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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26982/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società aveva commissionato a un'altra società la fornitura e l'installazione di due sistemi di movimentazione idraulica da montare su automezzi pesanti concessi in leasing. Dopo la fornitura, uno dei veicoli aveva riportato la rottura dell'incernieramento del cassone ribaltabile; la stessa fornitrice aveva eseguito la riparazione chiedendo un corrispettivo di 3.000 euro. La committente aveva agito chiedendo l'eliminazione dei difetti, il risarcimento dei danni, la restituzione di quanto pagato per la riparazione e il rilascio della dichiarazione di conformità di uno dei mezzi. In primo grado il tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto, condannando la fornitrice alla restituzione dei 3.000 euro e al risarcimento di 70.000 euro. In appello, però, la sentenza era stata riformata integralmente: la corte territoriale aveva ritenuto tardivo l'intervento dei liquidatori della società in concordato e aveva accolto l'eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia, ritenendo decorso il termine biennale dalla consegna dei veicoli. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 344 c.p.c. per la pretesa legittimazione dei liquidatori a intervenire in appello; dall'altro, la violazione dell'art. 1667 c.c., sostenendo che, trattandosi di vizi occulti, il termine di prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalla loro scoperta e non dalla consegna.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel concordato preventivo con cessione dei beni il commissario/liquidatore ha legittimazione processuale solo nelle controversie attinenti alla liquidazione e alla distribuzione dell'attivo, non anche nei giudizi di accertamento delle ragioni di credito e dei debiti; in tale quadro, non era consentito l'intervento in appello dei liquidatori come parte o come interventori adesivi dipendenti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura presupponeva la natura occulta dei vizi, ma tale circostanza di fatto non risultava trattata nella sentenza impugnata né era stata specificamente allegata come dedotta nei gradi di merito, con conseguente novità della questione in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese di lite e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 344 c.p.c.

    L'intervento in appello del liquidatore non è ammesso quando la controversia non riguarda questioni liquidatorie o distributive; il divieto di intervento adesivo dipendente in appello resta operante anche nella disciplina del concordato preventivo.

  • art. 1667 c.c.

    Il termine per la garanzia per vizi è oggetto di contestazione solo se risulti accertata la natura occulta dei difetti; in difetto di tale accertamento e di specifica allegazione della questione nei gradi di merito, la censura in cassazione è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge non può essere utilmente dedotta quando la censura presuppone un accertamento di fatto non compiuto o non devoluto nei gradi di merito.

  • art. 102 c.p.c.

    Il liquidatore può essere parte necessaria solo se l'azione incide direttamente sulle procedure di liquidazione e sul riparto.

  • art. 111 c.p.c.

    Il liquidatore non è successore a titolo particolare nel diritto controverso per le liti relative all'accertamento del credito, ma solo per gli aspetti connessi alla gestione e liquidazione dei beni ceduti.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo con cessione dei beni, la legittimazione processuale del commissario/liquidatore è limitata alle controversie inerenti alla liquidazione e alla distribuzione dell'attivo; nei giudizi di accertamento del credito resta invece legittimata la società debitrice.
  • Il liquidatore del concordato non può essere considerato successore a titolo particolare nel diritto controverso ai fini dell'art. 111 c.p.c. quando la lite riguarda l'esistenza o l'ammontare del credito, e non la gestione liquidatoria.
  • L'intervento adesivo dipendente in appello è precluso, salvo ipotesi eccezionali; tale preclusione non è superata dalla mera apertura della procedura concordataria.
  • La deduzione in cassazione di una violazione dell'art. 1667 c.c. sulla decorrenza della prescrizione presuppone l'accertamento, o quantomeno la specifica devoluzione al giudice di merito, della natura occulta dei vizi: in mancanza, la censura è inammissibile per novità.
  • Quando la questione proposta in cassazione richiede un accertamento di fatto non esaminato nella sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare puntualmente dove e come essa sia stata dedotta nei gradi precedenti, altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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