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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23090/2024 del 26/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società ricorrente, succeduta per cessione a un credito da mutuo fondiario garantito da ipoteca su immobili, aveva chiesto al giudice delegato il riconoscimento della prelazione ipotecaria e l’assegnazione delle somme ricavate dalla vendita dei beni gravati. Il giudice delegato aveva rigettato l’istanza sul rilievo che la creditrice non risultava insinuata al passivo. Il reclamo al tribunale fallimentare era stato respinto perché il tribunale aveva ritenuto che, dopo la riforma del 2006, anche il terzo titolare di ipoteca su beni acquisiti all’attivo della procedura fosse tenuto a proporre domanda di ammissione allo stato passivo. Con il ricorso per cassazione la società ha chiesto la cassazione del decreto del tribunale, ma la Corte ha rilevato d’ufficio la tardività dell’impugnazione: il ricorso era stato notificato oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento, termine non soggetto a sospensione feriale; comunque, anche a voler far decorrere il termine lungo ex art. 327 c.p.c. dal deposito del decreto, il ricorso sarebbe stato ugualmente tardivo, tenuto conto della disciplina emergenziale COVID sulla sospensione dei termini processuali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché tardivo. Ha affermato che il termine breve di sessanta giorni per impugnare con ricorso ex art. 111 Cost. i decreti resi in sede di reclamo fallimentare non è soggetto a sospensione feriale e decorre dalla comunicazione del provvedimento, purché questa consenta la conoscenza integrale dell’atto; nel caso concreto la comunicazione era stata ricevuta il 22/1/2020 e la notifica del ricorso il 26/10/2020 era oltre termine. La Corte ha aggiunto che la tardività sussisteva anche se si fosse applicato il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dal deposito del decreto. Le spese sono state compensate integralmente per il rilievo officioso della tardività ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso per cassazione avverso i decreti del tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato è proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. ed è soggetto al termine breve di sessanta giorni.

  • art. 36 bis l.fall.

    La previsione generale introdotta da questa norma esclude l'applicazione della sospensione feriale al termine per ricorrere in cassazione contro i decreti del tribunale fallimentare resi in sede di reclamo.

  • art. 3 della l. n. 742/1969

    La sospensione feriale dei termini processuali non si applica al termine per il ricorso in esame, per effetto della disciplina speciale richiamata.

  • art. 92 dell'ordinamento giudiziario

    Richiamato in collegamento con la disciplina della sospensione feriale, ritenuta comunque inapplicabile al termine di impugnazione oggetto della causa.

  • artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c.

    La comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria, se certa quanto alla data di ricezione e alla conoscenza integrale dell'atto, fa decorrere il termine breve per il ricorso.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Anche facendo decorrere il termine lungo dal deposito del decreto impugnato, il ricorso risultava comunque tardivo.

  • art. 83, comma 2, del d.l. n. 18/2020, conv. dalla l. n. 27/2020

    Ha disposto la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale COVID, considerata dalla Corte nel computo ma non sufficiente a rendere tempestivo il ricorso.

  • art. 36, comma 1, del d.l. n. 23/2020, conv. dalla l. n. 40/2020

    È stato richiamato insieme alla disciplina emergenziale sulla sospensione dei termini processuali nel periodo 9/3/2020-11/5/2020.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012

    Norma che ha introdotto il richiamo al meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 26 l.fall.

    È la base del reclamo proposto contro il provvedimento del giudice delegato.

  • art. 2932 c.c.

    La sentenza ex art. 2932 c.c. ha consentito l'acquisizione degli immobili al fallimento della promissaria acquirente, ma la Corte non si è pronunciata sul merito di tale profilo.

Massime di principio

  • Il termine per proporre ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro i decreti del tribunale fallimentare in sede di reclamo è di sessanta giorni e, per effetto della disciplina speciale fallimentare, non è soggetto a sospensione feriale.
  • La decorrenza del termine breve per impugnare può farsi risalire alla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria, purché la parte abbia ricevuto una comunicazione certa e completa dell'atto.
  • Nel giudizio di legittimità la tardività del ricorso può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado, con conseguente declaratoria di inammissibilità.
  • Quando il ricorso risulta tardivo, la Corte può compensare integralmente le spese in considerazione della rilevabilità officiosa del vizio processuale e dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

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