Cassazione Civile, Sentenza n. 7954/2022 del 11/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano l'arretramento di un fabbricato realizzato sul fondo contiguo dalla resistente a distanza inferiore a 5 metri dal confine. Contestavano l'interpretazione dell'art. 8.6 delle N.T.S.A. del PRG di Venezia, sostenendo che la deroga alla distanza di 5 m (Dc=3 m) dovesse operare solo per la porzione dell'edificio che effettivamente fronteggia la costruzione preesistente, altrimenti la loro possibilità edificatoria futura sarebbe stata penalizzata e incompatibile con le distanze fra fabbricati imposte dal D.M. 1444/1968.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso confermando la decisione della Corte d'Appello: l'art. 8.6 delle N.T.S.A. consente una Dc di 3 metri quando ricorrono le condizioni previste (fabbricato preesistente anteriore al 1.7.1997, una delle due pareti non finestrata, corpo di fabbrica non superiore a 12 m), senza limitarla alle sole porzioni che si fronteggiano. La norma regolamentare (Dc=3) prevale sulla Df (5 m) e la distanza va valutata nel suo complesso anche per ragioni di tutela urbanistica; è richiamato inoltre il principio della prevenzione dovuto alla precedente edificazione dei ricorrenti. I ricorrenti sono condannati alle spese di giudizio (liquidate in € 4.200,00 oltre accessori) e al versamento eventuale di contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamati come disciplina generale sulle distanze tra costruzioni e dai confini; tuttavia la Corte ha ritenuto che le previsioni locali del PRG, nella misura in cui stabiliscono distacchi diversi, debbano essere applicate e interpretate secondo il loro tenore e finalità urbanistiche.
art. 8.5 NTSA del PRG del Comune di Venezia
Stabilisce la distanza ordinaria dal confine per la sottozona B/3; è il punto di riferimento rispetto al quale opera la deroga prevista dall'art. 8.6.
art. 8.6 NTSA del PRG del Comune di Venezia
"Nelle sottozone di cui al presente articolo, nel caso di nuova edificazione e/o di demolizione con ricostruzione e di nuova costruzione in ampliamento o sopralzo che avvenga in lotti adiacenti a lotti in cui esista una costruzione realizzata in data antecedente al 1.7.1997 la cui distanza dal confine sia difforme a quella prescritta dalle presenti norme, è consentita una Dc di 3 ml. qualora una delle due pareti non sia finestrata fatto salvo il rispetto della disciplina di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e il corpo di fabbrica edificando non superi i 12 ml. In tal caso la Dc è prevalente sulla Df. È altresì ammessa una Dc di ml 3 qualora gli interventi anzidetti avvengano su lotti adiacenti a lotti inedificabili ai sensi del presente P.R.G."
La Corte l'ha interpretata letteralmente e unitariamente: la deroga a Dc=3 m opera se sono soddisfatte le condizioni indicate e non è circoscritta solo alle porzioni che si fronteggiano; inoltre la disposizione afferma la prevalenza della Dc derogata sulla Df ordinaria.
D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 (art. 9 richiamato)
Il regolamento ministeriale sulle distanze e l'aerazione/illuminazione va rispettato anche quando si applica la deroga comunale; la Corte ha richiamato il DM come limite alla deroga comunale (es. rispetto di finestre e distanza fra edifici), ma ha ritenuto compatibile l'applicazione della Dc=3 nel caso concreto.
Massime di principio
- Le previsioni specifiche dei piani regolatori (N.T.S.A.) che fissano distacchi dal confine possono derogare alle distanze codicistiche e prevalere sulle distanze standard se la norma locale lo dispone espressamente.
- Quando una norma urbanistica locale prevede una deroga (es. Dc=3 m) con condizioni (fabbricato preesistente anteriore a una certa data; pareti non finestrate; altezza limitata), tale deroga va interpretata in senso letterale: non è necessaria una corrispondenza esclusiva delle porzioni che si fronteggiano, salvo che il testo normativo non la limiti espressamente.
- Le norme sui distacchi perseguono anche finalità urbanistiche generali oltre che di vicinato; perciò la distanza rileva in sé, indipendentemente dal fatto che gli edifici si fronteggino.
- Il principio della prevenzione opera quando un proprietario ha già edificato in epoca anteriore: la sua scelta edificatoria può vincolare i confinanti che verranno dopo.
- La deroga comunale non è automatica: va sempre verificata la sussistenza delle condizioni previste e la compatibilità con le norme statali (D.M. 1444/1968) relative a aerazione/illuminazione e distanze finestrate.
- In situazioni analoghe verificare sempre (1) data di realizzazione dell'edificio preesistente, (2) presenza di pareti finestrate, (3) altezza del corpo di fabbrica, (4) eventuali vincoli di lotti inedificabili, e (5) eventuali prescrizioni del PRG che dichiarano espressamente la prevalenza della Dc sulla Df.
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