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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7960/2022 del 11/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso verteva sulla procedura per la fissazione della 'prima camera di consiglio utile' e sulla gestione dell'istanza cautelare (richiesta di sospensione) ai sensi dell'art. 47 del citato decreto legislativo; in particolare sulla possibilità che il giudice decida direttamente il merito nella prima camera di consiglio utile senza pronunciarsi prima sull'istanza di sospensiva e sulle conseguenze di tale omissione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, in linea con precedente giurisprudenza (ex multis Cass. 8510/2010 e Cass. 6911/2013), il giudice può decidere direttamente il merito nella prima camera di consiglio utile anche senza pronunciarsi previamente sull'istanza cautelare, perché l'eventuale provvedimento cautelare perderebbe efficacia con la pubblicazione della sentenza di primo grado che assorbe i suoi effetti; dunque non sussiste pregiudizio dalla mancata decisione preventiva sulla sospensiva. Il ricorrente è stato condannato alla refusione delle spese di lite sostenute dal Comune, liquidate in euro 1.400,00 oltre euro 200,00 per esborsi e rimborsi, con applicazione delle norme sul contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1‑quater del DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 47 del citato decreto legislativo

    Regola la fissazione della prima camera di consiglio utile dopo la presentazione dell'istanza cautelare, con comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima; da essa si desume che la prima camera utile può coincidere con l'udienza di trattazione e che il presidente può, nei casi di eccezionale urgenza, disporre la provvisoria sospensione con decreto motivato.

  • art. 15, commi 2‑bis e 2‑sexies del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza"

    Stabilisce le regole per la liquidazione e la riscossione delle spese a favore degli enti pubblici/agenzie di riscossione, inclusa una riduzione del 20% sul compenso teorico e la modalità di riscossione tramite iscrizione a ruolo dopo il definitivo passaggio in giudicato.

  • art. 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato in relazione all'albo dei soggetti che possono essere assistiti da propri funzionari per la liquidazione delle spese; il riferimento serve a identificare i soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'art.15 del D.Lgs. 546/1992.

  • art. 13 comma 1‑quater del DPR n. 115 del 2002

    Prevede l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in determinate ipotesi; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento da parte del ricorrente, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Se la prima camera di consiglio utile coincide con l'udienza di trattazione, il giudice può decidere direttamente il merito senza pronunciarsi previamente sull'istanza cautelare; ciò non costituisce di per sé pregiudizio perché la sentenza di merito assorbe gli effetti del provvedimento cautelare.
  • L'istanza cautelare può comunque essere disposta provvisoriamente dal presidente mediante decreto motivato solo nei casi di eccezionale urgenza; in mancanza di tale urgenza, la trattazione di merito può prevalere.
  • L'omissione di una decisione preventiva sulla sospensiva non invalida la successiva sentenza di merito: se il giudice esamina la questione cautelare nel corso della discussione sul merito e decide sul merito, la sentenza è valida.
  • Quanto alle spese, ove il resistente sia un ente pubblico/ente impositore o agente della riscossione assistito da propri funzionari, si applica la riduzione del 20% prevista dall'art.15 D.Lgs. 546/1992 e la riscossione delle somme avviene tramite iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato.
  • In ipotesi simili conviene che la parte che richiede la sospensiva motivi con chiarezza l'urgenza eccezionale e, se possibile, richieda espressamente la pronta fissazione dell'udienza; dall'altro lato, il difensore della resistente dovrà chiedere la condanna per spese e verificare l'applicabilità delle riduzioni previste per gli enti.

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