Cassazione Civile, Ordinanza n. 25581/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ente locale aveva pagato, quale responsabile civile nel processo penale, somme a titolo di provvisionale alle parti civili per il decesso di due persone, conseguente al crollo di una piattaforma aerea impiegata per l'installazione di luminarie. L'ente aveva quindi agito in sede civile contro il Ministero dell'Interno e contro il sindaco ritenuto corresponsabile, chiedendo il regresso/rivalsa delle somme versate; il Ministero aveva anche domandato la restituzione di un acconto già ricevuto. La corte d'appello aveva respinto il gravame del sindaco contro la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di regresso e ritenuto improponibile, per difetto di giurisdizione ordinaria, la componente di rivalsa. Con il ricorso per cassazione il sindaco deduceva, in sintesi: 1) errata individuazione del giudice munito di giurisdizione sulla domanda di rivalsa/regresso, sostenendo che la rivalsa sarebbe proponibile solo dopo l'accertamento definitivo della responsabilità e della quota di addebito; 2) improponibilità della domanda per asserita carenza dei requisiti di esposizione dei fatti e dei fondamenti di diritto ex art. 163 c.p.c.; 3) errata valutazione degli effetti della sentenza penale e della prova in essa raccolta, nonché motivazione illogica; 4) omessa autonoma rivalutazione del compendio probatorio, con particolare riferimento alle dichiarazioni testimoniali richiamate nel penale; 5) illegittimo diniego di una CTU; 6) conseguenze sulle spese di lite. Il Ministero, pur costituendosi con controricorso, assumeva in parte posizioni adesive ad alcuni motivi del ricorso e non introduceva un autonomo ricorso incidentale effettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorso non offriva una esposizione sommaria e autosufficiente delle difese e dello svolgimento del giudizio di merito, né consentiva di comprendere le reciproche posizioni delle parti. Ha poi esaminato, nei limiti in cui non erano travolti dal medesimo vizio di autosufficienza, le censure motivazionali contenute nei motivi terzo, quarto e quinto, giudicandole manifestamente infondate: la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta chiara, coerente e sufficiente, avendo ricostruito la situazione di pericolo, l'omessa adozione di misure di cautela e il nesso causale tra omissione e evento; inoltre il giudice di merito non era tenuto a disporre una CTU. Il sesto motivo è stato considerato un mero "non motivo". Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente, in solido con il Ministero per la posizione adesiva, è stato condannato a rifondere le spese al Comune di Sorrento; è stato anche dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato quale base per la domanda di regresso/riparto interno tra condebitori
richiamato quale ulteriore fondamento della richiesta di riparto del debito risarcitorio tra corresponsabili
art. 103, secondo comma, Cost.
invocato nel motivo sull'individuazione del giudice competente per la rivalsa verso il giudice contabile
art. 52 r.d. 1214/1934
richiamato in tema di azione di rivalsa nei confronti del dipendente pubblico e riparto di giurisdizione con la Corte dei conti
art. 58 l. 142/1990
richiamato dal ricorrente nel tema della giurisdizione contabile/azione di responsabilità
richiamato dal ricorrente nel tema della responsabilità amministrativa e della giurisdizione contabile
richiamato nei motivi sul riparto di giurisdizione e sulla rivalsa/regresso dell'ente locale
richiamato nei motivi sulla giurisdizione e sulle questioni di riparto tra giudice ordinario e contabile
primo comma, nn. 1, 3 e 4
utilizzato per articolare i motivi di ricorso per cassazione
richiamato per sostenere la nullità/improponibilità della domanda introduttiva per difetto di esposizione dei fatti e dei fondamenti di diritto
richiamato in relazione alla dedotta nullità dell'atto introduttivo
richiamato in connessione con la domanda e la sua proponibilità
richiamato per gli effetti della sentenza penale nel giudizio civile
richiamato insieme agli altri articoli sugli effetti del giudicato penale
richiamato insieme agli altri articoli sugli effetti del giudicato penale
richiamato insieme agli altri articoli sugli effetti del giudicato penale
richiamato per contestare la valutazione delle prove e delle allegazioni
richiamato per contestare il libero apprezzamento delle prove
richiamato come parametro del vizio di motivazione/nullità della sentenza
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al denunciato vizio motivazionale e al minimo costituzionale della motivazione
art. 186 d.p.r. 547/1955
richiamato dal ricorrente per indicare i profili che avrebbe dovuto accertare la consulenza tecnica d'ufficio
richiamato nel sesto motivo per rimettere in discussione la regolazione delle spese
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012
richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma completa e intellegibile dei fatti di causa e dello svolgimento del processo, con indicazione delle difese delle parti e delle ragioni poste a base delle decisioni di merito; in mancanza, la censura è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Il requisito di specificità del ricorso per cassazione non è un formalismo, ma serve a mettere la Corte in condizione di comprendere, dall'atto stesso, oggetto della controversia e contenuto delle doglianze senza dover ricercare autonomamente negli atti di causa.
- Le censure che si limitano a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione chiara, coerente e logicamente esposta, non integrano il vizio di motivazione denunciabile in cassazione.
- La motivazione è sufficiente quando consente di ricostruire in modo comprensibile la vicenda e di seguire il ragionamento decisorio; il giudice di merito non è tenuto a confutare puntualmente ogni singolo elemento probatorio né a disporre necessariamente una consulenza tecnica d'ufficio.
- Quando il ricorso è inammissibile o infondato per difetto di autosufficienza e per manifesta infondatezza delle censure, restano assorbite le ulteriori questioni prospettate sulla regolazione delle spese.
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