Cassazione Civile, Ordinanza n. 33162/2021 del 10/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF e IVA per l'anno 2010, emesso a carico di un contribuente che svolge attività di amministratore di condominio. La CTR, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate sul presupposto che, in materia di indagini bancarie, fosse il contribuente a dover dimostrare che le movimentazioni sul proprio conto corrente non fossero riconducibili a ricavi professionali; aveva inoltre ritenuto non giustificati versamenti per euro 86.884,70 e prelevamenti per euro 71.140,00, confermando la sanzione irrogata. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sanzionatorie tributarie e dello Statuto del contribuente, sostenendo che non potesse essere applicata una sanzione pari al 100% dell'IVA non versata sui prelevamenti non giustificati, poiché, dopo la giurisprudenza costituzionale richiamata, tali prelevamenti non potevano essere considerati ricavi del lavoratore autonomo; con il secondo ha lamentato omesso esame di un fatto decisivo e nullità per omessa pronuncia, deducendo che i prelevamenti contestati erano in realtà assegni emessi dal padre cointestatario del conto, in favore di terzi, e quindi non imputabili a lui; con il terzo ha censurato la sentenza per travisamento della disciplina delle presunzioni bancarie, omessa motivazione e omesso esame dei fatti relativi ai versamenti, sostenendo di avere già fornito in primo grado adeguata giustificazione di ogni singola movimentazione e che la CTR aveva riformato la decisione senza una motivazione effettiva e autonoma.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 limitatamente alle parole riferite a "compensi", la presunzione bancaria sui prelevamenti non può essere applicata ai lavoratori autonomi, ma solo agli imprenditori; ne consegue che, per l'attività di amministratore di condominio svolta dal ricorrente, era illegittima sia la ripresa fiscale fondata sui prelevamenti sia la sanzione correlata. Ha inoltre rilevato che la motivazione della CTR era meramente apparente, perché si limitava a formule stereotipate e non consentiva di comprendere il ragionamento seguito nel riformare la sentenza di primo grado. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 471 del 1997
richiamato dal ricorrente nel collegamento con il regime sanzionatorio, ma la Corte ha ritenuto illegittima l'applicazione della sanzione sui prelevamenti contestati al lavoratore autonomo
invocato dal ricorrente come parametro di correttezza dell'azione impositiva e sanzionatoria
art. 8, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997
base normativa della sanzione irrogata, ritenuta non applicabile nel caso concreto per difetto del presupposto impositivo sui prelevamenti
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973
limitamente alle parole "o compensi"
la presunzione dei prelevamenti come ricavi è utilizzabile solo per gli imprenditori e non per i lavoratori autonomi
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per violazione/falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per nullità della sentenza e omessa pronuncia/motivazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi
richiamato in via indiretta nel tema dell'onere della prova sulle movimentazioni bancarie
Corte cost. n. 228 del 2014
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 nella parte in cui estendeva ai lavoratori autonomi la presunzione sui prelevamenti
Cass. n. 2432 del 2017
richiamata a sostegno dell'orientamento sulla non applicabilità ai lavoratori autonomi della presunzione sui prelevamenti
Cass. n. 8266 del 2018
richiamata a sostegno del medesimo principio
Cass. n. 23523 del 2018
richiamata a sostegno del medesimo principio
Cass. n. 4294 del 2018
richiamata sul dovere di motivazione autonoma della sentenza d'appello nel processo tributario
Cass. n. 107 del 2015
richiamata sul requisito della motivazione per relationem solo se autosufficiente
Massime di principio
- La presunzione bancaria dei prelevamenti come ricavi è applicabile agli imprenditori, ma non ai lavoratori autonomi; per questi ultimi non può essere utilizzata per fondare recuperi fiscali o sanzioni.
- Quando la ripresa fiscale si fonda su movimentazioni bancarie non opponibili in base alla disciplina applicabile, viene meno anche il presupposto per la correlata sanzione tributaria.
- Nel processo tributario la motivazione della sentenza d'appello può richiamare quella di primo grado solo se il richiamo è davvero autosufficiente, cioè se la decisione di secondo grado rende comprensibili le ragioni della diversa conclusione.
- Una motivazione approssimativa, stereotipata o meramente assertiva integra un vizio radicale della sentenza perché non consente il controllo sulla coerenza logico-giuridica della decisione.
- Se il giudice di merito omette di esaminare una specifica giustificazione decisiva delle movimentazioni bancarie, la decisione è censurabile per omesso esame del fatto decisivo e per difetto di motivazione.
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