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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25573/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un atto con cui l'amministrazione finanziaria ha negato la variazione della categoria catastale di una porzione di immobile sita in Siziano, adibita a palestra. La società proprietaria aveva presentato procedura DOCFA per ottenere il passaggio da palestra con fini di lucro a palestra senza fini di lucro, chiedendo la riclassificazione dell'unità dalla categoria D/6 alla categoria C/4, in ragione della locazione dell'immobile ad associazioni sportive dilettantistiche. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello ritenendo, in sostanza, che il diniego fosse impugnabile solo per vizi propri e che, comunque, la distinzione tra le due categorie dipendesse dalle caratteristiche oggettive dell'immobile e non dal solo scopo di lucro o dalla concreta attività svolta. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme sul processo tributario, sostenendo che il diniego di variazione catastale fosse impugnabile anche nel merito e non solo per vizi dell'atto; 2) violazione delle norme catastali, assumendo che il fine di lucro fosse elemento essenziale per distinguere D/6 e C/4 e che la variazione richiesta fosse imposta dal mutamento di destinazione; 3) violazione delle regole sull'onere della prova e sull'apprezzamento delle prove, lamentando che la prova della correttezza della categoria spettasse all'amministrazione e che la documentazione prodotta fosse sufficiente a giustificare la variazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha però chiarito, in motivazione, che il diniego di variazione catastale è un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché relativo alle operazioni catastali di classamento; quindi non è corretto limitarne l'impugnazione ai soli vizi propri di un diniego di autotutela. Nonostante ciò, la censura non ha portato all'accoglimento perché la decisione di merito era comunque conforme al diritto: ai fini del classamento conta la destinazione ordinaria e le caratteristiche oggettive dell'immobile, non il mero utilizzo concreto o la qualità soggettiva del titolare; il fine di lucro rileva solo come indice oggettivato e, nel caso delle palestre private, la categoria D/6 è corretta quando l'immobile presenta caratteristiche strutturali tipiche di un esercizio sportivo privato a fini lucrativi. La Corte ha quindi confermato la sentenza impugnata e non ha disposto spese per la mancata costituzione dell'intimata; ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    comprende tra gli atti impugnabili quelli relativi alle operazioni catastali; il diniego di variazione catastale è quindi ricorribile dinanzi al giudice tributario

  • art. 2, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie su consistenza, classamento e rendita catastale

  • art. 8, comma 1, R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    richiamato per la classificazione degli immobili speciali e per la distinzione tra categorie catastali basate su caratteristiche oggettive

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    il classamento si fonda sulla destinazione ordinaria e sulle caratteristiche dell'unità immobiliare, accertate con riferimento alle prevalenti consuetudini locali e alle caratteristiche costruttive

  • art. 10 della L. 7 luglio 2000, n. 212

    richiamato per ribadire che i rapporti tra contribuente e amministrazione devono essere improntati a collaborazione e buona fede

  • art. 2697 c.c.

    invocato dalla ricorrente sul riparto dell'onere probatorio, ma la censura è stata ritenuta infondata alla luce dei criteri oggettivi di classamento

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione del materiale probatorio

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    indica i vizi di violazione di legge e di motivazione dedotti con i motivi di ricorso

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    richiamato per correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In materia catastale, il contribuente può chiedere in ogni tempo la variazione della rendita proposta con procedura DOCFA quando la situazione di fatto o di diritto originariamente dichiarata non sia più veritiera; il termine previsto per l'intervento dell'amministrazione ha natura ordinatoria e non perentoria.
  • Il diniego espresso o tacito di variazione catastale è atto impugnabile dinanzi al giudice tributario come atto relativo alle operazioni catastali, e non va confuso con il diniego di autotutela, che ha un oggetto diverso.
  • Ai fini del classamento catastale, rilevano in via prioritaria la destinazione ordinaria e le caratteristiche oggettive, costruttive e tipologiche dell'immobile; il concreto uso del bene e la qualifica soggettiva del proprietario non sono di per sé decisivi.
  • Il fine di lucro può assumere rilievo nel classamento solo se desumibile da elementi oggettivi e strutturali dell'immobile; non è sufficiente il solo dato dell'attività concretamente svolta in un determinato momento.
  • Quando l'immobile è adibito ad attività sportiva tramite locazione a terzi, la percezione di canoni da parte del proprietario non incide di per sé sulla classificazione catastale, che resta ancorata alla natura oggettiva del bene e alla sua idoneità funzionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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