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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29831/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Gli eredi di una contribuente deceduta avevano impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori redditi riferiti all'anno d'imposta 2004, ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA. Il ricorso era stato accolto in primo grado e l'appello dell'Ufficio respinto dalla Commissione tributaria regionale. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 51 d.P.R. n. 633/1972, per asserita violazione della presunzione legale sui movimenti bancari; (2) vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., per omesso esame dei fatti storici relativi alle prove addotte dagli eredi sulla natura dei prelevamenti e versamenti; (3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 2 e 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, per avere il giudice di merito ritenuto che le domande alternative dell'Ufficio incidessero in modo determinante sulla fondatezza dell'accertamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto congiuntamente esaminabili i tre motivi e li ha dichiarati tutti inammissibili. Ha affermato che, in tema di accertamento dei redditi, la presunzione legale derivante dall'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 resta ferma quanto ai versamenti sui conti correnti e che il contribuente deve fornire prova analitica della loro estraneità a fatti imponibili, non potendo tuttavia in cassazione essere richiesta una rivalutazione del materiale probatorio. Ha quindi rilevato che la CTR aveva correttamente applicato la regola dell'onere della prova e aveva accertato in fatto, sulla base della documentazione prodotta, che le somme presenti sul conto della contribuente erano riconducibili ai versamenti effettuati dai condomini amministrati dalla medesima. Poiché il ricorso mirava in sostanza a una nuova valutazione dei fatti, è stato respinto. La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese e ha escluso l'ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione dello Stato esonerata dal relativo versamento.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, n. 2), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    presunzione legale a carico del contribuente

    La presunzione opera per i versamenti sui conti correnti e il contribuente deve provarne in modo analitico l'estraneità ai fatti imponibili; la limitazione introdotta dalla giurisprudenza costituzionale riguarda i prelevamenti per il professionista o lavoratore autonomo.

  • art. 51, comma 2, n. 2), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    presunzione legale a carico del contribuente

    Richiamato in parallelo all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 come base normativa della presunzione sui movimenti bancari rilevanti ai fini IVA.

  • art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

    Non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto storico e della prova compiuta dal giudice di merito.

  • artt. 2 e 35, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nullità della sentenza per violazione delle norme processuali tributarie

    La censura è stata ritenuta inidonea perché, in realtà, mirava a rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo pari al contributo unificato

    Non si applica all'amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base dell'ulteriore importo, ma escluso nel caso concreto per l'esenzione dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • In tema di accertamento bancario, i versamenti sui conti correnti costituiscono presunzione legale di imponibilità e gravano sul contribuente che li contesta l'onere di dimostrarne analiticamente la provenienza non imponibile.
  • La deduzione in cassazione di violazione di legge o di vizio motivazionale non può mascherare una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.
  • Il contribuente che intenda superare la presunzione bancaria deve offrire una prova concreta, specifica e documentale della natura non imponibile delle movimentazioni, non essendo sufficiente un richiamo a criteri generali o a mere presunzioni.
  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, sotto l'apparenza della violazione di legge o dell'omesso esame di un fatto decisivo, miri soltanto a sovvertire l'apprezzamento probatorio effettuato nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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