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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33415/2025 del 21/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di liquidazione per il recupero dell'imposta di registro in relazione alla registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Salerno. La società aveva impugnato l'atto deducendo, in sintesi, che: la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente; l'avviso di liquidazione fosse carente di motivazione per omessa allegazione degli atti tassati; non vi fosse stata un'effettiva enunciazione del contratto sottostante nel decreto ingiuntivo e, comunque, la tassazione del rapporto negoziale avrebbe determinato una duplicazione d'imposta e violato il principio di alternatività IVA/registro; infine, la Commissione regionale avrebbe ritenuto provata l'esistenza di un ulteriore atto tassabile senza adeguata prova e in violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. L'Agenzia resisteva chiedendo il rigetto e contestando l'inammissibilità o l'infondatezza delle censure.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, per difetto di autosufficienza. Ha poi escluso il vizio di motivazione della sentenza impugnata, osservando che la motivazione, pur sintetica, era esistente e intelligibile. Ha giudicato infondato il motivo sulla motivazione dell'avviso di liquidazione, affermando che esso era adeguatamente motivato con l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto giudiziario e dei criteri di calcolo dell'imposta, senza necessità di allegare necessariamente l'atto. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il motivo sulla tassazione per enunciazione: inammissibile nella parte in cui mirava a rivalutare il fatto e non indicava i criteri interpretativi asseritamente violati; infondato quanto alla pretesa duplicazione d'imposta, poiché l'art. 22 d.P.R. 131/1986 consente la tassazione del negozio enunciato anche se soggetto a registrazione in caso d'uso, sulla base della sola enunciazione. Ha infine ritenuto inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché non individuava un fatto decisivo omesso ed era comunque una mera riproposizione di argomenti di merito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 22 d.P.R. 131/1986

    La tassazione per enunciazione richiede che nell'atto registrato vi sia un richiamo espresso e sufficientemente specifico al negozio non registrato; la tassazione può colpire anche gli atti enunciati soggetti a registrazione in caso d'uso, sulla base della sola enunciazione.

  • art. 40 d.P.R. 131/1986

    Invocato dalla ricorrente come principio di alternatività IVA/registro; la Corte non ne ha ravvisato la violazione nel caso concreto, ritenendo infondata la censura sulla dedotta duplicazione d'imposta.

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa carenza di motivazione dell'avviso; la Corte ha ritenuto invece l'avviso sufficientemente motivato.

  • art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986

    Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell'avviso di liquidazione; la Corte ha affermato che il provvedimento era intellegibile e completo degli elementi essenziali.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza non era apparente perché, pur sintetica, consentiva di individuare gli elementi logico-giuridici della decisione.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario è sufficiente una motivazione sintetica purché esistente e comprensibile.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura che lamenta l'erronea valutazione delle prove non può essere proposta come vizio di legittimità senza individuare un effettivo omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte non ha ravvisato inversione dell'onere della prova; il giudice di merito si è limitato a valutare le prove offerte dalle parti.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare nullità della sentenza e motivazione apparente; la censura è stata respinta perché la motivazione esisteva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge presuppone un errore nell'interpretazione della fattispecie astratta, non la mera contestazione della ricostruzione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è inammissibile se non viene individuato un fatto decisivo omesso e se la doglianza si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità è stata ritenuta a sua volta inammissibile per difetto di autosufficienza, non indicando il fatto e gli atti rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, per effetto del rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Richiamato come norma che ha inserito nel d.P.R. 115/2002 l'art. 13, comma 1-quater.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza non è apparente quando, anche in forma sintetica, consenta di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e gli elementi essenziali della decisione.
  • L'avviso di liquidazione in materia di imposta di registro può ritenersi adeguatamente motivato se contiene gli estremi identificativi essenziali dell'atto tassato e i criteri di determinazione dell'imposta; non è sempre necessaria l'allegazione materiale dell'atto, salvo che la sua comprensione richieda ulteriori elementi non desumibili dall'avviso.
  • La tassazione per enunciazione ex art. 22 d.P.R. 131/1986 presuppone un richiamo espresso e sufficientemente specifico al negozio non registrato nell'atto sottoposto a registrazione, con elementi idonei a identificarlo senza accertamenti extratestuali complessi.
  • La verifica circa la sussistenza dell'enunciazione e la qualificazione dell'atto enunciante è, di regola, un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non per violazione dei criteri legali di interpretazione o nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
  • La tassazione del contratto enunciato non è esclusa dal fatto che esso fosse soggetto a registrazione in caso d'uso: la mera enunciazione nell'atto registrato può essere sufficiente a far sorgere il presupposto impositivo.
  • Le censure di violazione di legge non possono essere utilizzate per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o della fattispecie concreta; occorre distinguere l'errore di sussunzione dall'errore di ricostruzione del fatto.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'individuazione di un fatto storico decisivo omesso dal giudice; non è ammissibile se la doglianza si limita a riproporre una diversa lettura delle prove.
  • La deduzione di inammissibilità del ricorso deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando con precisione il fatto controverso e gli atti rilevanti su cui si fonda.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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