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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04790/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007 nei confronti di una società, con recupero di IRES, IRAP e IVA sulla base di più rilievi. Per il 2005, l’Ufficio contestava la mancata variazione in aumento in dichiarazione di una svalutazione di titoli iscritti nell’attivo circolante; la società sosteneva che, trattandosi di titoli, le minusvalenze/plusvalenze da valutazione sarebbero fiscalmente irrilevanti fino al realizzo e che, in ogni caso, una dichiarazione integrativa a favore avrebbe consentito di correggere anche oltre il termine annuale. Per il 2007, l’Ufficio aveva ripreso a tassazione l’indebita deduzione di interessi passivi ex art. 98 TUIR, in relazione a finanziamenti eccedenti erogati da soci qualificati; la società deduceva che la disciplina sulla sottocapitalizzazione non si applicasse perché la sua attività effettiva sarebbe stata di trading di partecipazioni e non di assunzione di partecipazioni in senso rilevante ai fini della norma, e inoltre lamentava che la CTR non avesse esaminato il metodo di calcolo degli interessi indeducibili. I motivi di ricorso in cassazione erano quattro: i primi due riferiti al 2005 (erronea applicazione degli artt. 94 e 110 TUIR e dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. 322/1998 sulla dichiarazione integrativa a favore); gli altri due riferiti al 2007 (violazione degli artt. 98 e 110 TUIR e omesso esame di un fatto decisivo sul calcolo degli interessi passivi).

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo sul 2005, osservando che la stessa ricorrente ammetteva la mancata variazione in aumento in dichiarazione e che l’art. 110 TUIR prevede l’irrilevanza fiscale dei maggiori o minori valori iscritti sui titoli fino al realizzo. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, chiarendo che per le dichiarazioni integrative a favore, nei periodi anteriori alla modifica normativa del 2016, valeva il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, mentre l’ulteriore termine quadriennale riguardava il rimborso e non poteva essere usato per eludere i termini decadenziali; ha inoltre rilevato che nuove argomentazioni svolte solo in memoria non potevano integrare il motivo di ricorso. Quanto ai motivi sul 2007, il primo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio della sentenza impugnata: la CTR non aveva fondato la decisione solo sull’oggetto sociale, ma aveva comunque escluso che fosse dirimente la circostanza del mero trading di partecipazioni e della mancanza di controllo sulle partecipate. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste di omesso esame di un fatto decisivo, denunciava in realtà l’omessa pronuncia su un motivo di appello e non rispettava i requisiti del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.; la Corte ha aggiunto che il vizio avrebbe dovuto essere prospettato come error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della società al pagamento delle spese di lite e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • artt. 94 e 110 d.P.R. n. 917 del 1986

    Le svalutazioni/rivalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante non concorrono alla formazione del reddito fino al realizzo; la mancata variazione in aumento in dichiarazione non integra violazione se il valore iscritto è fiscalmente irrilevante nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998

    Per le fattispecie anteriori alla modifica del 2016, il termine quadriennale è riferito al potere di accertamento dell’Amministrazione e non consente, di per sé, di presentare oltre il termine ordinario una dichiarazione integrativa a favore per correggere errori in danno del contribuente.

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998

    La dichiarazione integrativa a favore del contribuente per errori od omissioni deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo; oltre tale termine resta solo la tutela restitutoria nei limiti di legge.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato come termine di decadenza dell’accertamento, ma non come termine automaticamente applicabile alla dichiarazione integrativa a favore del contribuente nei periodi anteriori alla riforma del 2016.

  • art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973

    Il contribuente che abbia versato somme non dovute può chiedere il rimborso entro quattro anni dal versamento; decorso tale termine non può più pretendere la restituzione nel giudizio avverso il silenzio-rifiuto.

  • art. 98 d.P.R. n. 917 del 1986

    La disciplina di contrasto alla sottocapitalizzazione si applica alle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’assunzione di partecipazioni; nel caso deciso la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non coglieva la ratio della decisione di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge deve criticare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se non la coglie o ripropone una censura diversa, è inammissibile o infondato.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non copre questioni, argomentazioni difensive o omesso esame di motivi di appello; per dedurre omessa pronuncia occorre il vizio ex art. 112 c.p.c.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione devono essere indicati con precisione gli elementi rilevanti e il contenuto degli atti su cui il motivo si fonda, pena l’inammissibilità.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La parte ricorrente deve depositare gli atti e documenti necessari a verificare il vizio denunciato, secondo i requisiti di specificità richiesti per il giudizio di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia su domanda, eccezione o motivo di appello integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e va dedotta come error in procedendo, non come vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Le svalutazioni e rivalutazioni dei titoli fiscalmente irrilevanti non possono essere poste a base di una pretesa impositiva se la correzione in dichiarazione non modifica un effettivo componente imponibile nei limiti di legge.
  • La dichiarazione integrativa a favore del contribuente, nei periodi anteriori alla riforma del 2016, è soggetta a un termine più breve rispetto a quello dell’accertamento; il superamento di tale termine non può essere aggirato mediante richieste di compensazione oltre i limiti normativi, restando salva solo l’azione di rimborso entro il termine previsto.
  • L’errore di fatto o di diritto commesso nella dichiarazione può essere fatto valere dal contribuente per contestare la maggiore pretesa tributaria, ma non per introdurre in giudizio una nuova pretesa creditoria o per eludere termini decadenziali espressamente stabiliti dalla legge.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve aggredire la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura assume un presupposto fattuale non corrispondente alla motivazione della decisione, il motivo è inammissibile.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non l’omessa pronuncia su motivi di appello o su argomentazioni difensive, che devono essere dedotti come violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.
  • Le memorie depositate in cassazione non possono correggere o integrare un motivo originariamente generico o inammissibile, ma solo chiarirne le ragioni già ritualmente dedotte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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