Cassazione Civile, Ordinanza n. 07694/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da alcuni docenti di religione della scuola pubblica per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla reiterazione, per un periodo superiore a 36 mesi, di contratti di lavoro a tempo determinato. La Corte d'appello aveva accolto la domanda riconoscendo un risarcimento parametrato a sette mensilità della retribuzione globale di fatto. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe deciso su un profilo diverso da quello dedotto in giudizio, richiamando la situazione generale degli insegnanti della scuola pubblica anziché la specifica posizione dei docenti di religione; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., del principio dispositivo, dell'art. 36 del d.lgs. 165/2001 e della L. 186/2003, sostenendo che non era stata provata l'imputabilità dei contratti alla quota del 70% dei posti destinati al tempo indeterminato, né la mancata indizione dei concorsi triennali, e che il sistema speciale dei docenti di religione sarebbe conforme alla direttiva 1999/70/CE perché giustificato da esigenze oggettive di flessibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi era ultrapetizione: il giudice di merito non aveva alterato petitum e causa petendi, ma si era limitato a utilizzare anche la giurisprudenza generale relativa ai docenti della scuola pubblica come supporto argomentativo, senza attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto. Ha disatteso anche il secondo motivo, richiamando il proprio orientamento consolidato secondo cui, nel regime speciale della L. 186/2003, integra abuso la reiterazione dei contratti a termine dei docenti di religione oltre tre annualità scolastiche in assenza di concorso triennale; in tale ipotesi sorge il diritto al risarcimento del danno eurounitario, da liquidarsi secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010 (poi art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015), oltre al maggior danno se provato, senza possibilità di conversione automatica a tempo indeterminato. Ha inoltre affermato che, quando sia contestata la legittimità della causale dei contratti infrannuali o della reiterazione, grava sull'amministrazione l'onere di provare tale legittimità; nel caso di specie, essendo certo il protrarsi del rapporto oltre il triennio senza concorsi, non sussisteva violazione dell'art. 2697 c.c. né dell'art. 115 c.p.c. La Corte ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e non ha disposto spese per le intimate.
Norme richiamate
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre solo se il giudice altera petitum e causa petendi o attribuisce un bene della vita diverso da quello domandato; non basta che utilizzi argomentazioni giuridiche diverse o riferite a un quadro normativo più ampio.
La nullità della sentenza per ultrapetizione è configurabile solo nei limiti dell'alterazione dell'oggetto della domanda, non per errori di diritto nella motivazione.
Non vi è violazione dell'onere della prova quando l'abuso da reiterazione dei contratti a termine risulti dalla mancata indizione dei concorsi triennali e dal protrarsi del rapporto oltre il triennio; in tale contesto l'amministrazione deve provare la legittimità delle causali che escludono i singoli contratti dal computo.
La censura sulla valutazione delle prove non integra, di per sé, violazione di legge; il libero convincimento del giudice opera sul piano del merito e la relativa critica va veicolata, secondo i casi, come vizio motivazionale o nullità nei limiti consentiti.
È richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla disciplina dell'impiego a termine nella pubblica amministrazione, ma la Corte ritiene infondato l'assunto difensivo alla luce della disciplina speciale dei docenti di religione e della giurisprudenza consolidata.
Nel regime speciale dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, la reiterazione di contratti a termine oltre tre annualità senza concorso triennale integra abuso e fa sorgere il diritto al risarcimento del danno eurounitario.
direttiva 1999/70/CE
La disciplina speciale non esclude l'abuso quando il sistema concorsuale triennale non venga attuato e il rapporto si protragga oltre il limite delle tre annualità.
Costituisce il parametro di liquidazione del danno da abuso del contratto a termine, applicabile anche ai docenti di religione abusivamente utilizzati oltre il triennio.
art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015
Norma successiva richiamata quale parametro equivalente a quello dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010 per il risarcimento del danno eurounitario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, che sono esonerate dal materiale versamento del contributo unificato mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la violazione dell'art. 112 c.p.c. sussiste solo se il giudice di merito altera gli elementi oggettivi della domanda; non sussiste quando la decisione si fonda su un diverso percorso argomentativo o su una disciplina normativa più ampia, purché restino invariati petitum e causa petendi.
- Nel regime speciale di assunzione a termine dei docenti di religione cattolica, la reiterazione dei contratti oltre tre annualità scolastiche senza l'indizione del concorso triennale integra abuso della contrattazione a termine e genera diritto al risarcimento del danno eurounitario, senza conversione automatica del rapporto in tempo indeterminato.
- Quando l'abuso derivi dalla mancata attuazione del sistema concorsuale previsto dalla legge speciale, non occorre un'ulteriore dimostrazione da parte del lavoratore circa la responsabilità della singola vacanza di organico; grava invece sull'amministrazione l'onere di provare la legittimità delle causali che giustificano eventuali contratti infrannuali o l'esclusione di singoli rapporti dal computo.
- La censura relativa alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per contestare la valutazione del materiale istruttorio come se fosse un errore di diritto, poiché essa investe un apprezzamento di merito sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale o di specifiche nullità processuali.
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