Cassazione Civile, Ordinanza n. 24528/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionata)
La controversia
La controversia nasce dall’applicazione, da parte della cassa professionale previdenziale, di un contributo di solidarietà trattenuto dal gennaio 2010 sul trattamento pensionistico di una pensionata iscritta. In primo grado e in appello è stata accertata l’illegittimità del prelievo e la cassa è stata condannata a restituire le somme trattenute. In cassazione l’ente ha proposto sei motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il diritto a pensione era sorto solo dal 1 settembre 2007, quindi dopo l’introduzione del contributo di solidarietà e la modifica della disciplina del pro rata; (2) violazione di varie norme di legge e dello statuto/regolamento della cassa, per sostenere la legittimità del contributo di solidarietà introdotto in via regolamentare e la sua compatibilità con il quadro normativo e costituzionale; (3) in subordine, erronea dichiarazione di illegittimità del contributo previsto dalle delibere della cassa per i periodi interessati; (4) ulteriore subordine, applicabilità del contributo di solidarietà dell’1% previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. 201/2011 per il biennio 2012-2013; (5) prescrizione quinquennale delle somme trattenute; (6) erroneità della decorrenza degli interessi sulle somme indebitamente trattenute.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i primi tre motivi manifestamente infondati, ribadendo il consolidato orientamento per cui le casse privatizzate non possono introdurre, con fonte regolamentare, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati, perché tale prelievo non rientra nei poteri regolamentari conferiti dal d.lgs. n. 509/1994 e non si configura come criterio di determinazione della pensione, ma come prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge. Ha inoltre respinto il quarto motivo, chiarendo che il contributo dell’1% previsto dall’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 presuppone l’inerzia della cassa nell’adozione di misure di equilibrio entro il termine legislativo, situazione non sovrapponibile all’adozione di un regolamento poi ritenuto illegittimo. Ha respinto anche il quinto motivo, confermando che per la ripetizione delle somme indebitamente trattenute si applica la prescrizione ordinaria decennale, non quella quinquennale, perché non si tratta di ratei pensionistici semplicemente non pagati ma di un credito da indebito prelievo. Ha infine ritenuto infondato il sesto motivo sugli interessi, affermando che essi decorrono dalla data delle trattenute fino al pagamento effettivo. Tuttavia, la Corte ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché le questioni erano già risolte da orientamento consolidato e non vi erano ragioni per mutarlo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo
La censura è infondata perché il fatto storico indicato era stato esaminato dalla corte di merito, che lo aveva ritenuto inconferente rispetto alla ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione di norme di diritto
Il ricorso è stato articolato come deduzione di violazioni di legge, ma le censure sono state respinte perché contrastanti con un orientamento di legittimità consolidato.
d.lgs. n. 509/1994, artt. 1 e 2
Le casse privatizzate hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ma nei limiti della legge; il potere regolamentare non può introdurre prestazioni patrimoniali non consentite dal quadro primario.
L. n. 335/1995, art. 3, comma 12
La norma è qualificata come imperativa e inderogabile; consente interventi sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata, non l’introduzione di un contributo di solidarietà sui trattamenti già attribuiti.
L. n. 296/2006, art. 1, comma 763
La modifica non legittima la previsione regolamentare di un contributo di solidarietà, perché riguarda il sistema del pro rata e i criteri di determinazione della pensione, non un prelievo sui trattamenti già in essere.
L. n. 147/2013, art. 1, comma 488
La norma di interpretazione autentica non sana il contributo di solidarietà regolamentare, poiché concerne atti finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine e non prelievi estranei ai criteri di calcolo della prestazione.
d.l. n. 201/2011, art. 24, comma 24, lett. b), conv. in L. n. 214/2011
Il contributo di solidarietà dell’1% ivi previsto opera solo in caso di inerzia della cassa nell’adozione delle misure di equilibrio entro il termine previsto o in caso di parere negativo dei ministeri vigilanti; tale fattispecie non è equiparabile all’adozione di un regolamento poi dichiarato illegittimo.
art. 23 Cost.
Il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, quindi soggetta a riserva di legge e non introdicibile con fonte regolamentare della cassa.
art. 3 Cost.
Non vi è violazione del principio di eguaglianza quanto alla prescrizione, perché la fattispecie non è assimilabile alla riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma a un credito da indebito prelievo.
art. 38 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla prescrizione, ma non ritenuto idoneo a sovvertire il consolidato orientamento applicato dalla Corte.
Richiamato nel secondo motivo, ma privo di rilievo decisivo rispetto alla questione centrale sulla legittimità del prelievo.
La Corte richiama la possibilità di correzione della motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è comunque corretto nel risultato.
La prescrizione quinquennale presuppone crediti liquidi ed esigibili e pagabili; non si applica quando è controverso il quantum del trattamento dovuto o quando si agisce per la restituzione di somme indebitamente trattenute.
Per la ripetizione delle somme indebitamente trattenute si applica la prescrizione ordinaria decennale.
Richiamato nel motivo sulla prescrizione, ma non decisivo ai fini della soluzione adottata.
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947
La disposizione non si applica alla fattispecie, che non riguarda la riliquidazione di trattamenti pensionistici ma un credito conseguente a un prelievo illegittimo.
art. 16, comma 6, L. n. 412/1991
Richiamato nel motivo sugli interessi, ma la Corte conferma che gli interessi decorrono dalla maturazione del diritto alla restituzione fino al pagamento.
Gli interessi legali sono dovuti dalla mora/maturazione del credito sino al soddisfacimento.
La restituzione dell’indebito comporta la debenza degli accessori secondo i principi consolidati richiamati dalla Corte.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché le questioni di diritto sono state già decise in senso conforme da consolidata giurisprudenza di legittimità.
art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, si applicano le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
La Corte applica la condanna al pagamento di somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Le casse di previdenza privatizzate ex d.lgs. n. 509/1994 godono di autonomia regolamentare, ma non possono introdurre con regolamento o delibera prelievi patrimoniali sui trattamenti pensionistici già liquidati, perché tali misure non rientrano nei criteri di determinazione della pensione e richiedono una base legislativa.
- Il principio del pro rata consente interventi sui criteri di calcolo delle prestazioni solo per le anzianità future o nei limiti fissati dalla legge; non legittima un contributo di solidarietà applicato come trattenuta su pensioni già in godimento.
- Le norme che prevedono un contributo di solidarietà per le gestioni previdenziali private devono essere interpretate restrittivamente: l’inerzia richiesta dalla legge non è integrata dal fatto che l’ente abbia adottato una disciplina poi dichiarata illegittima.
- In materia di indebito previdenziale, quando si controverte non sul mero pagamento di ratei dovuti ma sulla legittimità di trattenute operate in base a un prelievo illegittimo, il diritto alla ripetizione è soggetto a prescrizione ordinaria decennale, non a quella quinquennale prevista per i ratei pensionistici liquidi ed esigibili.
- Gli interessi sulle somme indebitamente trattenute decorrono dalla data in cui il credito alla restituzione matura, cioè dal momento delle trattenute, sino all’effettivo pagamento, poiché i crediti previdenziali hanno natura unitaria e gli accessori ne seguono il destino.
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