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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22346/2025 del 02/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

Una struttura sanitaria privata accreditata e convenzionata con il servizio sanitario regionale ha agito per ottenere l'accertamento negativo del credito vantato dall'azienda sanitaria provinciale, la quale le aveva chiesto la restituzione di complessivi euro 285.116,56 per gli anni 2008-2012. La pretesa restitutoria era fondata sull'applicazione della c.d. scontistica tariffaria prevista dall'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296/2006, recepita in Sicilia con D.A. n. 1977/2007, poi sospesa dal D.A. n. 336/2008 con riserva di ripetizione e infine ripristinata con effetto retroattivo dal D.A. n. 170/2013. In ricorso per cassazione la struttura ha denunciato: 1) violazione dell'art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296/2006 e dei decreti assessoriali citati, sostenendo che lo sconto obbligatorio aveva durata limitata al triennio 2007-2009 e non poteva fondare la ripetizione per gli anni 2010-2012; 2) violazione dell'art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 1375 c.c., assumendo che la buona fede nell'esecuzione del rapporto convenzionale impedisse una rideterminazione unilaterale e retroattiva dei corrispettivi dopo l'erogazione delle prestazioni; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite. La Corte d'appello aveva invece confermato il rigetto della domanda e la legittimità della richiesta restitutoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, nei limiti indicati in motivazione, rilevando che lo sconto tariffario di cui all'art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296/2006 ha efficacia temporalmente limitata al triennio 2007-2009, anche per la Regione Sicilia; perciò esso può giustificare la ripetizione delle somme solo per gli anni 2008 e 2009, ma non per il 2010-2012. Il secondo motivo è stato rigettato perché la censura sulla buona fede non scalfiva la validità della pretesa restitutoria nei limiti temporali in cui la scontistica era operativa. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla stessa Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma evocata come parametro del vizio di violazione di legge denunciato nei motivi di ricorso.

  • art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296/2006

    La scontistica tariffaria per le strutture private accreditate è stata ritenuta applicabile all'intero territorio nazionale e, in Sicilia, per effetto del recepimento regionale; tuttavia la sua efficacia è temporalmente limitata al triennio 2007-2009.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato dal ricorrente quale fonte del rapporto convenzionale con il servizio sanitario, ma non ritenuto ostativo alla ripetizione delle somme nei limiti in cui opera la scontistica tariffaria.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato per sostenere che la buona fede impedisse una rideterminazione unilaterale e retroattiva dei corrispettivi; la Corte non ha accolto la censura nei limiti dell'efficacia temporale riconosciuta agli sconti.

  • art. 91 c.p.c.

    Norma sulla soccombenza richiamata contro la regolazione delle spese, ma il motivo è stato assorbito dall'accoglimento parziale del ricorso.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per disporre la cassazione con rinvio e l'enunciazione del principio di diritto cui il giudice di rinvio dovrà attenersi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato escluso che, per il parziale accoglimento del ricorso, sussistessero i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il meccanismo dello sconto tariffario introdotto per le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate ha efficacia temporalmente limitata al triennio espressamente indicato dalla legge, e tale limite opera anche nei territori regionali che abbiano recepito la disciplina.
  • Quando la pretesa restitutoria dell'amministrazione si fonda su un ripristino retroattivo delle tariffe, il giudice deve verificare con precisione l'arco temporale di effettiva operatività della disposizione tariffaria: la ripetizione può essere ammessa solo per il periodo in cui lo sconto era vigente.
  • La censura di violazione dei canoni di buona fede nell'esecuzione del rapporto convenzionale non può superare il dato normativo che attribuisce efficacia, anche retroattiva, a una disciplina tariffaria validamente operante nei limiti temporali accertati.
  • Se un motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza nei limiti dell'accoglimento, le censure ulteriori sulle spese possono restare assorbite e il rinvio comprende anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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