Cassazione Civile, Sentenza n. 7980/2022 del 11/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imposizione ICI per l'anno 2008 su diversi immobili della Congregazione; il Comune ha negato l'esenzione prevista dall'art. 7 d.lgs. n. 504/1992 ritenendo gli immobili adibiti ad alloggi per i religiosi e non destinati ad attività di culto. Questione processuale secondaria: validità dell'avviso di accertamento per mancata sottoscrizione autografa del responsabile (art. 1, co. 87, L. 549/1995 e problematiche di provenienza dell'atto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato le censure relative al vizio di sottoscrizione (primo e secondo motivo) e ha invece accolto i terzo, quarto e quinto motivi, ritenendo che la CTR non abbia valutato adeguatamente in concreto il corredo probatorio circa la destinazione e l'effettivo svolgimento di attività di religione/culto o attività assimilate negli immobili contestati. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al giudice di merito per nuovo esame (con demandata la liquidazione delle spese). Le restanti censure sono state dichiarate assorbite.
Norme richiamate
Disciplina l'esenzione ICI per immobili destinati ad attività di religione, culto e attività assimilate; l'esenzione presuppone una valutazione concreta dell'effettivo svolgimento dell'attività non commerciale nell'immobile.
legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 87
la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati
La sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa è norma speciale tuttora efficace; la mancata firma autografa non invalida automaticamente l'atto se la provenienza dall'ufficio responsabile è dimostrata.
Stabilisce l'onere della prova: incombe sul soggetto che deduce fatti per provare la sussistenza dei requisiti esentativi; occorre valutazione concreta delle prove offerte.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87
Richiamato per definire il requisito soggettivo dell'esenzione (enti che non hanno come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali).
codice di procedura civile, art. 112
Obbligo del giudice di pronunciare su tutte le questioni dedotte; l'omessa valutazione di profili essenziali può giustificare la cassazione e il rinvio.
d.lgs. n. 546/1992, art. 36, n. 4
Norma processuale tributaria richiamata nelle doglianze sui vizi di motivazione e altri profili di legittimità del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- La mancanza della firma autografa sull'avviso di accertamento non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto: è rilevante che l'atto provenga in modo comprovabile dall'ufficio competente e che vi siano elementi che ne individuino la provenienza e la responsabilità.
- La mera destinazione catastale o la qualificazione degli immobili come 'alloggi' non esaurisce la verifica sull'esenzione: il giudice deve accertare in concreto l'effettivo svolgimento, nella specifica annualità, di attività di religione, culto, assistenziali o recettive non svolte con modalità commerciali.
- L'onere della prova circa il requisito oggettivo dell'esenzione grava sulla parte che ne deduce la sussistenza (il contribuente): occorre produrre e far valutare elementi probatori concreti (non solo allegazioni o visure catastali).
- Se il giudice di merito non compie una valutazione motivata e puntuale del corredo probatorio relativo alla destinazione e all'uso concreto degli immobili, la sentenza può essere cassata e la causa rimessa al giudice di rinvio per nuovo esame.
- La delega della firma e l'apposizione del nome a stampa sono istituti praticabili nell'amministrazione: contestazioni formali sulla legittimazione della sottoscrizione richiedono prova dell'effettivo difetto di competenza o provenienza dell'atto.
- In sede di ricorso per cassazione è necessario fornire elementi autosufficienti che consentano alla Corte di verificare le censure senza accedere agli atti: l'assenza di ricostruzione processuale sufficientemente autosufficiente può determinare l'inammissibilità di alcune doglianze.
- La qualificazione di immobili come 'pertinenze' o la loro collocazione nelle adiacenze della sede principale possono rilevare ai fini dell'esenzione, ma vanno valutate unitamente all'effettivo utilizzo e alle caratteristiche dell'attività svolta (formativa, ricettiva, assistenziale, religiosa) e alla concreta esclusività di tale destinazione.
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