Cassazione Civile, Sentenza n. 7958/2022 del 11/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione parziale della sentenza della C.T.R. di Roma relativa a un avviso di accertamento ICI per l'anno 2003 su un'area edificabile in Roma (EUR - Castellaccio). La ricorrente contestava, tra l'altro: mancata allegazione all'avviso della perizia di stima della ABT S.r.l.; mancata produzione/valutazione delle quotazioni OMI; errori di calcolo nella determinazione del valore e della cubatura edificabile; illegittima valorizzazione basata su una convenzione urbanistica perfezionata dopo l'1/1/2003 (effetto retroattivo); uso dell'indennità di espropriazione come parametro di mercato; omissione del giudice di appello su presunti ulteriori errori materiali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e rigettato i motivi proposti. Ha ritenuto infondati i rilievi sulla mancata allegazione della perizia e sulle quotazioni OMI (atti pubblicati o liberamente consultabili e, quindi, conosciuti/utilizzabili), ha confermato la correttezza della valutazione del giudice di merito che ha considerato legittima la valorizzazione operata dal Comune (mediazione tra metodi analitico-ricostruttivo e sintetico-comparativo, con riferimento a stime ritenute più attendibili), e ha escluso la rilevanza dell'indennità di esproprio come parametro diretto per la base imponibile ICI. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza del ricorso. Pertanto il ricorso è stato rigettato e resta confermata, salvo la correzione del mero errore di calcolo già operata in appello, la valutazione dell'ente impositore così scrutinata dalla C.T.R.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000 n. 212, art. 7
L'obbligo di allegazione all'atto impositivo riguarda solo gli atti necessari a rendere comprensibili le ragioni dell'accertamento; atti normativi o pubblicati e conoscibili non devono necessariamente essere allegati.
D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, art. 2
La qualificazione di edificabilità ai fini ICI si desume dagli strumenti urbanistici generali o attuativi o da possibilità effettive di costruzione; la nozione fiscale è ampia e comprende potenzialità edificatorie anche se gli strumenti non sono pienamente operativi.
D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, art. 5
Per le aree fabbricabili i parametri per determinare il valore venale sono vincolanti (zona, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento, prezzi medi di mercato di aree analoghe) e non giustificano il ricorso a criteri estranei come l'indennità di esproprio.
D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, art. 11 (e successivi interventi interpretativi)
Le modifiche legislative e interpretative confermano che per l'ICI occorre riferirsi alla qualificazione urbanistica e al valore di mercato attuale, salvo diverse e motivate valutazioni tecniche.
Codice Civile, art. 2697
Principio relativo all'onere della prova: chi deduce fatti rilevanti deve provare il contenuto degli atti o delle circostanze che assume, salvo prove presuntive rilevabili.
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 3 e 4
Norme che individuano i motivi di cassazione per violazione di norme processuali o per insufficiente o contraddittoria motivazione; la Corte le ha utilizzate per valutare i motivi di impugnazione.
D.L.vo 17 agosto 1999 n. 304, art. 1, comma 2
Rinvio alla competenza della commissione ministeriale per la ricognizione del patrimonio EUR e alla perizia da essa disposta; la Corte ha ritenuto la perizia accessibile e conoscibile.
Legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 3, comma 3
Il diritto del contribuente a conoscere gli atti che integrano la motivazione impone la correlazione tra obbligo di allegazione e funzione integrativa dell'atto richiamato; se la motivazione è già comprensibile, il rinvio può avere valore meramente narrativo.
Codice di Procedura Civile, art. 115, comma 2
Il giudice può utilizzare nozioni di comune esperienza e dati pubblici (es. quotazioni OMI reperibili online) senza necessità di prova formale.
D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, art. 37
Richiamato in relazione a profili formali e dichiarativi dell'ICI; la Corte ha valutato congruità e correttezza formale delle dichiarazioni e dei riferimenti adottati.
Massime di principio
- L'obbligo di allegare agli atti impositivi documenti riferiti è limitato agli atti necessari a comprendere le ragioni dell'accertamento: atti pubblici o comunque conoscibili non richiedono allegazione se la motivazione è già esaustiva.
- I dati e le quotazioni pubblicamente consultabili (es. OMI sul sito dell'Agenzia delle Entrate) possono essere impiegati dal giudice come nozioni di comune esperienza senza produzione formale in giudizio.
- Ai fini ICI, l'edificabilità rileva in relazione alla qualificazione urbanistica risultante dagli strumenti urbanistici; la mera pendenza di procedure urbanistiche o accordi può comunque influenzare il valore di mercato se idonea ad incrementare la potenzialità edificatoria.
- La determinazione della base imponibile per aree fabbricabili deve attenersi ai parametri dell'art. 5 del D.L.vo 504/1992 e non può essere sostituita da parametri tipici di altre normative (es. indennità di esproprio) senza specifica giustificazione.
- In cassazione non è ammesso il riesame di merito o la mera richiesta di rivalutazione tecnica dei fatti: i motivi devono essere specifici, completi e autosufficienti per essere esaminati.
- Chi allega omissioni o errori nel procedimento deve indicare e documentare compiutamente le parti contestate: la genericità o la mancata trascrizione integrale dei motivi di merito rende inammissibile il gravame per difetto di autosufficienza.
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