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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34508/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. con cui la conduttrice di alcuni terreni adibiti a pascolo, utilizzati per l'allevamento di bestiame, ha chiesto di ordinare ai proprietari di non completare la chiusura con recinzione di una porzione di fondo e di rimuovere i tratti già realizzati, perché ostacolavano l'ingresso degli armenti. I proprietari hanno contestato la natura agraria del rapporto, sostenendo che si trattasse di un contratto di "pascipascolo" o vendita di erbe, quindi sottratto alla competenza della sezione specializzata agraria. Il tribunale ha aderito a questa tesi e si è dichiarato incompetente per materia. Con il regolamento di competenza la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 56 l. n. 203/1982, sostenendo che le sue allegazioni descrivevano un rapporto di durata ultrannuale e un fondo destinato a pascolo permanente, ipotesi che attraggono la controversia alla competenza agraria anche se la controparte contesta i fatti allegati.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva declinato la competenza della sezione specializzata agraria e ha dichiarato la competenza della medesima sezione specializzata agraria a conoscere della controversia. Le parti sono state rimesse dinanzi a tale sezione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che, sulla base delle allegazioni della ricorrente, il rapporto dedotto presentasse durata ultrannuale e destinazione a pascolo permanente, elementi sufficienti a radicare la competenza agraria ai sensi dell'art. 56 l. n. 203/1982.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.

    indica il provvedimento cautelare introduttivo che ha originato la controversia e la relativa questione di competenza

  • art. 11 d.lgs. n. 150/2011

    richiamato come norma asseritamente violata nel motivo di ricorso, in relazione al riparto di competenza della sezione specializzata agraria

  • art. 56 l. n. 203/1982

    le controversie su contratti di vendita di erbe di durata superiore a un anno e relative a fondi destinati a pascolo permanente rientrano nella competenza della sezione specializzata agraria; il contratto di vendita di erbe resta fuori dalla disciplina dell'affitto di fondo pascolativo solo se ha durata infrannuale e riguarda terreni soggetti a rotazione agraria

  • art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002

    non ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, 10 co. bis, d.p.r. n. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per l'impugnazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente tramite la menzione dei principi sulla prospettazione dei fatti rilevanti ai fini della competenza; non è oggetto di autonoma statuizione

  • art. 56 della legge n. 203 del 1982

    la competenza agraria si fonda sulle allegazioni relative a durata ultrannuale del rapporto e pascolo permanente, a prescindere dalla contestazione avversaria

Massime di principio

  • La competenza della sezione specializzata agraria ricorre anche quando la controversia presuppone l'accertamento della natura del rapporto, della sua validità o della sua esistenza, se tali verifiche servono a stabilire l'applicabilità della disciplina agraria.
  • Un contratto di vendita di erbe per il pascolo di durata superiore ad un anno, relativo a fondo destinato a pascolo permanente, è devoluto alla competenza della sezione specializzata agraria ai sensi dell'art. 56 l. n. 203/1982.
  • Il contratto di vendita di erbe non è equiparabile all'affitto di fondo pascolativo e resta fuori dalla disciplina vincolistica agraria solo quando, secondo la convenzione stipulata, abbia durata infrannuale, sia limitato alla semplice raccolta dell'erba e riguardi terreni effettivamente soggetti a rotazione agraria.
  • Ai fini del regolamento di competenza, la radicazione della competenza agraria può essere desunta dalle allegazioni dell'attore sul rapporto dedotto, anche se tali allegazioni sono contestate dalla controparte, quando esse descrivano in astratto un rapporto riconducibile alla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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