Cassazione Civile, Ordinanza n. 34815/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo al 2007, emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza confluita in PVC, con recupero a tassazione di costi qualificati dall'Amministrazione come indeducibili perché riferiti a sponsorizzazioni verso associazioni sportive dilettantistiche ritenute sproporzionate e antieconomiche. Il giudice tributario di primo grado aveva rigettato il ricorso del contribuente; la CTR Marche aveva invece accolto parzialmente l'appello, riconoscendo deducibili le spese di sponsorizzazione in favore di una specifica ASD. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non contestata e comunque provata l'effettiva esecuzione del servizio pubblicitario sulla base di estratti di periodici e fotografie, invertendo il riparto dell'onere della prova; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché le prestazioni fatturate sarebbero state incerte quanto all'esecuzione e comunque all'entità. Il contribuente ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato i motivi inammissibili e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 90, comma 8, L. 289/2002, nel testo ratione temporis, preveda una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza/congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di associazioni sportive dilettantistiche, purché ricorrano i presupposti normativi: soggetto sponsorizzato avente la qualità richiesta, rispetto del limite quantitativo di spesa, finalità promozionale dell'immagine o dei prodotti dello sponsor e concreta attività promozionale del beneficiario. Ha quindi escluso la rilevanza della comparazione con i costi sostenuti da altri sponsor e di un autonomo giudizio di congruità economica. Quanto al fatto storico dell'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate e alla loro entità, ha osservato che la CTR aveva compiuto un accertamento fattuale autonomo, fondato su estratti di periodici e fotografie, e aveva escluso la prova di retrocessione del corrispettivo; pertanto non ricorreva il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, anche perché la censura mirava in sostanza a una rivalutazione del materiale probatorio. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia, secondo soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'assenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato per la parte ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
"Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche ... costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità"
La norma introduce, nel testo applicabile ratione temporis, una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza/congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di ASD, se ricorrono i presupposti indicati dalla disposizione.
art. 74, comma 2, d.P.R. 917/1986
Richiamato come parametro per qualificare le spese di sponsorizzazione come spese di pubblicità.
Richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte esclude che vi sia stata inversione del canone probatorio.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ravvisa violazioni nel modo in cui il giudice di merito ha valutato il materiale probatorio.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ritiene che la CTR abbia svolto una valutazione delle prove senza incorrere in errori denunciabili nei termini prospettati.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma del vizio dedotto per violazione di legge, ritenuto inammissibile per come articolato il motivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo sul vizio motivazionale è respinto perché il fatto storico rilevante è stato comunque esaminato dal giudice di merito; non basta l'omesso esame di singoli elementi istruttori.
Richiamato per la trattazione in adunanza camerale con memoria illustrativa.
Richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per l'ulteriore contributo unificato; la Corte dà atto dell'assenza dei presupposti per il relativo versamento nel caso di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Le sponsorizzazioni effettuate in favore di associazioni sportive dilettantistiche, nei limiti e alle condizioni dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza, con conseguente integrale deducibilità del costo senza necessità di ulteriori giudizi di congruità economica.
- Quando il giudice di merito accerta, sulla base delle risultanze istruttorie, l'effettiva esecuzione della prestazione pubblicitaria e la corrispondenza tra fattura e attività svolta, la censura di omesso esame non può ridursi a una richiesta di rivalutazione delle prove o alla contestazione di singoli elementi istruttori.
- In materia di sponsorizzazioni ex art. 90, comma 8, L. 289/2002, è inconferente confrontare il costo pattuito con quello praticato ad altri sponsor o richiedere una prova ulteriore dell'utilità economica della campagna pubblicitaria, se sono integrati i presupposti legali della disposizione.
- Il vizio di violazione di legge e quello di omesso esame del fatto decisivo non possono essere utilizzati per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
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