Cassazione Civile, Ordinanza n. 09965/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società qualificatasi agricola, confermata nei gradi di merito e poi oggetto di ricorso per cassazione rigettato con ordinanza. La società ha quindi proposto revocazione dell’ordinanza di cassazione deducendo errore revocatorio ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. In sintesi sostiene che la Corte di cassazione avrebbe male percepito il contenuto del secondo motivo del precedente ricorso, non avendo considerato che la censura riguardava l’accertamento del presupposto soggettivo di fallibilità e, in particolare, che la società non partecipava più al consorzio indicato come indice di attività commerciale; lamenta inoltre che la Corte avrebbe omesso di esaminare una memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. nella quale erano stati richiamati lo statuto del consorzio e la sua pretesa natura associativa e senza scopo di lucro. Con il terzo motivo deduce ancora che la memoria illustrativa avrebbe chiarito che si censurava l’omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., e non una mera motivazione insufficiente. La curatela resistente eccepisce l’infondatezza del ricorso, sostenendo che la precedente ordinanza aveva in realtà valutato il motivo e che i vizi dedotti attengono non a errori di fatto, ma a valutazioni di diritto e di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non vi fosse alcun errore revocatorio: l’ordinanza impugnata aveva effettivamente esaminato il secondo motivo del precedente ricorso e lo aveva respinto come inammissibile perché sostanzialmente diretto a una rivalutazione del merito; le doglianze odierne miravano invece a contestare valutazioni giuridiche e apprezzamenti di fatto, non una svista percettiva immediata. La Corte ha inoltre escluso che la memoria illustrativa potesse essere utilizzata per introdurre ex novo un vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non dedotto correttamente nel ricorso originario. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
La revocazione per errore di fatto è ammissibile solo per una svista percettiva, non per errori di giudizio, di diritto o di valutazione.
art. 391-bis c.p.c.
Rende esperibile la revocazione contro le decisioni della Corte di cassazione nei limiti dell’errore di fatto revocatorio.
art. 1 legge fallimentare
Richiamato per il presupposto soggettivo di fallibilità; la Corte ribadisce che l’impresa agricola non è esente in assoluto, ma solo se l’attività concretamente esercitata resta coerente con la veste formale e funzionalmente collegata alla terra.
art. 2221 c.c.
Richiamato in relazione ai soggetti fallibili e al regime di esclusione dell’imprenditore agricolo, interpretato alla luce dell’attività in concreto svolta.
art. 2082 c.c.
Richiamato nel precedente motivo per contestare la qualificazione dell’attività d’impresa; rileva ai fini della nozione di imprenditore.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Evoca il vizio di violazione di legge, che non può essere trasformato in errore revocatorio se la Corte ha comunque deciso sul motivo.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La memoria illustrativa non può essere usata per introdurre ex novo un vizio motivazionale non formulato correttamente nel ricorso originario.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La memoria depositata in vista dell’adunanza non consente di ampliare il thema decidendum con nuove censure.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro una decisione della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto percettivo, cioè per una svista immediata e obiettivamente rilevabile dagli atti, non per errori di diritto, di valutazione o di interpretazione.
- Non costituisce errore revocatorio il fatto che la Corte abbia deciso sul motivo di ricorso ma non abbia esaminato specificamente tutte le argomentazioni difensive svolte al suo interno: in tal caso la doglianza investe la correttezza della valutazione compiuta, non una mancata percezione del motivo.
- La memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. non può essere utilizzata per introdurre per la prima volta un diverso vizio di ricorso o per sanare originarie carenze di specificità del motivo già proposto.
- Ai fini della fallibilità dell’imprenditore agricolo, rileva l’attività concretamente esercitata al momento della procedura, non la sola veste formale o l’originaria finalità statutaria, quando gli accertamenti di merito dimostrino l’effettivo svolgimento di attività commerciale incompatibile con l’esenzione.
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