Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22568/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per IVA, IRPEF e IRAP relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007 nei confronti di un'associazione professionale, a seguito dell'applicazione degli studi di settore. L'Ufficio aveva inizialmente utilizzato il modello TK16U, poi sostituito in contraddittorio con il modello UK16U per l'anno 2006; per il 2007 aveva confermato l'applicazione dello studio TK16U. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi dei contribuenti ritenendo gli accertamenti fondati solo su presunzioni da studi di settore non sufficienti. In appello la Commissione tributaria regionale aveva invece riformato la decisione e confermato la legittimità degli atti. In cassazione i contribuenti deducevano: 1) violazione di legge per carenza dei presupposti dell'accertamento standardizzato e per mancanza di riscontri probatori dell'Ufficio, anche in relazione alla non applicabilità dello studio prescelto; 2) omesso esame di un fatto decisivo e vizio motivazionale, sostenendo che la CTR non avesse considerato il mancato esercizio del diritto di difesa dovuto all'asserita omessa esplicitazione degli elementi posti a base della pretesa fiscale. In corso di giudizio, inoltre, i ricorrenti avevano chiesto l'estinzione o il rinvio della controversia limitatamente all'annualità 2007 per adesione a definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, documentando il pagamento della prima rata.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritenuto soggetto privo di legittimazione passiva. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate prende atto del perfezionamento della definizione agevolata limitatamente agli avvisi relativi all'annualità 2007 e dichiara quindi l'estinzione parziale del giudizio per tale parte. Per il resto rigetta il ricorso: il primo motivo è inammissibile perché non rispetta l'onere di specificità e di localizzazione degli atti/documenti ex art. 366 c.p.c., oltre che infondato perché l'accertamento da studi di settore è legittimo se preceduto dal contraddittorio e se il contribuente non fornisce elementi giustificativi; il secondo motivo è inammissibile e comunque infondato perché non denuncia un omesso esame di fatto storico decisivo, ma solo il mancato accoglimento della tesi difensiva e, inoltre, è privo di specificità quanto ai singoli atti impositivi. Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico dei ricorrenti nei confronti dell'Agenzia.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'accertamento tributario standardizzato mediante studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici: la gravità, precisione e concordanza della presunzione non derivano automaticamente dallo scostamento tra reddito dichiarato e standard statistici, ma si consolidano all'esito del contraddittorio endoprocedimentale.
  • Nel procedimento di accertamento basato su studi di settore, il contribuente ha l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, le circostanze che giustificano l'esclusione del caso concreto dall'area di applicazione degli standard o che spiegano la specifica realtà economica del periodo considerato.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento non può limitarsi a richiamare lo scostamento dallo standard, ma deve dar conto dell'applicabilità concreta dello studio prescelto e delle ragioni per cui le contestazioni del contribuente sono state disattese; tuttavia, se il contribuente non collabora al contraddittorio, l'Ufficio può motivare anche sulla base dello standard e del mancato riscontro all'invito.
  • In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando non indica con precisione gli atti e i documenti su cui si fonda e quando la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. si risolve nella contestazione del merito della decisione o del mancato accoglimento della tesi difensiva, anziché nell'omesso esame di un vero fatto storico decisivo.
  • La definizione agevolata delle controversie tributarie può determinare l'estinzione del giudizio limitatamente agli atti o alle annualità effettivamente ricomprese nella domanda perfezionata con il pagamento dovuto, restando il processo proseguibile per il residuo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.