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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7958/2022 del 11/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione parziale della sentenza della C.T.R. di Roma relativa a un avviso di accertamento ICI per l'anno 2003 su un'area edificabile in Roma (EUR - Castellaccio). La ricorrente contestava, tra l'altro: mancata allegazione all'avviso della perizia di stima della ABT S.r.l.; mancata produzione/valutazione delle quotazioni OMI; errori di calcolo nella determinazione del valore e della cubatura edificabile; illegittima valorizzazione basata su una convenzione urbanistica perfezionata dopo l'1/1/2003 (effetto retroattivo); uso dell'indennità di espropriazione come parametro di mercato; omissione del giudice di appello su presunti ulteriori errori materiali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e rigettato i motivi proposti. Ha ritenuto infondati i rilievi sulla mancata allegazione della perizia e sulle quotazioni OMI (atti pubblicati o liberamente consultabili e, quindi, conosciuti/utilizzabili), ha confermato la correttezza della valutazione del giudice di merito che ha considerato legittima la valorizzazione operata dal Comune (mediazione tra metodi analitico-ricostruttivo e sintetico-comparativo, con riferimento a stime ritenute più attendibili), e ha escluso la rilevanza dell'indennità di esproprio come parametro diretto per la base imponibile ICI. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza del ricorso. Pertanto il ricorso è stato rigettato e resta confermata, salvo la correzione del mero errore di calcolo già operata in appello, la valutazione dell'ente impositore così scrutinata dalla C.T.R.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000 n. 212, art. 7

    L'obbligo di allegazione all'atto impositivo riguarda solo gli atti necessari a rendere comprensibili le ragioni dell'accertamento; atti normativi o pubblicati e conoscibili non devono necessariamente essere allegati.

  • D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, art. 2

    La qualificazione di edificabilità ai fini ICI si desume dagli strumenti urbanistici generali o attuativi o da possibilità effettive di costruzione; la nozione fiscale è ampia e comprende potenzialità edificatorie anche se gli strumenti non sono pienamente operativi.

  • D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, art. 5

    Per le aree fabbricabili i parametri per determinare il valore venale sono vincolanti (zona, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento, prezzi medi di mercato di aree analoghe) e non giustificano il ricorso a criteri estranei come l'indennità di esproprio.

  • D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, art. 11 (e successivi interventi interpretativi)

    Le modifiche legislative e interpretative confermano che per l'ICI occorre riferirsi alla qualificazione urbanistica e al valore di mercato attuale, salvo diverse e motivate valutazioni tecniche.

  • Codice Civile, art. 2697

    Principio relativo all'onere della prova: chi deduce fatti rilevanti deve provare il contenuto degli atti o delle circostanze che assume, salvo prove presuntive rilevabili.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 3 e 4

    Norme che individuano i motivi di cassazione per violazione di norme processuali o per insufficiente o contraddittoria motivazione; la Corte le ha utilizzate per valutare i motivi di impugnazione.

  • D.L.vo 17 agosto 1999 n. 304, art. 1, comma 2

    Rinvio alla competenza della commissione ministeriale per la ricognizione del patrimonio EUR e alla perizia da essa disposta; la Corte ha ritenuto la perizia accessibile e conoscibile.

  • Legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 3, comma 3

    Il diritto del contribuente a conoscere gli atti che integrano la motivazione impone la correlazione tra obbligo di allegazione e funzione integrativa dell'atto richiamato; se la motivazione è già comprensibile, il rinvio può avere valore meramente narrativo.

  • Codice di Procedura Civile, art. 115, comma 2

    Il giudice può utilizzare nozioni di comune esperienza e dati pubblici (es. quotazioni OMI reperibili online) senza necessità di prova formale.

  • D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, art. 37

    Richiamato in relazione a profili formali e dichiarativi dell'ICI; la Corte ha valutato congruità e correttezza formale delle dichiarazioni e dei riferimenti adottati.

Massime di principio

  • L'obbligo di allegare agli atti impositivi documenti riferiti è limitato agli atti necessari a comprendere le ragioni dell'accertamento: atti pubblici o comunque conoscibili non richiedono allegazione se la motivazione è già esaustiva.
  • I dati e le quotazioni pubblicamente consultabili (es. OMI sul sito dell'Agenzia delle Entrate) possono essere impiegati dal giudice come nozioni di comune esperienza senza produzione formale in giudizio.
  • Ai fini ICI, l'edificabilità rileva in relazione alla qualificazione urbanistica risultante dagli strumenti urbanistici; la mera pendenza di procedure urbanistiche o accordi può comunque influenzare il valore di mercato se idonea ad incrementare la potenzialità edificatoria.
  • La determinazione della base imponibile per aree fabbricabili deve attenersi ai parametri dell'art. 5 del D.L.vo 504/1992 e non può essere sostituita da parametri tipici di altre normative (es. indennità di esproprio) senza specifica giustificazione.
  • In cassazione non è ammesso il riesame di merito o la mera richiesta di rivalutazione tecnica dei fatti: i motivi devono essere specifici, completi e autosufficienti per essere esaminati.
  • Chi allega omissioni o errori nel procedimento deve indicare e documentare compiutamente le parti contestate: la genericità o la mancata trascrizione integrale dei motivi di merito rende inammissibile il gravame per difetto di autosufficienza.

Testo integrale

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