Cassazione Civile, Ordinanza n. 37347/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, per l’anno 2010, maggiori imposte IRES, IRAP e IVA nei confronti di una società a responsabilità limitata poi cancellata dal registro delle imprese. L’accertamento si fondava su irregolarità contabili e, soprattutto, su movimentazioni bancarie rinvenute su conti intestati al socio unico e amministratore della società, ritenute riferibili all’ente e utilizzate per ricostruire induttivamente maggiori ricavi, con applicazione anche di una percentuale di ricarico. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la pretesa fiscale, articolando sei motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe affermato in modo apodittico l’esistenza dei presupposti per l’accertamento induttivo extracontabile; 2) violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sulle indagini bancarie, sostenendo che mancasse un previo invito al contraddittorio e che i movimenti riguardassero conti non intestati alla società; 3) violazione delle norme sulle indagini bancarie, deducendo che non fosse sufficiente la qualità di socio/amministratore per imputare alla società i movimenti del conto del terzo, occorrendo la prova della fittizietà dell’intestazione o della riferibilità all’ente; 4) ulteriore nullità per motivazione apparente, per non avere la CTR esaminato la documentazione prodotta per giustificare i movimenti del socio, compresi documenti relativi a vendite di immobili, beni mobili e opere d’arte e a finanziamenti personali; 5) omesso esame di fatti decisivi, sempre in relazione alla documentazione sulle disponibilità e sulle dismissioni patrimoniali del socio; 6) nullità per motivazione apparente sulla percentuale di ricarico applicata, ritenuta dal ricorrente sproporzionata.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi di nullità per motivazione apparente, osservando che la sentenza di appello, pur sintetica, consentiva di ricostruire l’iter logico seguito, avendo affermato l’irregolarità della contabilità e la legittimità dell’imputazione alla società dei movimenti bancari intestati al socio unico/amministratore. Ha poi escluso la violazione delle norme sulle indagini bancarie, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, in presenza di una compagine ristretta e di commistione tra interessi personali e sociali, i movimenti sui conti dei soci possono essere imputati alla società, salvo prova contraria analitica, che nel caso non è stata fornita in modo specifico. Ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché diretto, in sostanza, a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio e non l’omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha infine ritenuto congrua la motivazione sulla percentuale di ricarico, osservando che la riduzione operata in primo grado dal 25% al 20% dava conto di una valutazione sufficiente e che il contribuente non aveva indicato elementi specifici idonei a contestarla. La parte ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all’ulteriore importo previsto dalla legge.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di un effettivo percorso argomentativo o sia del tutto incomprensibile; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La dedotta violazione di legge è stata esclusa perché la CTR ha fatto corretta applicazione delle regole sulle indagini bancarie e sull’accertamento induttivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestazioni su questioni, argomentazioni o diversa lettura delle prove.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Consente l’accertamento induttivo in presenza di scritture contabili inattendibili o irregolari.
Le risultanze dei conti bancari possono fondare la pretesa fiscale e determinano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
Richiamato nel ricorso come norma rilevante per la determinazione della base imponibile IRAP nell’ambito della ripresa fiscale.
Consente l’utilizzo delle indagini bancarie ai fini IVA e l’acquisizione di dati relativi ai conti.
Richiamato quale norma di riferimento per l’accertamento IVA.
Richiamato quale norma di riferimento per l’accertamento induttivo in materia IVA.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Impone, in caso di rigetto del ricorso, il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando non consenta di individuare il percorso logico-giuridico della decisione; non è sufficiente, per denunciarne la nullità, che essa sia concisa o non condivisa dalla parte soccombente.
- In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l’Amministrazione assolve il proprio onere probatorio con i dati risultanti dai conti; spetta poi al contribuente fornire una prova contraria specifica e analitica per ciascuna operazione contestata.
- In una società a compagine ristretta, la commistione tra conti del socio/amministratore e interessi sociali può giustificare l’imputazione alla società delle movimentazioni bancarie formalmente intestate al terzo, purché vi siano elementi sintomatici idonei e ferma restando la prova contraria del contribuente.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o in una critica alla maggiore o minore persuasività della motivazione di merito.
- Quando il giudice di merito riduce la percentuale di ricarico o comunque esprime una valutazione di congruità fondata sugli atti, il contribuente deve indicare elementi specifici contrari; la mera deduzione di sproporzione, senza supporto analitico, non è sufficiente a scalfire la decisione.
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