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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21737/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa per TARSU e per compensi di riscossione e diritti di notifica, dopo che il ricorso era stato accolto in primo grado e respinto in appello. In cassazione ha dedotto, con cinque motivi, la violazione: 1) dell’art. 46 d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che l’agente della riscossione avrebbe operato su crediti relativi a Sicilia e Puglia senza la delega richiesta fuori dal proprio ambito territoriale; 2) dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 3 e 14 L. n. 890 del 1982 e dell’art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999, assumendo che la semplice spedizione della raccomandata non bastasse a perfezionare la notifica della cartella; 3) dell’art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, in tema di responsabilità del concessionario che non chiama in causa l’ente impositore, contestando il fondamento della pretesa; 4) degli artt. 3 L. n. 241 del 1990, 7 L. n. 212 del 2000 e 25 d.P.R. n. 602 del 1973, oltre al d.m. 28 giugno 1999, lamentando difetto di motivazione della cartella; 5) dell’art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248 del 2007 conv. in L. n. 31 del 2008 e dell’art. 7, comma 2, lett. a), L. n. 212 del 2000, sostenendo che il responsabile del procedimento indicato fosse meramente fittizio e riferito solo alla stampa e notifica della cartella.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’art. 46 d.P.R. n. 602 del 1973 riguarda l’attività di riscossione fuori dal territorio di competenza e non la formazione del ruolo né la notifica della cartella, attività che restano normalmente del concessionario competente per il domicilio fiscale del contribuente. Ha respinto il secondo motivo affermando che la cartella può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento e che, in tale caso, è sufficiente la spedizione con consegna al domicilio del destinatario, salvo specifiche violazioni del procedimento non dedotte. Ha respinto anche il terzo motivo, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata: in materia di TARSU, la liquidazione e l’iscrizione a ruolo possono avvenire direttamente sulla base dei ruoli dell’anno precedente, senza necessità di un preventivo atto di accertamento, salvo omessa o incompleta denuncia. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formulato come violazione di legge, tendeva a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e comunque la cartella risultava adeguatamente motivata. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato, poiché il responsabile del procedimento era comunque indicato e l’uso del termine improprio 'stampa' al posto di 'adozione' è stata considerata mera improprietà lessicale non invalidante. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 46 d.P.R. n. 602 del 1973

    Riguarda l’attività di riscossione da svolgere fuori dall’ambito territoriale del concessionario e l’eventuale delega telematica, non la formazione del ruolo né la notifica della cartella, che restano disciplinate da altre norme.

  • art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973

    Conferma che formazione del ruolo e notifica della cartella competono all’ufficio e al concessionario del luogo del domicilio fiscale del contribuente.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    La cartella esattoriale può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; per il perfezionamento è sufficiente la spedizione con consegna del plico al domicilio del destinatario.

  • artt. 3 e 14 L. n. 890 del 1982

    Non sono ritenuti ostativi alla notificazione diretta della cartella a mezzo raccomandata nei termini in cui è disciplinata dall’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973.

  • art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a sovvertire il principio sulla notificazione diretta della cartella.

  • art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999

    Non comporta accoglimento del motivo nel caso concreto; la Corte osserva che, in materia di TARSU, la pretesa può essere iscritta a ruolo direttamente nei limiti previsti dalla normativa speciale.

  • art. 72, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993

    Per la TARSU attribuisce ai Comuni una facoltà eccezionale di liquidare direttamente il tributo e iscriverlo a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente, senza necessità di un atto prodromico di accertamento salvo omessa o incompleta denuncia.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    Richiamato per il dovere di motivazione, ma la Corte ritiene la censura inammissibile perché diretta a una rivalutazione del fatto.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    Impone l’obbligo di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria e della riscossione, ma nel caso concreto la cartella è stata ritenuta sufficientemente motivata.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    Per la validità della cartella e del ruolo non è indispensabile indicare gli estremi identificativi o la data di notifica dell’accertamento presupposto, essendo sufficiente indicare circostanze univoche idonee a individuarlo.

  • d.m. 28 giugno 1999

    Richiamato quale parametro degli elementi che la cartella deve contenere; nel caso concreto la cartella è stata reputata conforme.

  • art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248 del 2007 conv. in L. n. 31 del 2008

    La cartella deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione; nel caso concreto l’indicazione c’era.

  • art. 7, comma 2, lett. a), L. n. 212 del 2000

    È norma richiamata per il contenuto motivazionale e identificativo dell’atto, ma la Corte ne esclude la violazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio di violazione di legge invocato per tutti i motivi esaminati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti, dichiarato sussistente in dispositivo.

  • art. 140-bis disp. att. c.p.c.

    Ha consentito la trattazione da remoto in camera di consiglio.

Massime di principio

  • L’art. 46 d.P.R. n. 602 del 1973 disciplina la delega per l’attività di riscossione da svolgere fuori dall’ambito territoriale del concessionario, ma non condiziona la validità della formazione del ruolo e della notificazione della cartella, che restano regolate dalle norme sul domicilio fiscale del contribuente.
  • La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, il perfezionamento della notifica richiede la spedizione del plico e la sua consegna al domicilio del destinatario, salvo prova di specifiche irregolarità o del mancato raggiungimento dello scopo.
  • In materia di TARSU, la liquidazione e l’iscrizione a ruolo possono avvenire direttamente sulla base dei ruoli dell’anno precedente quando la legge speciale lo consente, senza necessità di un previo avviso di accertamento, salvo ipotesi di omessa o incompleta denuncia.
  • La censura che formalmente denunci violazione di legge ma miri in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità.
  • L’obbligo di motivazione della cartella è soddisfatto quando l’atto contenga gli elementi idonei a consentire al contribuente di individuare la pretesa e il presupposto della riscossione; non è necessaria l’indicazione di ogni dato formale del procedimento presupposto se l’atto consente comunque una chiara difesa.
  • L’indicazione del responsabile del procedimento richiesta dalla disciplina speciale non è invalidata da mere improprietà lessicali, purché sia comunque individuabile un referente dell’atto per il contribuente.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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