Cassazione Civile, Ordinanza n. 03121/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF 2014 notificato a una persona fisica, ritenuta dall’Amministrazione il vero gestore di un gruppo di cooperative consorziate utilizzate come schermi interposti per l’impiego di manodopera e per l’omesso versamento delle ritenute sugli emolumenti corrisposti ai soci-lavoratori. Il contribuente impugnava l’atto sostenendo, tra l’altro, che non fosse stato provato il suo ruolo di amministratore/liquidatore di fatto e quindi mancasse il presupposto impositivo; in cassazione deduceva, con un primo motivo, la violazione dell’art. 28 del d.lgs. 175/2014 e, con un secondo motivo, la violazione dell’art. 2697 c.c. per difetto di prova della sua qualità di effettivo datore di lavoro e della sua responsabilità per il mancato versamento delle ritenute.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile, anche perché formulato in modo non chiaro e privo di adeguata indicazione della tempestiva deduzione nei gradi di merito, e comunque infondato. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e per il resto infondato, osservando che il ricorrente non si confrontava con la motivazione della CTR e non contestava specificamente gli elementi presuntivi valorizzati dal giudice di merito. È stata confermata la decisione di merito che aveva ritenuto provata, sulla base di dichiarazioni dei lavoratori e di plurimi indizi gravi, precisi e concordanti, la natura fittizia delle cooperative e il ruolo di effettivo datore di lavoro in capo al contribuente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e alla corresponsione del doppio contributo.
Norme richiamate
art. "360, c. 1, n. 3"; art. 360, primo comma, n. 3; art. 360, primo comma, n. 4; art. 360, comma primo, n. 5
La Corte rileva l’erronea e confusa formulazione del motivo, osservando che il ricorrente mescolava violazione di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale, senza una chiara specificazione del vizio dedotto.
Richiamato come disposizione che modifica l’art. 36 d.P.R. 602/1973 e disciplina la responsabilità in proprio dei liquidatori per il pagamento delle imposte, nei limiti e alle condizioni previste dalla norma.
I liquidatori ... rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano ...
La Corte riporta il contenuto della norma in tema di responsabilità dei liquidatori, evidenziando la necessità di prova liberatoria da parte del liquidatore convenuto.
È evocato dal ricorrente come norma sulla responsabilità verso i creditori sociali della società estinta e, in particolare, del liquidatore quando il mancato pagamento dipenda da sua colpa.
La Corte esclude che, nel caso concreto, l’onere probatorio sia stato violato, valorizzando il quadro presuntivo già ritenuto sufficiente dalla CTR e osservando che il ricorrente non ha specificamente confutato tali elementi.
La CTR lo richiama per affermare che gli elementi raccolti costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a dimostrare la natura fittizia delle cooperative e il ruolo sostanziale del contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente e chiaramente riconducibile al vizio dedotto; la mancata indicazione di dove e come la questione sia stata proposta e coltivata nei gradi di merito rende la censura inammissibile.
- Quando il giudice di merito fonda l’accertamento su una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con tale motivazione e non può limitarsi a riproporre la propria lettura alternativa dei fatti.
- In materia tributaria, la prova del ruolo sostanziale di amministratore di fatto o di effettivo datore di lavoro può essere desunta da un complesso di elementi presuntivi, anche in assenza di una contabilità completa o di prova diretta, se il quadro indiziario è coerente e univoco.
- Se il giudice di merito ritiene dimostrata la fittizietà di una struttura societaria interposta, è legittimo attribuire rilievo alla sostanza economica dell’operazione e al reale centro di imputazione dell’attività, oltre le forme giuridiche utilizzate.
- L’onere della prova ex art. 2697 c.c. non è violato quando l’accertamento fiscale si fonda su presunzioni legali o semplici adeguatamente motivate e non specificamente contrastate dalla parte contribuente.
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