Sentenza del 09/11/2018 n. 28674 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva ritenuto legittimo l'accertamento fiscale relativo al 2003, con maggiori imponibili ai fini Irpeg, Irap e Iva. I dodici motivi riguardavano, principalmente, la presunta insufficienza o apparenza della motivazione, l'asserita erroneità dell'accertamento induttivo dei ricavi da manutenzione non dichiarati, la sopravvenienza attiva derivante dall'inesistenza di un debito verso fornitori, la deducibilità degli interessi su un finanziamento soci eccedente l'importo autorizzato e il trattamento degli interessi ai fini Irap.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza della CTR, reputando sufficiente la rilevazione dell'enorme sproporzione tra ricavi dichiarati e ricavi induttivamente accertati, fondata su elementi ritenuti gravi, precisi e concordanti. Ha confermato la sopravvenienza attiva per l'assenza di documentazione giustificativa del debito verso fornitori, la non deducibilità degli interessi relativi alla parte non autorizzata del finanziamento soci e la loro indeducibilità anche ai fini Irap. M. s.r.l. è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.200 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La motivazione è nulla solo quando manchi radicalmente, sia meramente apparente, risulti logicamente inconciliabile oppure sia obiettivamente incomprensibile. Non è sufficiente contestare il modo in cui il giudice ha valutato le prove.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
In cassazione è necessario individuare correttamente il vizio denunciato: la radicale carenza o apparenza della motivazione riguarda un error in procedendo, mentre il giudizio di merito e la valutazione delle prove non possono essere sostituiti da una nuova valutazione della Corte.
Le presunzioni consentono di risalire da un fatto noto a uno ignoto secondo un ragionamento probabilistico fondato sulla normalità degli accadimenti.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; può essere sufficiente anche un solo elemento, purché dotato di tali requisiti e adeguatamente motivato.
Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
L'Amministrazione può procedere ad accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando elementi presuntivi facciano dubitare della sua completezza o attendibilità.
In materia Iva è possibile rettificare i ricavi sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, secondo principi analoghi a quelli dell'accertamento reddituale.
Art. 55, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La sopravvenuta insussistenza di una passività già iscritta in bilancio costituisce sopravvenienza attiva imponibile nell'esercizio in cui la cessazione del debito emerge con certezza.
Artt. 63 e 75, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Gli interessi passivi sono generalmente deducibili secondo i limiti e le modalità previste dalla disciplina specifica, senza un autonomo giudizio di inerenza; tuttavia occorre che esista un valido titolo giustificativo dell'obbligazione. La parte del finanziamento soci non autorizzata, priva di causa giustificativa accertata, non consente la deduzione dei relativi interessi.
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata implica comunque il rigetto della domanda o dell'eccezione, anche se manca una specifica risposta espressa.
Ai fini Irap, gli interessi passivi, classificati tra gli oneri finanziari di cui alla voce C) dell'art. 2425 c.c., non sono deducibili dalla base imponibile secondo il regime applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- Un accertamento analitico-induttivo può essere legittimo anche se la contabilità è formalmente regolare, quando l'Ufficio dimostri, tramite dati aziendali concreti e presunzioni gravi, precise e concordanti, una significativa incoerenza tra attività svolta e ricavi dichiarati.
- Una marcata sproporzione tra ricavi dichiarati e ricavi ricostruiti può costituire un elemento presuntivo decisivo, soprattutto se i parametri utilizzati dall'Ufficio derivano da dati interni dell'impresa, come ore lavorate e tariffe emerse dal contraddittorio.
- Dopo che l'Amministrazione ha fornito una presunzione qualificata, spetta al contribuente dimostrare analiticamente perché il reddito non sia stato prodotto o sia stato prodotto in misura inferiore; la mera contestazione generica dei calcoli è normalmente insufficiente.
- La Corte di cassazione non riesamina liberamente documenti, perizie e fatture: il ricorso deve evidenziare un reale vizio logico-giuridico o l'omesso esame di un fatto decisivo, non una diversa interpretazione delle prove.
- Un debito iscritto in bilancio deve essere sostenuto da documentazione idonea. Se la passività risulta priva di giustificazione, la sua insussistenza può generare una sopravvenienza attiva imponibile; la semplice affermazione dell'esistenza di una controversia non è sufficiente.
- Gli interessi su finanziamenti dei soci richiedono un titolo giuridico e societario valido. La parte eccedente rispetto al finanziamento autorizzato può essere considerata priva di causa giustificativa e quindi indeducibile.
- Nel regime Irap applicabile al caso, gli interessi passivi non sono deducibili dalla base imponibile, indipendentemente dalla loro deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.
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