Cassazione Civile, Ordinanza n. 26194/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
La controversia concerne un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla registrazione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto nei confronti dello Stato della Libia. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello principale dell'Agenzia e accolto in parte l'appello incidentale della società, ritenendo, tra l'altro, che la questione del difetto di motivazione dell'avviso fosse stata ritualmente dedotta e che non operasse la solidarietà passiva nei confronti dello Stato estero. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione del divieto di nova in appello, sostenendo che il vizio di motivazione dell'avviso era stato dedotto solo tardivamente con memoria illustrativa e non nel ricorso introduttivo; con il secondo ha sostenuto che l'avviso fosse adeguatamente motivato ai sensi dello Statuto del contribuente. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale con otto motivi, tra cui: acquiescenza e inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per effetto dello sgravio della cartella e della cessazione della materia del contendere nel diverso giudizio sulla riscossione; illegittimità della solidarietà passiva ex art. 57 d.P.R. 131/1986 nel caso di imposta riferita a rapporto con Stato estero non assoggettabile a imposizione; omessa pronuncia su ulteriori questioni riguardanti alternatività IVA/registro, natura degli interessi tassati, difetto di motivazione e rimborso del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo che l'eccezione di nullità dell'avviso per difetto di motivazione fosse una nuova eccezione, introdotta solo con memoria in violazione delle preclusioni del rito tributario (artt. 18, 24 e 57 d.lgs. 546/1992), e non sanabile né riproponibile in appello. Sono stati ritenuti infondati i primi tre motivi del ricorso incidentale sulla pretesa acquiescenza, cessazione della materia del contendere e difetto di interesse, poiché lo sgravio della cartella e la decisione resa nel distinto giudizio sulla riscossione non producevano effetti nel giudizio sull'atto impositivo presupposto. È stato inoltre respinto il quarto motivo incidentale sulla solidarietà passiva, affermando che l'art. 57 d.P.R. 131/1986 tutela l'erario e che l'eventuale condizione personale del coobbligato estero non è opponibile al Fisco da parte del condebitore. Sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse i motivi incidentali relativi a questioni rimaste assorbite, e sono rimasti assorbiti gli ultimi due motivi incidentali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro del vizio di nullità della sentenza denunciato per ultrapetizione e violazione del divieto di nova.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale nei motivi del ricorso principale e incidentale.
Il giudice non può pronunciare su domande o eccezioni non ritualmente devolute; la censura di ultrapetizione è fondata quando il giudice decide su un'eccezione nuova non dedotta tempestivamente.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18
Il ricorso introduttivo delimita i vizi dell'atto impugnato e non può essere integrato da eccezioni nuove non ritualmente proposte.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
Richiamato nel motivo di ricorso per il quadro delle preclusioni del processo tributario.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24
L'integrazione dei motivi è ammessa solo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla conoscenza di documenti non conosciuti; in difetto, la nuova eccezione resta preclusa.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46
Richiamato dalla contribuente per sostenere l'inammissibilità dell'appello a seguito della cessazione della materia del contendere nel giudizio sulla cartella.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Nel giudizio di appello sono vietate le nuove eccezioni in senso stretto non rilevabili d'ufficio; il divieto non riguarda mere difese o eccezioni improprie.
l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Richiamato per sostenere l'adeguatezza della motivazione dell'avviso di liquidazione.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo rientra tra gli atti giudiziari rilevanti ai fini dell'imposta di registro in quanto produttivo di effetti giuridici sul rapporto sottostante.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57
La solidarietà passiva nell'imposta di registro è strumento di rafforzamento della riscossione dell'erario e consente il recupero del tributo nei confronti dei coobbligati.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 58
Richiamato, insieme all'art. 57, come base della solidarietà tributaria ritenuta non irragionevole dalla giurisprudenza costituzionale.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12
Richiamato per distinguere gli effetti dell'omessa notifica dell'atto presupposto nel contesto della riscossione.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla contribuente per contestare la compatibilità costituzionale del regime di solidarietà passiva; la Corte ha escluso il dubbio di legittimità.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla contribuente per sostenere la lesione del diritto di difesa; la Corte ha escluso che il regime solidaristico incida sulla tutela giurisdizionale.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla contribuente in chiave di compatibilità costituzionale; la Corte ha ritenuto irrilevante la questione.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla contribuente; la Corte ha escluso profili di incompatibilità.
art. 6 TUE
Richiamato dalla contribuente nel quadro delle dedotte incompatibilità sovranazionali, ritenute non decisive.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dalla contribuente; la Corte ha ritenuto insussistenti problemi di tutela giurisdizionale.
Convenzione di Vienna del 1961, art. 34
Richiamata per le esenzioni diplomatiche, ma ritenuta non pertinente alla fattispecie, anche per l'eccezione sui servizi particolari resi.
l. 9 agosto 1967, n. 804
Legge di ratifica della Convenzione di Vienna richiamata dalla parte, senza effetti decisivi nella decisione.
Richiamato per sostenere l'acquiescenza; la Corte ha escluso che lo sgravio della cartella comporti acquiescenza nel giudizio sull'atto impositivo.
Richiamato per sostenere il difetto di interesse all'impugnazione; la Corte ha escluso tale difetto nel giudizio sull'atto impositivo.
d.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha escluso l'obbligo di ulteriore contributo unificato per la ricorrente incidentale poiché l'impugnazione non è stata integralmente respinta o dichiarata inammissibile/improcedibile.
Massime di principio
- Nel processo tributario la causa petendi del giudizio di impugnazione è delimitata dai vizi dell'atto dedotti nel ricorso introduttivo; una nuova eccezione di invalidità proposta solo in memoria o per la prima volta in appello è preclusa, salvo i casi e i termini previsti per i motivi aggiunti.
- Il divieto di nuove eccezioni in appello ex art. 57 d.lgs. 546/1992 riguarda le eccezioni in senso stretto, ossia quelle fondate su fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria; restano invece deducibili le mere difese e le eccezioni improprie.
- Le nullità dell'atto tributario, quando non rilevabili d'ufficio, operano in concreto come invalidità annullabili: se non sono fatte valere ritualmente nei modi e nei termini del rito, il vizio resta precluso.
- Lo sgravio della cartella di pagamento disposto in ottemperanza a una decisione favorevole al contribuente nel giudizio sulla riscossione non comporta, di per sé, acquiescenza dell'Ufficio né giudicato esterno nel distinto giudizio avente ad oggetto l'atto impositivo presupposto.
- Nel sistema dell'imposta di registro, la solidarietà passiva è funzionale alla tutela dell'erario e alla proficua riscossione del tributo; il fatto che un coobbligato sia soggetto a una condizione personale che esclude l'imposizione non è automaticamente opponibile dall'altro coobbligato per sottrarsi alla pretesa fiscale.
- L'imposta di registro colpisce l'atto giudiziario per gli effetti giuridici che esso produce sul rapporto sottostante e non l'atto in sé: il presupposto impositivo è integrato quando il provvedimento è espressamente contemplato dalla legge come indice di capacità contributiva.
- Le questioni rimaste assorbite dalla decisione di primo grado o dalla definizione della questione preliminare non possono essere riproposte come motivi di ricorso incidentale se manca la soccombenza sul punto; esse potranno essere riesaminate solo in caso di rinvio.
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