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Legge

L.R. Sardegna 10/2008

Riordino delle funzioni in materia di aree industriali

Normativa regionaleL.R. Sardegna 10/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina la gestione delle aree industriali in Sardegna, distinguendo tra aree comunali e sovracomunali, trasferendo funzioni a comuni e consorzi industriali provinciali, disciplinandone organi, personale, liquidazioni e risorse. Prevede anche norme transitorie e finanziarie; alcuni effetti sono limitati alle fasi iniziali di attuazione e ai trasferimenti già avviati.

Riordino delle funzioni nelle aree industriali della Sardegna

Riordino delle funzioni in materia di aree industriali in Sardegna

La legge disciplina il nuovo assetto delle competenze amministrative, gestionali e organizzative in materia di aree industriali nel territorio della Regione autonoma della Sardegna. Il provvedimento distingue tra aree di dimensione comunale e aree di dimensione sovracomunale, ridefinisce i soggetti gestori, regola il trasferimento del personale e dei beni e stabilisce una disciplina transitoria per l’avvio del nuovo sistema.

Programmazione regionale, coordinamento e zone franche

La Regione mantiene la funzione di indirizzo e programmazione dello sviluppo economico territoriale. Mediante deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e su proposta dell’Assessore dell’industria, può:

  • rideterminare aree industriali e aree ecologicamente attrezzate, anche riducendole o ampliandole, con partecipazione di enti locali e soggetti interessati;
  • coordinare gli interventi per realizzare, ampliare e completare le aree ecologicamente attrezzate;
  • promuovere piani e progetti di sviluppo generale, con attenzione alla riqualificazione ambientale e al riuso delle aree produttive dismesse;
  • promuovere l’attuazione delle norme sulle zone franche, attivando le procedure per istituirne una in ciascun ambito previsto dal decreto legislativo n. 75 del 1998 e sostenendo analoga iniziativa per estendere la disciplina alle aree di competenza dei consorzi industriali provinciali.

La Giunta regionale può esercitare il potere sostitutivo in caso di inerzia o inadempienza di enti locali e consorzi, quando ne derivi un grave pregiudizio agli interessi regionali, secondo i principi della legge regionale n. 9 del 2006.

Riparto delle competenze tra Province, Comuni e Consorzi

Alle province spettano le funzioni di programmazione e pianificazione per gli ambiti sovracomunali. Esse operano in coerenza con gli indirizzi regionali e d’intesa con i comuni interessati, nell’ambito della programmazione economica e della politica industriale provinciale.

Per le aree industriali di dimensione comunale, i comuni esercitano le funzioni amministrative relative a:

  • progettazione e realizzazione di opere di urbanizzazione, infrastrutture, servizi e spazi pubblici per attività collettive;
  • acquisizione di aree, anche tramite espropriazione, vendita, assegnazione e concessione alle imprese;
  • realizzazione e gestione di impianti comuni per la fornitura di servizi;
  • determinazione e riscossione dei corrispettivi per manutenzione e gestione;
  • realizzazione e recupero di rustici e immobili industriali, retrocessione delle aree non utilizzate e attuazione di programmi di reindustrializzazione;
  • riacquisto di aree e stabilimenti industriali o artigianali, anche con le procedure e agevolazioni previste dall’articolo 63 della legge n. 448 del 1998, nel rispetto dei tempi di legge o, se inferiori, quando non sia possibile realizzare i progetti per cui le aree erano state assegnate.

I comuni esercitano tali competenze dal momento di entrata in vigore della legge, nel quadro della programmazione economica regionale e provinciale e in coerenza con i propri piani urbanistici.

Nelle aree a dimensione sovracomunale le medesime funzioni sono esercitate dai consorzi industriali provinciali.

Per i comuni appartenenti agli enti soppressi indicati nella tabella B è prevista, entro sessanta giorni, la possibilità di deliberare che le funzioni comunali siano svolte dai consorzi industriali provinciali. Gli stessi comuni possono anche costituire un consorzio ex articolo 31 del TUEL per la gestione delle aree industriali presenti sul proprio territorio. Per Macomer e Borore è previsto il subentro nel Consorzio industriale provinciale di Nuoro, salvo diversa deliberazione; Isili e Suni escono invece dal soppresso consorzio della Sardegna centrale di Nuoro e possono deliberare il trasferimento delle funzioni ai consorzi provinciali competenti.

Consorzi industriali provinciali: funzioni, gestione e limiti

In ciascun ambito provinciale la gestione delle aree industriali sovracomunali indicate nella tabella A è affidata a un consorzio costituito ai sensi dell’articolo 31 del TUEL tra la provincia e i comuni nei cui territori insistono le aree interessate. Tali enti assumono la denominazione di “Consorzi industriali provinciali”.

Ai consorzi spettano:

  • le funzioni trasferite dall’articolo 2;
  • tutte le ulteriori funzioni previste dalla legge per favorire sviluppo e valorizzazione delle imprese industriali.

Essi operano in coerenza con la programmazione regionale e in collaborazione con gli organismi operativi regionali per le politiche industriali.

Nei territori gestiti dal consorzio, i singoli comuni continuano a esercitare la pianificazione urbanistica per il proprio territorio. Gli statuti consortili devono disciplinare come il consorzio proponga ai comuni gli adeguamenti degli strumenti urbanistici necessari a coordinare e rendere coerenti tali strumenti con le finalità consortili. L’interpretazione autentica successiva ha chiarito che, per le varianti ai piani regolatori delle aree e dei nuclei di industrializzazione che non comportino modifiche territoriali, continuano ad applicarsi le regole previgenti fino a una disciplina legislativa organica della pianificazione urbanistica industriale.

Gli impianti acquedottistici, fognari e di depurazione gestiti dagli enti soppressi o da altri consorzi/enti pubblici sono trasferiti in concessione d’uso al gestore del servizio idrico integrato dell’Ambito territoriale ottimale unico della Sardegna. Il relativo piano di trasferimento è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, su proposta congiunta degli Assessori competenti; il piano deve essere successivo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla normativa statale.

La conduzione degli impianti per la gestione dei rifiuti e dei relativi servizi è rinviata a una futura normativa regionale di attuazione della disciplina statale ambientale; nel frattempo tali funzioni sono attribuite ai nuovi consorzi industriali provinciali.

È inoltre prevista la possibilità di riorganizzare internamente il personale dei consorzi e delle società partecipate già assunto a tempo indeterminato alla data indicata dalla modifica normativa successiva, anche tramite trasferimenti o mobilità tra società e consorzi.

Organi dei consorzi industriali provinciali

Gli organi del consorzio industriale provinciale sono:

  • assemblea generale;
  • consiglio di amministrazione;
  • presidente;
  • collegio dei revisori dei conti.

L’assemblea generale è composta dai sindaci dei comuni consorziati o da loro delegati, dal presidente della provincia o da un delegato e da un rappresentante degli imprenditori operanti nell’ambito provinciale nominato dalla provincia su terna proposta dalla Camera di commercio competente.

Il consiglio di amministrazione è composto da un massimo di cinque membri eletti tra i componenti dell’assemblea generale: il rappresentante della provincia, il rappresentante degli imprenditori e fino a tre rappresentanti dei comuni le cui aree ricadono nel consorzio. Nei consorzi con cinque soggetti il consiglio coincide con l’assemblea.

Il presidente è eletto dall’assemblea generale secondo lo statuto; il collegio dei revisori è eletto dall’assemblea.

I consorzi devono deliberare il pareggio di bilancio alla chiusura dell’esercizio, ponendo a carico dei consorziati il ripiano delle eventuali perdite. Non possono costituire nuove società né acquistare partecipazioni, nemmeno di minoranza, salvo i casi previsti dalla legge.

È prevista una disciplina dei compensi: al presidente spetta un’indennità non superiore al 50% di quella del sindaco del capoluogo di provincia; ai componenti del consiglio spetta un gettone non superiore a quello dei consiglieri provinciali, con un tetto mensile pari a un quarto dell’indennità massima del presidente.

Avvio dei nuovi consorzi e regime degli statuti

I consorzi provinciali subentrano ai consorzi della tabella A nella titolarità dei beni strumentali all’esercizio delle funzioni di pubblica utilità e delle funzioni trasferite. È inoltre attribuita la titolarità dei beni derivanti dal completamento delle procedure di liquidazione previste dalla legge.

Le funzioni dei nuovi enti decorrono dalla data di insediamento dell’assemblea generale.

Per la prima applicazione:

  • il presidente della provincia competente convoca e presiede, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’assemblea generale per eleggere gli organi;
  • presidente e consiglio di amministrazione sono eletti secondo lo statuto tipo allora vigente, per quanto compatibile;
  • gli organi in carica dei consorzi della tabella A restano in funzione per l’ordinaria amministrazione fino alla costituzione dei nuovi organi, cessando automaticamente con essa;
  • entro 120 giorni dall’entrata in vigore i consorzi adottano lo statuto consortile;
  • entro 180 giorni gli enti locali costituenti approvano lo statuto consortile con deliberazione ex articolo 31, comma 2, TUEL.

Lo statuto deve essere adottato sulla base di uno schema-tipo generale della Giunta regionale e disciplinare, nel rispetto della legge e della normativa sugli enti locali, il funzionamento degli organi, le attribuzioni ulteriori e la nomina e le funzioni del direttore generale.

Fino all’esecutività di tutte le delibere di adozione dello statuto restano in vigore gli statuti precedenti, nei limiti di compatibilità con la nuova legge e con gli articoli 31 e 114 del TUEL.

Liquidazione di quote e riordino delle partecipazioni

Per la liquidazione delle quote di enti e soggetti pubblici e privati non facenti parte dei nuovi consorzi, dei beni consortili privi di finalità pubblica e per il riordino delle società partecipate, il Presidente della Regione nomina un collegio di liquidatori composto da:

  • un membro indicato dalla Regione;
  • un membro indicato dalla provincia;
  • un membro indicato dal nuovo consorzio in rappresentanza dei comuni, scelto tra il personale dipendente delle relative amministrazioni.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale impartisce direttive sui tempi e sulle modalità della liquidazione. Il collegio presenta entro 90 giorni dall’insediamento del nuovo consorzio un piano di liquidazione alla Giunta per l’approvazione; il piano va poi attuato entro i 90 giorni successivi.

Personale: trasferimenti, tutele e incentivi

Il personale a tempo indeterminato in servizio presso gli enti soppressi è trasferito agli enti subentranti secondo le regole stabilite dalla legge.

Per tale personale si applica il contratto collettivo degli enti locali; l’inquadramento avviene con le garanzie dell’articolo 2112 c.c., prendendo a riferimento la posizione giuridica nell’ente di provenienza.

È garantito, per il personale non dirigenziale, un trattamento economico non inferiore a quello percepito al momento del trasferimento; l’eventuale differenza è mantenuta come assegno personale non riassorbibile.

Per i dirigenti che non accettino l’inquadramento si applicano le regole contrattuali di categoria sui casi di ristrutturazione e organizzazione. Sono previste anche misure di esodo incentivato, tra cui la possibilità per i dirigenti con almeno 35 anni di servizio utile ai fini pensionistici di chiedere il versamento dei contributi fino al quarantesimo anno utile per il pensionamento, commisurati all’ultimo trattamento economico.

Per il personale non dirigente che abbia maturato i requisiti per la pensione di anzianità e chieda la cessazione, è riconosciuta un’indennità supplementare pari a tre mensilità della retribuzione fissa per ogni anno di differenza tra 65 anni e l’età posseduta alla cessazione, fino a un massimo di quattro anni.

Il personale delle società controllate dagli enti consortili esistenti e del soppresso consorzio di Macomer, se assunto a tempo indeterminato, mantiene la continuità del rapporto di lavoro presso le stesse società; in caso di cessione, liquidazione o ristrutturazione si applicano le tutele dell’articolo 2112 c.c.

Il personale degli enti della tabella B è trasferito prioritariamente al comune, all’unione di comuni, ad altri enti di area vasta o al nuovo consorzio provinciale subentrante; in subordine alle province; e, in ulteriore subordine, alle società in house degli enti locali previste dalla normativa regionale sul riordino delle autonomie locali.

Il personale degli enti della tabella A è trasferito prioritariamente ai nuovi consorzi subentranti; se eccedente le dotazioni organiche, ai comuni già facenti parte dei consorzi; e, in ulteriore subordine, alle province.

In deroga, il personale addetto agli impianti acquedottistici, fognari e di depurazione trasferiti in concessione d’uso passa al gestore unico del servizio idrico integrato con il provvedimento di approvazione del piano di trasferimento. Il personale addetto ai rifiuti è trasferito agli enti di nuova istituzione e poi ai soggetti cui sarà affidata la gestione degli impianti secondo la futura normativa regionale di settore.

Per incentivare la fase iniziale del trasferimento, l’Amministrazione regionale garantisce agli enti subentranti, per il personale trasferito secondo le regole dei commi relativi al personale degli enti consortili, un contributo pari al trattamento economico delle prime due annualità.

Le disposizioni sul personale si applicano integralmente anche al personale del soppresso consorzio Macomer-Borore.

Per il personale delle società costituite o partecipate, nei limiti consentiti dalla disciplina sulle partecipazioni, si applicano le procedure di assunzione previste per gli enti locali.

Norme transitorie

Sono abrogati alcuni commi dell’articolo 7 della legge finanziaria regionale 2008; restano però salvi gli effetti delle procedure già attivate in base a quelle disposizioni.

Per assicurare il regolare avvio della trasformazione, i direttori generali dei consorzi della tabella A restano in carica fino alla nomina del nuovo direttore generale.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti con gli stanziamenti già disposti dalla legge finanziaria regionale 2008, articolo 7, comma 42, sull’UPB S06.03.029.

Ambito territoriale e portata applicativa

La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione autonoma della Sardegna e incide sulla riorganizzazione delle aree industriali e dei relativi consorzi nel quadro delle competenze regionali e locali. Diverse disposizioni hanno efficacia limitata alla fase di prima applicazione, ai trasferimenti iniziali e alle procedure di liquidazione e di subentro.

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