Cassazione Civile, Ordinanza n. 22761/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
Gli attori avevano convenuto in giudizio, nel 2010, il presidio ospedaliero presso cui la loro congiunta era stata ricoverata per un intervento chirurgico di rimozione di un adenocarcinoma intestinale ed era poi deceduta nel 2006, assumendo che il decesso fosse dipeso da errori e omissioni dei sanitari. In primo grado, il tribunale aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’azienda sanitaria provinciale, che si era costituita eccependo l’inammissibilità della domanda sul presupposto che il presidio ospedaliero fosse privo di soggettività giuridica. Il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda risarcitoria. In appello, l’azienda sanitaria aveva ottenuto la riforma della decisione: la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo che il presidio ospedaliero fosse una mera articolazione organizzativa priva di soggettività e che, quindi, non fosse possibile integrare il contraddittorio nei confronti del soggetto legittimato. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione gli eredi denunciavano violazione e falsa applicazione degli artt. 11 c.c., 75 e 102 c.p.c., sostenendo che vi fosse stata successione dell’azienda sanitaria nei rapporti giuridici del presidio ospedaliero per effetto di una riorganizzazione regionale successiva, e che l’integrazione del contraddittorio fosse quindi corretta; aggiungevano inoltre che l’azienda sanitaria non avesse subito pregiudizio al diritto di difesa, essendo la CTU stata disposta solo dopo la sua costituzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso. Ha chiarito che, alla data di introduzione della causa, gli enti ospedalieri erano già stati soppressi da decenni e che il presidio ospedaliero citato era soltanto una articolazione organizzativa priva di soggettività giuridica, incapace di essere parte di un giudizio. Ha escluso che vi fosse stata una successione dell’azienda sanitaria nei rapporti giuridici del presidio nel corso del processo e ha ribadito che l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. presuppone che il processo sia stato validamente instaurato almeno contro uno dei soggetti legittimati, mentre non è configurabile quando sia stato convenuto un non-soggetto. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimata, con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti a sostegno della dedotta successione nei rapporti giuridici, ma la Corte esclude che nella specie vi sia stata una successione dell’azienda sanitaria nei rapporti del presidio ospedaliero
richiamato dai ricorrenti in tema di capacità di stare in giudizio; la Corte ribadisce che il presidio ospedaliero era un non-soggetto privo di soggettività giuridica
l’integrazione del contraddittorio opera solo se il giudizio è stato validamente instaurato contro almeno uno dei soggetti legittimati; non è applicabile quando sia stato convenuto un soggetto diverso o un non-soggetto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003
dispone l’omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
legge n. 833 del 1978, artt. 65 e 66
gli enti ospedalieri furono soppressi con trasferimento dei beni destinati ai servizi igienico-sanitari e attribuzione della gestione alle neoistituite unità sanitarie locali
richiamata per il regime dei debiti anteriori delle soppresse strutture sanitarie e delle gestioni liquidatorie
richiamata per la trasformazione delle gestioni stralcio in gestioni liquidatorie
richiamato per definire il litisconsorzio necessario nei rapporti giuridici plurisoggettivi unici e inscindibili
art. 102, secondo comma, c.p.c.
richiamato per spiegare che l’integrazione del contraddittorio presuppone la pretermissione di un litisconsorte necessario, non la citazione di un soggetto privo di legittimazione o soggettività
norma processuale sul rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione
Massime di principio
- L’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. è configurabile solo quando il processo sia stato validamente instaurato nei confronti di almeno uno dei soggetti che, nel rapporto dedotto in giudizio, siano effettivamente legittimati; se invece l’azione è proposta contro un soggetto diverso o contro un ente privo di soggettività giuridica, non si tratta di omessa evocazione di un litisconsorte necessario, ma di instaurazione invalida del giudizio nei confronti del destinatario sbagliato.
- Un presidio ospedaliero, ove costituisca mera articolazione organizzativa di un’azienda sanitaria e sia privo di autonoma soggettività giuridica, non può essere convenuto in giudizio né può costituire centro autonomo di imputazione di rapporti sostanziali e processuali.
- Nelle controversie relative a fatti anteriori alla soppressione degli enti ospedalieri e alla riorganizzazione del servizio sanitario, la legittimazione va individuata in base al momento della nascita del rapporto dedotto e alla struttura normativa del sistema sanitario vigente, senza poter presumere una successione automatica di soggetti solo per effetto di successive riorganizzazioni amministrative.
- La dedotta lesione del diritto di difesa della parte chiamata successivamente non consente di sanare una citazione originaria rivolta a un non-soggetto, se manca in radice la validità del contraddittorio nei confronti del soggetto processualmente e sostanzialmente legittimato.
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