sistema, secondo il significato attribuito dalla giurisprudenza al perfezionamento dell'invio telematico.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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