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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14781/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha richiesto l'imposta di bollo per la trascrizione di un atto pubblico di compravendita immobiliare contenente accettazione tacita di eredità. Il contribuente ha impugnato l'atto, sostenendo che la trascrizione dell'accettazione tacita fosse formalità direttamente conseguente all'atto di compravendita e, quindi, rientrasse nel regime di esenzione previsto dall'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2011. Con il primo motivo di ricorso in cassazione ha denunciato violazione di legge in relazione a tale disciplina agevolativa e alla tariffa dell'imposta di bollo, affermando che ai fini del nesso di consequenzialità dovesse guardarsi ai titoli e alle formalità e non alle vicende giuridiche sottese. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 91 c.p.c., censurando la regolazione delle spese e sostenendo che, in caso di accoglimento del primo motivo, esse avrebbero dovuto seguire la soccombenza; in caso di rigetto, avrebbero dovuto essere compensate per la novità e complessità della questione e per i diversi orientamenti di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha escluso che la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità, pur collegata a un atto di compravendita immobiliare, sia una formalità "direttamente conseguente" all'atto traslativo ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2011. Ha ritenuto invece che tale trascrizione abbia un autonomo presupposto impositivo e sia soggetta all'imposta fissa di bollo di cui all'art. 3, comma 2-bis, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972. Ha inoltre respinto la censura sulle spese, osservando che la compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile nei limiti prospettati dal ricorrente. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per sopravvenuta giurisprudenza sul punto, con rilievo dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3

    "atti e ... formalità direttamente conseguenti"; esenzione da imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie

    L'esenzione si applica solo agli atti e alle formalità direttamente conseguenti agli atti di trasferimento espressamente indicati nei commi precedenti; non è estensibile alla trascrizione dell'accettazione tacita di eredità, che ha presupposto autonomo.

  • d.p.r. n. 642 del 1972, art. 1, comma 1, art. 2 e Tariffa allegata, parte I, art. 3, comma 2-bis

    L'imposta di bollo è dovuta per la nota di trascrizione dell'accettazione tacita di eredità, fuori dai casi di esenzione specificamente previsti dalla legge.

  • art. 2648, comma 3, c.c.

    "accettazione tacita dell'eredità"

    La trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità è formalità distinta dall'atto di compravendita cui accede e produce effetti giuridici propri.

  • d.l. n. 104 del 2013, art. 26, comma 1, conv. in l. n. 128 del 2013

    imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di euro cinquanta

    La modifica legislativa ha ridisegnato il regime delle imposte ipotecaria e catastale per gli atti traslativi, ma non estende l'esenzione della nota di trascrizione dell'accettazione tacita di eredità.

  • art. 91 c.p.c.

    regolazione delle spese secondo soccombenza

    Il sindacato di legittimità sulla regolazione delle spese è limitato alla violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa; la compensazione resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    Ricorrendo i presupposti processuali del rigetto, è dovuto l'ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Le norme agevolative fiscali hanno natura eccezionale e non sono suscettibili di interpretazione estensiva oltre i casi espressamente previsti dal legislatore, salvo che ciò sia imposto dalla ratio del beneficio.
  • Per stabilire se una formalità rientri nell'esenzione prevista per gli atti "direttamente conseguenti" a un trasferimento immobiliare occorre verificare l'esistenza di un nesso diretto con il presupposto agevolato; resta fuori dall'agevolazione la formalità che sia solo occasionata dall'atto principale ma sia fondata su un autonomo presupposto impositivo.
  • La trascrizione dell'accettazione tacita di eredità, pur se connessa a una compravendita immobiliare, è atto distinto rispetto al negozio traslativo e può essere autonomamente assoggettata al tributo previsto per la relativa nota di trascrizione.
  • In tema di spese processuali, la scelta di compensarle in tutto o in parte rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti della violazione del principio di non addossare le spese alla parte totalmente vittoriosa.
  • L'interpretazione di una disciplina tributaria agevolativa deve mantenersi aderente al dato letterale e alla tipologia degli atti tassativamente indicati, evitando di ricondurvi fattispecie solo analoghe o funzionalmente collegate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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