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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7957/2022 del 11/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa sull'aliquota dell'imposta di registro applicabile a un contratto di concessione del diritto reale di superficie ventennale su terreno agricolo destinato alla costruzione di un impianto fotovoltaico: l'Ufficio aveva liquidato l'imposta applicando l'aliquota del 15% (ritenendo rilevante la natura agricola del terreno e la qualificazione soggettiva dell'acquirente), mentre il notaio Ugo Bechini aveva autoliquidato l'8%. Il contribuente impugnò e ottenne decisioni favorevoli in primo e secondo grado; l'Agenzia propose ricorso per cassazione.

La decisione

Il procedimento di cassazione è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere dopo che la società Sun Power ha definito la controversia fiscalmente ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018 e ha versato l'importo dovuto in unica soluzione. La Corte ha ritenuto valida l'istanza di fissazione dell'udienza presentata dal controricorrente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha disposto la compensazione delle spese processuali; non è dovuto il doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.p.r. n. 131 del 1986, Tariffa parte prima, art. 1 (aliquote imposta di registro)

    L'art. 1 distingue le aliquote applicabili agli atti traslativi di diritti reali immobiliari; la questione in causa era se per il diritto di superficie su terreno agricolo destinato a impianto fotovoltaico si applichi l'aliquota ridotta dell'8% o quella maggiorata del 15%. La Corte non ha deciso sul merito ma il contrasto era tra applicazione ordinaria dell'8% e la fattispecie speciale del terreno agricolo.

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 6, commi 12 e 13 (definizione agevolata e conseguenze processuali)

    La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato estingue la materia del contendere anche rispetto agli altri obbligati; il pagamento in unica soluzione da parte della contribuente ha determinato la cessazione della materia del contendere e la conseguente declaratoria di estinzione del giudizio; il comma 13 prevede la compensazione delle spese processuali.

  • codice di procedura civile, art. 391 (decreto presidenziale di estinzione e rimedi)

    Il decreto presidenziale di cui all'art. 391 ha la funzione di attestare la fattispecie estintiva; è previsto un rimedio (istanza di sollecitazione alla fissazione dell'udienza collegiale) che può essere depositata per richiedere la trattazione collegiale del ricorso, nullificando in pratica il decreto presidenziale se l'istanza è tempestiva.

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 (motivi di ricorso per cassazione)

    Citato come base formale del ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia (violazione e falsa applicazione di norma su cui si deduce l'errore di diritto). La Corte non è però entrata nel merito per effetto dell'estinzione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Se la controversia fiscale viene definita mediante gli istituti di definizione agevolata previsti (es. art. 6 d.l. n. 119/2018) e il pagamento è effettuato, ciò può determinare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio anche in Cassazione.
  • La definizione o il pagamento effettuato da un coobbligato può giovare agli altri obbligati coinvolti nella stessa controversia, comportando l'estinzione del processo anche se non tutti hanno espressamente aderito.
  • Il decreto presidenziale di estinzione ex art. 391 c.p.c. può essere reso inefficace dalla tempestiva istanza di fissazione dell'udienza di trattazione; le parti devono porre attenzione ai termini per tali istanze per non perdere la possibilità di pronuncia collegiale.
  • In caso di estinzione per definizione agevolata le spese processuali possono essere compensate come previsto dalla norma che disciplina la definizione; inoltre può venir meno l'obbligo del pagamento del doppio contributo unificato.
  • Quando la materia del contendere viene meno per fatti sopravvenuti estranei al merito (es. pagamento/definizione), la Corte non decide sul merito sostanziale della controversia ma dichiara l'estinzione del giudizio.

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