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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18707/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di Finanza su una società a responsabilità limitata, l’Amministrazione finanziaria aveva accertato maggiori ricavi in capo alla società e, per trasparenza/presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio, aveva imputato al socio un maggior reddito di capitale per l’anno d’imposta 2011. Il contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento notificatogli, ma i giudici di merito avevano respinto il ricorso e l’appello. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973, degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che non gli era stato notificato l’avviso di accertamento riferito alla società e che il rinvio per relationem ad un atto non conosciuto rendeva nullo l’accertamento a suo carico per difetto di motivazione; 2) violazione dell’art. 7 L. 212/2000, dell’art. 3 L. 241/1990, dell’art. 54, comma 5, d.P.R. 131/1986, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., lamentando l’omessa allegazione o riproduzione del contenuto essenziale dell’atto societario richiamato; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per errata applicazione del principio di non contestazione, assumendo che la CTR avesse ritenuto provati fatti non validamente dimostrati dall’Ufficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, per il primo e il secondo motivo, che il ricorrente non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva evidenziato che la contestazione sulla notifica dell’accertamento alla società era nuova in appello, che l’Ufficio aveva prodotto l’atto societario già in primo grado e che il contribuente, per il ruolo rivestito nella compagine sociale e la partecipazione qualificata al capitale, doveva ritenersi a conoscenza dell’accertamento societario. Quanto al terzo motivo, lo ha ritenuto inammissibile per difetto di specificità, perché non indicava quali fatti sarebbero stati indebitamente reputati non contestati, né in quali atti e in quale fase processuale tali fatti fossero stati, invece, contestati. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente per contestare la pretesa fiscale fondata sulla presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara i motivi inammissibili.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati per contestare l’uso di presunzioni a fondamento dell’accertamento; la Corte non li applica nel merito per inammissibilità dei motivi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sul riparto dell’onere probatorio; la Corte reputa i motivi non specifici e non idonei a scalfire la motivazione di merito.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Invocato per sostenere la nullità dell’accertamento per mancata allegazione dell’atto richiamato; la Corte non esamina il merito della doglianza perché la censura non si confronta con la decisione impugnata.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione degli atti amministrativi; la Corte non affronta il profilo sostanziale.

  • art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131/1986

    Norma richiamata dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione per relationem; non viene trattata nel merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato sia per il preteso errore sul principio di non contestazione sia, implicitamente, in relazione alla valutazione delle prove; la Corte rileva che il terzo motivo è generico e non specifica i fatti contestati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma applicata per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in coordinamento con il comma 1-quater per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure già svolte in fatto o in diritto senza attaccare le argomentazioni decisive del giudice di merito.
  • La deduzione di nullità dell’accertamento per difetto di motivazione o per mancata allegazione dell’atto richiamato non può essere accolta se la censura prescinde dall’accertamento di merito secondo cui l’atto presupposto era già stato prodotto in giudizio e la parte era, per la propria posizione nella compagine sociale, a conoscenza del suo contenuto.
  • La denuncia di violazione del principio di non contestazione richiede specificità: il ricorrente deve indicare puntualmente quali fatti sarebbero stati ritenuti non contestati e in quale fase e con quali atti essi sarebbero stati invece contestati; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Quando l’accertamento nei confronti del socio si fonda sulla pregressa rettifica dei redditi della società, il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del materiale fattuale già apprezzato dal giudice di appello, se tale valutazione non è specificamente censurata nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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