Cassazione Civile, Ordinanza n. 15612/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione stipulata dal Comune con una società mista avente ad oggetto la gestione delle entrate comunali tributarie e patrimoniali, e dal collegato mandato con rappresentanza conferito alla società privata del raggruppamento. In sede arbitrale la società privata aveva chiesto il risarcimento dei danni per plurimi inadempimenti imputati al Comune; il Comune aveva resistito e proposto domande riconvenzionali. Il lodo aveva rigettato le domande del Comune e accolto, nei limiti indicati, le pretese risarcitorie delle società. Impugnato il lodo davanti alla Corte d’appello di Roma, il Comune ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario e giurisdizione della Corte dei conti, con richiamo anche al rischio di ne bis in idem rispetto a un precedente giudizio contabile; 2) violazione del contraddittorio nel procedimento arbitrale per mancata concessione di un termine per note successive ai chiarimenti del CTU e conseguente omessa pronuncia; 3) nullità del lodo per contrarietà a norme imperative e ordine pubblico, perché la scelta del socio privato della società mista sarebbe avvenuta senza corretta evidenza pubblica; 4) omessa pronuncia sulla suddetta nullità; 5) omesso esame di documenti prodotti nel giudizio di impugnazione del lodo, ritenuti tardivi dalla Corte d’appello; 6) contraddittorietà del lodo per avere riconosciuto inadempimenti della società ma attribuito le conseguenze al Comune; 7) erronea non applicazione di una norma del TUEL che, secondo il ricorrente, avrebbe comportato la cessazione delle convenzioni al 31/12/2006; 8) contraddittorietà della condanna al risarcimento in favore della società privata nonostante l’autonoma soggettività giuridica rispetto alla società mista; 9) omessa pronuncia sulla qualificazione del rapporto tra le società come appalto e non come mandato con rappresentanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso il difetto di giurisdizione, affermando che non sussiste un vero riparto di giurisdizione tra giudice contabile e giudice ordinario: le azioni contabile e civile possono coesistere sul medesimo fatto materiale, con il solo limite di evitare la duplicazione del ristoro già ottenuto. Ha ritenuto infondate o inammissibili le altre censure: il vizio di contraddittorio nel lodo non era specificamente e concretamente allegato quanto al pregiudizio difensivo; le doglianze formulate come omessa pronuncia erano in realtà critiche a statuizioni espresse, sia pure in rito; la censura sulla nullità per violazione delle regole di selezione del socio privato è stata ritenuta infondata perché l’eventuale irregolarità della scelta non incide sull’esistenza della società già iscritta; la produzione documentale è stata considerata dedotta oltre i limiti della fase rescindente dell’impugnazione arbitrale; le censure di contraddittorietà del lodo sono state ritenute inammissibili perché miravano a una diversa ricostruzione del merito, non consentita nel perimetro dell’art. 829 c.p.c.; la questione sulla cessazione ex lege delle convenzioni è stata dichiarata inammissibile perché non risultava proposta come motivo agli arbitri; l’ultima doglianza è stata ritenuta tardiva. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa delle intimate, ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1), c.p.c.
è il parametro formale per denunciare il difetto di giurisdizione, ma nel caso concreto il motivo è stato respinto perché non esiste un vero conflitto di giurisdizione tra giudice contabile e ordinario nei termini prospettati
art. 103, comma 2, Cost.
richiamato dal ricorrente a fondamento della giurisdizione contabile in materia di contabilità pubblica, ma ritenuto non decisivo nel caso
invocato per il difetto di giurisdizione
art. 13 e 44 r.d. n. 1214 del 1934
richiamati a sostegno della tesi della giurisdizione contabile
art. 829, comma 1, n. 9), c.p.c.
la nullità del lodo per violazione del contraddittorio richiede una lesione effettiva del diritto di difesa, non una censura meramente formale
la violazione sussiste solo se il giudice omette del tutto di pronunciare su una domanda o eccezione; non quando decide espressamente, anche in rito, in modo non condiviso
art. 829, commi 3 e 4, n. 2), c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità del lodo per contrarietà a norme imperative e all’ordine pubblico
art. 22, comma 3, lett. e) l. n. 142 del 1990
invocato sulla procedura di scelta del socio privato della società mista
invocato sulla selezione del socio privato
art. 52, comma 5, lett. b) e c), d.lgs. n. 446 del 1997
richiamato in relazione all’affidamento della gestione delle entrate comunali
art. 113, comma 5, lett. b) d.lgs. n. 267 del 2000
richiamato in tema di affidamento di servizi locali e scelta del partner privato
art. 1 d.lgs. n. 163 del 2006
richiamato a sostegno della necessità di evidenza pubblica
art. 97 Cost.
richiamato per il principio di buon andamento e imparzialità nella scelta del contraente
richiamato con riferimento alla produzione documentale nel giudizio di impugnazione
art. 829, comma 1, n. 11), c.p.c.
la contraddittorietà rilevante ai fini dell’impugnazione del lodo è solo quella tra dispositivo e motivazione o interna tale da impedire la comprensione della decisione, non il mero dissenso sul merito
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla contraddittorietà del lodo
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla contraddittorietà del lodo
art. 113, comma 15 bis, d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL)
invocato per sostenere la cessazione delle convenzioni alla data del 31/12/2006; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non proposta correttamente nella fase rescindente
richiamato nel motivo sull’asserita contraddittorietà della condanna risarcitoria
art. 96, comma 2, n. 3), l.fall.
richiamato per affermare che, sopravvenuto il concorso, l’impugnazione della decisione che accerta un credito prosegue nelle forme ordinarie
richiamato per distinguere il principio generale dalla deroga dell’art. 96, comma 2, n. 3
art. 53 d.lgs. n. 270 del 1999
richiamato per l’applicazione analogica all’amministrazione straordinaria
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Non sussiste un vero conflitto di giurisdizione tra giudice ordinario e Corte dei conti quando la medesima vicenda può generare sia responsabilità amministrativo-contabile sia responsabilità civile: i due giudizi possono coesistere, essendo tra loro alternativi e non esclusivi, con il solo limite di evitare duplicazioni del ristoro già ottenuto.
- Nel giudizio arbitrale, la violazione del contraddittorio è causa di nullità solo se la parte deduce e dimostra uno specifico pregiudizio al diritto di difesa; non è sufficiente l’allegazione di una mera irregolarità formale.
- La censura di omessa pronuncia è ammissibile solo se il giudice abbia del tutto omesso di decidere su una domanda o eccezione; non ricorre quando il giudice abbia reso una decisione espressa, anche se in rito o in modo non condiviso dalla parte.
- Nel perimetro dell’impugnazione del lodo ex art. 829 c.p.c., non è consentito trasformare il motivo in una richiesta di rivalutazione del merito o dei fatti; i vizi deducibili restano quelli tipici e tassativi previsti dalla norma.
- La contraddittorietà del lodo rilevante ai fini dell’impugnazione non coincide con ogni incongruenza logica della motivazione, ma solo con il contrasto tra dispositivo e motivazione, o con una contraddizione tale da rendere impossibile la ricostruzione della decisione.
- L’eventuale illegittimità della procedura di scelta del socio privato di una società mista, una volta che la società sia stata costituita e iscritta nel registro delle imprese, non ne travolge l’esistenza giuridica; da ciò non discende automaticamente la nullità di tutti i rapporti contrattuali correlati.
- Nel giudizio di impugnazione del lodo, la fase rescindente è limitata all’accertamento delle nullità tipiche del lodo; il riesame del merito, e la valutazione di documenti o fatti nuovi, è estraneo a tale fase se non nei limiti consentiti dalla struttura dell’impugnazione.
- Le questioni che non risultino proposte come motivi o quesiti nel giudizio arbitrale non possono essere introdotte per la prima volta nel giudizio di impugnazione, quando ciò comporti un ampliamento non consentito dell’oggetto del controllo sul lodo.
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