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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32634/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di cinque cartelle esattoriali. In primo grado l'impugnazione era stata dichiarata inammissibile per tardività; in appello la Commissione tributaria regionale ha invece accolto parzialmente il gravame, annullando una sola cartella perché la sua notifica non risultava provata, mentre ha ritenuto ritualmente notificate le altre quattro sulla base degli avvisi di ricevimento prodotti dall'agente della riscossione. In cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge per avere il giudice d'appello ritenuto valide le notifiche senza la raccomandata informativa prevista dalla legge n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, e per avere considerato sufficienti mere fotocopie delle relate, oltre che per mancata produzione degli originali delle cartelle. Con il secondo motivo ha denunciato vizio motivazionale per mancata pronuncia sull'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti e per motivazione apparente della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato, osservando che le censure erano in parte generiche e introducevano questioni nuove di fatto non deducibili in sede di legittimità; inoltre ha ribadito che, in tema di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento della notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, senza necessità di produrre anche la copia della cartella, salvo prova contraria del contribuente circa l'impossibilità senza colpa di prenderne cognizione. Ha respinto anche il secondo motivo, rilevando che la decisione d'appello aveva già affermato l'inammissibilità delle impugnazioni per tardività delle cartelle ritualmente notificate, con motivazione sufficiente, e che la questione della prescrizione era stata prospettata in modo non autosufficiente e senza dimostrare la sua deduzione nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove di fatto o questioni di diritto che presuppongano accertamenti non compiuti dai giudici di merito; il controllo di legittimità resta circoscritto alla violazione di norme e principi di diritto.
  • In tema di notifica della cartella esattoriale a mezzo posta, la prova del perfezionamento della notifica e della relativa data può essere fornita mediante l'avviso di ricevimento; non è, di regola, necessario produrre in giudizio anche la copia integrale della cartella notificata.
  • La presunzione di conoscenza dell'atto giunto all'indirizzo del destinatario opera salvo prova contraria del destinatario circa la sua impossibilità, senza sua colpa, di prenderne cognizione.
  • Le contestazioni sulla conformità delle copie agli originali devono essere specifiche e non generiche; in mancanza, la censura non è idonea a scardinare la prova documentale prodotta dalla controparte.
  • La deduzione della prescrizione deve essere autosufficiente e supportata dall'indicazione della natura del credito e della sua tempestiva proposizione nei gradi di merito; in cassazione non è sufficiente una mera affermazione apodittica del termine applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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