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Sentenza

Sentenza n. 170/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'annullamento previa concessione di misure cautelari, della autorizzazione paesaggistica n. 20250077729/N.060.100 del 01/10/2025, resa dalla Soprintendenza BB.CC.AA di Agrigento, avente ad oggetto “Realizzazione di nuova Stazione radio Base della ILIAD ITALIA S.p.A., AG92100_031 VILLAGGIO PIRANDELLO, su infrastruttura esistente della società Cellnex Italia S.p.A., IT-AG-012915, nel comune di Agrigento in c.da Cumbo s.n.c., nella sola parte in cui impone delle prescrizioni con valore vincolante, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi anche se non conosciuti;

Giustizia amministrativa202502552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione paesaggistica favorevole, ma condizionata da prescrizioni vincolanti relative alla trasformazione estetica e alla schermatura dell'infrastruttura per telecomunicazioni

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (soprintendenza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società proprietaria dell'infrastruttura ha impugnato l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza a un diverso operatore telefonico per l'installazione dei propri apparati sulla struttura esistente, chiedendo l'annullamento delle prescrizioni vincolanti relative al rivestimento del palo a forma di palma, all'impiego di fronde artificiali, alla piantumazione di palme e altre specie arboree, alla verifica annuale e alla possibile rimozione della struttura in caso di violazione. Sono stati dedotti: violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 146 d.lgs. 42/2004, difetto di istruttoria, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, sviamento e contraddittorietà; sproporzione e irragionevolezza delle prescrizioni rispetto all'impatto dell'intervento, disparità di trattamento e violazione dei principi di proporzionalità, logicità e non discriminazione; violazione della leale collaborazione e del contraddittorio procedimentale, nonché degli artt. 1, 3, 7, 10 e 10-bis l. 241/1990, per difetto di istruttoria e motivazione. La Soprintendenza ha eccepito il difetto di legittimazione della società, rilevando che il procedimento era stato instaurato esclusivamente dall'operatore destinatario dell'autorizzazione.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., senza esaminare i motivi di merito. Ha accolto l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva, ritenendo che la società ricorrente non fosse titolare del rapporto amministrativo controverso. Il procedimento paesaggistico era stato instaurato dall'operatore telefonico destinatario dell'autorizzazione, che aveva richiesto il titolo per l'installazione della propria stazione radio base. La mera proprietà dei terreni o dell'infrastruttura preesistente e i rapporti contrattuali o commerciali con l'operatore richiedente non attribuiscono al proprietario dell'infrastruttura la titolarità del rapporto procedimentale né la legittimazione a impugnare il provvedimento rilasciato all'altro operatore. Diversamente, si consentirebbe a un soggetto estraneo al rapporto amministrativo di agire in giudizio in nome proprio per far valere una posizione altrui, in violazione del divieto di sostituzione processuale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva. La società ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'amministrazione, liquidate in 1.200 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Il giudizio può essere definito in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare quando il contraddittorio è integro, le questioni sono state esaustivamente trattate e non sono stati proposti motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamenti di competenza o giurisdizione.

  • art. 39 c.p.a.

    rinvio esterno al codice del rito civile

    Consente l'applicazione delle norme del codice di procedura civile in quanto compatibili e non disciplinate dal codice del processo amministrativo.

  • art. 81 c.p.c.

    Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.

    Esclude la sostituzione processuale, impedendo a un soggetto diverso dal titolare della posizione sostanziale di agire in nome proprio per far valere una situazione giuridica altrui.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    È richiamato quale base del procedimento di autorizzazione paesaggistica, ma il giudice non ne esamina i presunti vizi sostanziali poiché dichiara il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione.

  • art. 87 d.lgs. 259/2003

    È richiamato quale base della precedente istanza congiunta per l'installazione dell'impianto di telefonia mobile.

  • art. 45 d.lgs. 259/2003

    È richiamato quale base della SCIA presentata dall'operatore telefonico per l'installazione dei propri apparati sulla struttura esistente.

  • artt. 1, 3, 7, 10 e 10-bis l. 241/1990

    Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell'azione amministrativa, alla partecipazione e al contraddittorio procedimentale, ma non sono stati esaminati nel merito.

Massime di principio

  • La legittimazione a ricorrere richiede la titolarità di una situazione giuridica soggettiva qualificata e differenziata rispetto a quella della generalità dei consociati.
  • Nel procedimento amministrativo, la legittimazione processuale a impugnare il provvedimento spetta, di regola, al soggetto titolare del rapporto amministrativo controverso e destinatario dell'atto, non a un terzo estraneo al procedimento.
  • La proprietà del terreno o dell'infrastruttura sulla quale un altro operatore realizza o installa i propri impianti non attribuisce, di per sé, al proprietario la legittimazione a impugnare il titolo amministrativo rilasciato all'operatore richiedente.
  • I rapporti contrattuali o commerciali con il destinatario dell'autorizzazione non sostituiscono la titolarità di una posizione giuridica qualificata nei confronti dell'amministrazione procedente.
  • È inammissibile l'azione proposta in nome proprio da un soggetto diverso dal titolare della posizione sostanziale, quando essa si risolva nel far valere in giudizio un diritto o interesse altrui, salvo i casi di sostituzione processuale espressamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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