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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13780/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo al 2009, fondato sul recupero di costi ritenuti non inerenti e sull'indebita detrazione IVA. L'Ufficio aveva determinato la detrazione IVA applicando il criterio del pro rata specifico per singolo cespite, mentre la società sosteneva che, trattandosi di locazioni occasionali e comunque marginali rispetto alla gestione dinamica del patrimonio immobiliare e alla vendita di immobili, dovesse applicarsi il pro rata generale oppure, comunque, che le operazioni esenti non fossero tali da incidere in modo determinante sul diritto alla detrazione. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme IVA sulla detrazione, sostenendo che la CTR avesse impropriamente incluso nel pro rata generale le locazioni solo per la loro entità quantitativa; con il secondo ha censurato la rettifica dell'Ufficio, che aveva recuperato maggiore IVA invece di limitarsi a ridurre il credito indicato in dichiarazione; con il terzo ha lamentato nullità della sentenza per avere la CTR ritenuto inammissibile un allegato documentale depositato nel procedimento di adesione; con il quarto e il quinto ha censurato la mancata attribuzione di rilievo probatorio al medesimo documento e la conseguente violazione dell'onere di contestazione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva la ratio decidendi: la CTR non aveva deciso sul calcolo del pro rata generale, ma aveva accertato in fatto che la società svolgeva più attività, in parte esenti e in parte imponibili, sicché non si trattava di operazioni esenti meramente occasionali sottratte al pro rata. Ha respinto il secondo motivo, affermando che in materia IVA non è ammessa una compensazione al di fuori dei casi espressamente previsti e che, quando il credito dell'anno precedente non risulta chiesto a rimborso, esso confluisce nella detrazione dell'anno successivo; se la detrazione dichiarata è superiore a quella spettante, l'Ufficio può recuperare l'eccedenza. Ha ritenuto privo di interesse il terzo motivo, poiché il documento era comunque stato considerato dalla CTR, e infondati il quarto e il quinto, osservando che la doglianza ex art. 115 c.p.c. è ammissibile solo per travisamento del contenuto oggettivo della prova, non per contestare la valutazione di merito, e che comunque l'allegato conteneva solo generiche considerazioni difensive, non fatti specifici suscettibili di contestazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, in applicazione del contributo unificato, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo dovuto.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Il comma 2 esclude la detrazione per acquisti afferenti operazioni esenti o non soggette; il comma 4 disciplina i costi promiscui con criterio di utilizzazione specifica; il comma 5 opera solo per contribuenti che esercitano attività distinte, una imponibile e una esente, non quando le operazioni esenti siano meramente occasionali rispetto all'attività principale.

  • art. 19-bis d.P.R. n. 633/1972

    La percentuale di detrazione si calcola sul rapporto tra operazioni imponibili e operazioni esenti, escludendo talune operazioni esenti quando non formano oggetto dell'attività propria o siano accessorie alle operazioni imponibili.

  • art. 19 n. 2 della direttiva 77/388/CEE

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sull'accessorietà delle operazioni esenti; la Corte non accoglie la censura perché la decisione di merito non verteva sulla sola accessori età in senso quantitativo.

  • art. 117 Cost.

    Invocato in relazione al rispetto del diritto unionale in materia IVA.

  • art. 30 d.P.R. n. 633/1972

    Il credito IVA dell'anno precedente può essere computato in detrazione nell'anno successivo o chiesto a rimborso; in mancanza di domanda di rimborso, si considera utilizzato in detrazione.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Consente il recupero dell'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante a seguito di rettifica della dichiarazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se investe il travisamento del contenuto oggettivo della prova e non la valutazione di merito; inoltre riguarda i fatti, non le generiche difese.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla distribuzione dell'onere probatorio, ma le doglianze sono state ritenute generiche e prive di autosufficienza.

  • d.lgs. n. 546/1992

    artt. 7 comma 1, 18, 22 comma 4, 23, 54

    Richiamato dalle parti in relazione ai poteri istruttori e alle modalità di deposito e contestazione degli atti nel processo tributario.

  • art. 111 Cost.

    Invocato come parametro di corretto svolgimento del processo.

  • art. 24 Cost.

    Invocato come parametro di diritto di difesa.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel sistema IVA, il pro rata generale si applica quando il soggetto passivo esercita stabilmente e in modo non meramente occasionale sia attività che danno diritto a detrazione sia attività esenti; se le operazioni esenti sono solo accessorie o occasionali rispetto all'attività principale, resta applicabile il criterio dell'utilizzazione specifica di beni e servizi.
  • Ai fini della detrazione IVA, i costi esclusivamente riferibili ad operazioni esenti o non imponibili sono indetraibili, mentre i costi promiscui seguono il criterio di imputazione oggettiva; non è consentito sostituire tali regole con valutazioni meramente quantitative o con criteri compensativi estranei alla disciplina legale.
  • In materia IVA, la compensazione tra crediti e debiti d'imposta è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge; l'Ufficio può recuperare l'eccedenza detratta oltre il dovuto quando la dichiarazione espone un credito superiore a quello effettivamente spettante.
  • La censura ex art. 115 c.p.c. è ammissibile in cassazione solo se denuncia il travisamento del contenuto oggettivo di una prova decisiva, non se mira a contestare la valutazione di merito del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • Non sussiste violazione dell'onere di contestazione quando il documento richiamato dalla parte contiene soltanto generiche argomentazioni difensive e non fatti specifici idonei a richiedere una presa di posizione puntuale della controparte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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