Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 813/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 979 del 25 luglio 2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202408494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva annullato le note comunali ostative alla realizzazione, mediante DILA, di un impianto fotovoltaico a terra di potenza inferiore a 1 MW

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza del TAR, che aveva accolto il ricorso della società contro la nota del 9 gennaio 2024 e la precedente nota del 29 dicembre 2023, nonché contro il regolamento urbanistico comunale in parte qua. La vicenda riguardava una DILA presentata per un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 0,995 MW su area agricola, ricadente entro 500 metri dal perimetro di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e parzialmente classificata come zona F/Preparco della Collina. La società aveva successivamente presentato due PAS per un impianto di maggiore potenza, poi archiviate, e aveva manifestato la volontà di dare seguito al progetto originario oggetto della DILA. Il Comune aveva ritenuto l’intervento non realizzabile mediante DILA e aveva preannunciato l’applicazione delle sanzioni e l’obbligo di ripristino. Il primo motivo d’appello censurava l’interpretazione dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021, sostenendo che i requisiti della lett. c-quater dovessero cumularsi con quelli della lett. c-ter, con conseguente inidoneità dell’area situata entro 500 metri da un bene paesaggistico. Il secondo motivo sosteneva che anche nelle aree qualificate idonee ex lege l’amministrazione potesse introdurre limiti e condizioni a tutela dell’interesse pubblico, valorizzando la destinazione urbanistica agricola e la classificazione in zona F/Preparco. Il terzo motivo deduceva la carenza di interesse al ricorso, poiché la DILA sarebbe stata superata dalle successive PAS, archiviate con provvedimenti non impugnati. Il quarto motivo deduceva l’omessa pronuncia del TAR su ulteriori ragioni ostative, relative all’incompletezza documentale e alla vicinanza del vincolo paesaggistico. La società ha resistito, riproponendo i motivi di primo grado non esaminati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR, compensando le spese. Quanto al primo motivo, ha interpretato l’art. 20, comma 8, lett. c-ter e c-quater, del d.lgs. n. 199/2021 nel senso dell’autonomia e alternatività delle due fattispecie: la lett. c-quater opera solo quando non siano applicabili le ipotesi precedenti, tra cui la lett. c-ter, e non impone il cumulo dei relativi requisiti. L’espressione “fatto salvo quanto previsto” e la struttura dell’elenco delle aree idonee confermano un rapporto di sussidiarietà. La ratio della novella è ampliativa, poiché la lett. c-quater introduce ulteriori aree idonee e non un limite aggiuntivo alle aree già contemplate dalla lett. c-ter. La disciplina sopravvenuta richiamata dal Comune non era applicabile, perché le procedure abilitative erano già state avviate. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha precisato che la qualificazione legislativa dell’area come idonea non esclude in assoluto la possibilità per l’amministrazione di introdurre limiti o condizioni, purché proporzionati, ragionevoli, fondati su una congrua istruttoria e sorretti da motivazione specifica. Tuttavia, nel caso concreto, il Comune non aveva illustrato in modo concreto le ragioni ostative riferibili alle particelle interessate, limitandosi a richiamare carenze documentali non pertinenti e classificazioni urbanistiche prive di un adeguato collegamento con lo stato effettivo dei luoghi. Quanto al terzo motivo, la presentazione delle PAS non implicava rinuncia o revoca della precedente DILA, in assenza di chiare dichiarazioni o comportamenti in tal senso. Era quindi ammissibile presentare un titolo ulteriore per un impianto più ampio senza perdere l’efficacia del primo titolo relativo all’intervento originario. Quanto al quarto motivo, non vi era omessa pronuncia: il TAR aveva esaminato la questione della completezza documentale, ritenendola fondata, e la censura relativa alla fascia di rispetto paesaggistica coincideva con quella già esaminata e respinta in relazione al rapporto tra lett. c-ter e lett. c-quater. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la novità delle questioni e il particolare andamento della vicenda amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 8, lett. c-ter, d.lgs. n. 199/2021

    esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra (...) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale (...)

    La fattispecie individua autonomamente aree idonee per gli impianti fotovoltaici; i suoi requisiti non devono essere cumulati con quelli della lett. c-quater.

  • art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. n. 199/2021

    fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)

    La clausola introduce una fattispecie sussidiaria e alternativa: la lett. c-quater si applica solo quando non ricorrano le ipotesi precedenti e non impone ulteriori limiti alle aree già idonee ai sensi della lett. c-ter.

  • art. 20, commi 1, 4 e 8, d.lgs. n. 199/2021

    Nel regime transitorio anteriore all’individuazione regionale delle aree idonee, il comma 8 qualifica direttamente come idonee le tipologie di aree elencate nelle lettere dalla a) alla c-quater.

  • art. 5, commi 1 e 2, d.l. n. 63/2024

    La disciplina sopravvenuta sulle aree agricole non si applica alle procedure abilitative già avviate, che devono essere concluse sulla base della normativa previgente.

  • art. 12, comma 7, d.lgs. n. 387/2003

    nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo

    La disposizione non esclude che l’amministrazione possa valutare l’impatto dell’impianto e introdurre limiti o condizioni proporzionati e ragionevoli anche in aree agricole qualificate idonee.

  • art. 44 d.lgs. n. 28/2011

    Richiamato dal Comune quale base delle sanzioni amministrative prospettate in caso di realizzazione dell’impianto ritenuto non assentibile.

  • art. 20 l.r. Toscana n. 39/2005

    Richiamato dal Comune quale ulteriore base delle sanzioni amministrative prospettate.

  • artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.

    Applicati per compensare integralmente le spese del grado in ragione della novità delle questioni e del peculiare andamento della vicenda.

Massime di principio

  • Nel regime transitorio previsto dall’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021, le fattispecie di aree idonee elencate alle lett. c-ter e c-quater sono autonome e alternative: la lett. c-quater opera in via sussidiaria quando non ricorrano le ipotesi precedenti e i suoi requisiti non si cumulano con quelli della lett. c-ter.
  • La qualificazione legislativa di un’area come idonea all’installazione di impianti da fonti rinnovabili non elimina ogni valutazione amministrativa successiva, ma impedisce dinieghi automatici o fondati sul mero richiamo di classificazioni astratte. Eventuali limiti o condizioni devono essere proporzionati, ragionevoli, istruiti in concreto e sorretti da motivazione specifica e congrua.
  • La tipizzazione legislativa delle aree idonee costituisce una linea di indirizzo favorevole alla realizzazione degli impianti, ma il bilanciamento con gli interessi paesaggistici, agricoli e territoriali deve essere svolto nel procedimento amministrativo, sulla base delle caratteristiche concrete del sito e con motivazione rafforzata ove l’amministrazione intenda negare l’intervento.
  • In assenza di una chiara rinuncia, revoca o incompatibilità normativa, la presentazione di un nuovo titolo abilitativo per un intervento più ampio non determina il venir meno del precedente titolo relativo a un intervento autonomo e di minore consistenza.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando la questione dedotta sia stata effettivamente esaminata dal giudice di primo grado, anche se la parte intendeva qualificarla diversamente o ripropone in appello la medesima questione sotto altra prospettiva.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimentoAppello
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.