Cassazione Civile, Ordinanza n. 03397/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda l'inquadramento di un dipendente già appartenente al Corpo Forestale dello Stato e transitato, a domanda, nei ruoli del Corpo Forestale della Regione Siciliana. Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento di un inquadramento superiore rispetto a quello attribuitogli dall'amministrazione regionale, sostenendo che, in base alla normativa sul transito, dovessero essere valorizzati la continuità del rapporto, l'anzianità di servizio maturata nello Stato e la corrispondenza funzionale tra le mansioni svolte come Assistente Capo e quelle del personale regionale in categoria superiore. In appello la Regione aveva ottenuto il ribaltamento della decisione di primo grado; il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per avere la Corte d'appello considerato come mero errore materiale le erronee indicazioni di qualifiche contenute nell'atto di appello; (2) violazione della normativa statale e regionale sul transito e sull'inquadramento, sostenendo che la Corte d'appello avesse applicato una disciplina sopravvenuta e avesse omesso di considerare la continuità del rapporto, lo status economico e giuridico e l'anzianità di servizio; (3) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., per non avere valorizzato l'anzianità e l'identità delle mansioni rispetto al personale regionale in categoria superiore; (4) nullità per omessa pronuncia sulla domanda subordinata volta al riconoscimento dell'inquadramento in categoria C posizione economica 1 dal luglio 2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, poiché non erano stati trascritti gli elementi essenziali dell'atto di appello necessari a verificare la decisività degli errori denunciati. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando il principio già affermato in precedenti conformi secondo cui, per il personale che transita a domanda dal Corpo Forestale dello Stato al Corpo Forestale della Regione Siciliana, l'inquadramento va effettuato sulla base della disciplina vigente al momento in cui si sono realizzate le condizioni per il passaggio, individuando il profilo professionale corrispondente secondo la normativa allora vigente, e non sulla base della disciplina regionale sopravvenuta del 2007. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché promiscuo, mescolando vizio motivazionale e violazione di legge, e perché le censure sull'anzianità di servizio non integravano un fatto storico omesso ma una contestazione di merito. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che non vi era omessa pronuncia, poiché la decisione sul gravame principale aveva assorbito la domanda subordinata. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'amministrazione resistente. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo di appello deve consentire l'esatta individuazione delle questioni e dei punti contestati; in cassazione il ricorrente deve rispettare il principio di specificità trascrivendo i passaggi essenziali dell'atto impugnato.
Si applicano, nel giudizio di appello, requisiti di specificità delle doglianze analoghi a quelli richiesti dall'art. 342 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, mediante trascrizione essenziale degli atti e dei documenti rilevanti.
La Corte richiama i limiti dei motivi di ricorso, in particolare l'inammissibilità della commistione tra diversi vizi e dell'omesso esame di questioni giuridiche spacciate per fatti.
Non ricorre omessa pronuncia quando la domanda o eccezione risulti implicitamente rigettata o assorbita dalla decisione su altra questione incompatibile.
La motivazione può richiamare precedenti conformi, facendo proprie le relative argomentazioni.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità, se dovuto.
art. 4, comma 7, L. n. 36/2004
Ha previsto il transito, a domanda, del personale del Corpo forestale dello Stato nei ruoli regionali, rimettendo i criteri di trasferimento a un provvedimento attuativo.
art. 3 D.M. 5 luglio 2005
al personale trasferito è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l'anzianità di servizio maturata presso il Corpo Forestale dello Stato
Il ricorrente lo invoca per sostenere la rilevanza dell'anzianità e dello status posseduto; la Corte però ritiene che l'inquadramento debba avvenire secondo la disciplina vigente al momento del passaggio, in coordinamento con la normativa regionale applicabile.
art. 10, comma 9, L.R. Sicilia n. 9/2006
è fatto salvo lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento
Autorizza l'inquadramento del personale statale nei posti vacanti del ruolo regionale nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle possedute, salvaguardando lo stato giuridico ed economico alla data dell'inquadramento.
art. 4, comma 7, L.R. Sicilia n. 9/2006
È richiamato per affermare che il trattamento giuridico ed economico del personale inquadrato è disciplinato dalle norme del Corpo forestale regionale, con salvaguardia dello stato posseduto alla data di inquadramento.
art. 5 L.R. Sicilia n. 10/2000
È una delle basi normative per la classificazione del personale regionale e per l'individuazione dei profili professionali corrispondenti.
d.P.Reg. Sicilia n. 9/2001
Richiamato come parte della disciplina vigente al momento rilevante per l'inquadramento del personale regionale.
d.P.Reg. Sicilia n. 10/2001
Contiene la classificazione del personale in categorie e i criteri di primo inquadramento; la Corte lo considera applicabile, ma non nel senso di valorizzare tabelle sopravvenute del 2007. Non opera, secondo la Corte, un favor lavoratoris che consenta di disapplicarne il sistema derivante da accordo sindacale recepito.
art. 16 d.P.Reg. Sicilia n. 10/2001
È richiamato per l'applicabilità del regolamento al personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana.
La Corte la considera disciplina sopravvenuta, non applicabile al passaggio già perfezionatosi secondo la normativa precedente.
art. 40 d.P.Reg. Sicilia 20 aprile 2007
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte esclude l'applicazione della disciplina sopravvenuta del 2007.
È utilizzato dalla Corte, insieme al regolamento regionale, per la valutazione dei criteri di inquadramento e delle categorie del personale forestale.
artt. 3, 36 e 97 Cost.
Richiamati dal ricorrente per sostenere il principio di parità di trattamento e il corretto correlato tra mansioni e retribuzione; la Corte non ravvisa la denunciata violazione nei termini prospettati.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo che contesti l'ammissibilità dell'appello deve essere specifico: il ricorrente deve trascrivere o riassumere in modo essenziale le parti decisive dell'atto di gravame, così da consentire il controllo della denunciata indeterminatezza delle doglianze.
- In materia di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che mescoli, sulla medesima questione, vizi eterogenei di cui all'art. 360 c.p.c. senza distinguerli in modo chiaro; il giudice di legittimità non può essere chiamato a qualificare d'ufficio le censure.
- L'omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici, precisi e decisivi, non questioni giuridiche o argomentazioni difensive; la doglianza che investa la valutazione dell'anzianità o dell'equivalenza delle mansioni, se formulata come censura di merito, è inammissibile.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la domanda subordinata o l'eccezione risulti implicitamente respinta o assorbita dalla soluzione adottata su una questione logicamente incompatibile o preliminare.
- Per il personale che transita a domanda dal Corpo Forestale dello Stato al Corpo Forestale della Regione Siciliana, l'inquadramento va operato secondo la disciplina vigente al momento in cui si realizzano le condizioni legali e regionali del passaggio, individuando il profilo professionale corrispondente sulla base del quadro normativo allora applicabile, non di quello sopravvenuto.
- Quando la classificazione del personale deriva da accordi sindacali recepiti in atti normativi o regolamentari, non opera automaticamente un principio di inderogabilità in peius tale da consentire il ricorso al favor lavoratoris contro il sistema di inquadramento così stabilito.
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