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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15493/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IRES 2006, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972. La società contribuente sosteneva che la cartella fosse illegittima perché fondata su un errore formale nella dichiarazione del consolidato nazionale e mondiale: nella dichiarazione della società consolidante era stato omesso il rigo GN33 relativo alle rettifiche di consolidamento del pro-rata patrimoniale, ma nella dichiarazione del consolidato le variazioni erano state correttamente indicate. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la dichiarazione integrativa presentata nel 2011 per correggere l'errore relativo al periodo d'imposta 2006; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia su tutti i motivi di appello, lamentando che la CTR non avesse considerato la natura meramente formale dell'errore e la buona fede del contribuente; 3) violazione degli artt. 97 e 122 t.u.i.r. ratione temporis, perché nel calcolo del pro-rata patrimoniale non avrebbero dovuto essere computate le partecipazioni detenute in società che concorrevano al consolidato, con conseguente deducibilità integrale degli interessi passivi e illegittimità della rettifica operata dall'Ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso e ha assorbito il primo e il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente e quindi annullando la pretesa tributaria. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione del fatto che il principio delle Sezioni Unite sull'emendabilità della dichiarazione è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione della disciplina sostanziale del TUIR

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato per dedurre la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è stato invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato quale parametro del dovere del giudice di pronunciarsi su tutti i motivi di appello

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    richiamato in relazione al controllo automatizzato, insieme all'art. 36-bis

  • art. 97 t.u.i.r.

    secondo la Corte, nel calcolo del pro-rata patrimoniale non rilevano le partecipazioni in società il cui reddito concorre al consolidato di gruppo

  • art. 122 t.u.i.r.

    serve a rideterminare il reddito complessivo globale del consolidato mediante le variazioni in aumento o in diminuzione del pro-rata patrimoniale

  • art. 96 t.u.i.r.

    richiamato per spiegare la regola generale di deducibilità della quota di interessi passivi residua dopo l'applicazione degli artt. 97 e 98

  • artt. 117 ss. d.P.R. 22 dicembre 1996, n. 917

    richiamati come disciplina dell'opzione per la tassazione di gruppo

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato, tramite la giurisprudenza delle Sezioni Unite, come termine rilevante per la dichiarazione integrativa in funzione dell'interesse dell'erario

  • art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998

    interpretato nel senso che la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il termine dell'art. 43 se diretta a evitare un danno per la P.A.

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998

    interpretato nel senso che, per emendare errori in danno del contribuente, opera il termine della dichiarazione del periodo successivo, restando ferma la tutela contenziosa e il rimborso nei limiti di legge

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale in Cassazione

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione dopo la cassazione della sentenza impugnata

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nel tema dell'errore dichiarativo e dell'allegazione difensiva, ma non oggetto di una specifica statuizione

Massime di principio

  • Nel sistema del consolidato fiscale, il pro-rata patrimoniale va rideterminato escludendo dal calcolo le partecipazioni in società il cui reddito concorre al medesimo imponibile di gruppo, con conseguente corretta riduzione dell'indeducibilità degli interessi passivi.
  • L'omessa compilazione di un rigo della dichiarazione individuale non può essere valorizzata in modo meramente formalistico quando la dichiarazione del consolidato contenga comunque le rettifiche necessarie e la pretesa fiscale non contesti nel merito l'effettiva spettanza della deduzione.
  • La dichiarazione dei redditi è emendabile e il contribuente può, in sede contenziosa, opporsi alla maggiore pretesa tributaria facendo valere l'errore dichiarativo, anche quando l'errore sia stato corretto con dichiarazione integrativa presentata nei termini rilevanti secondo la disciplina applicabile.
  • Quando la decisione di merito contrasta con la disciplina sostanziale del TUIR e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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