Cassazione Civile, Ordinanza n. 25684/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda contributi dovuti alla Gestione Separata INPS per redditi professionali prodotti nell'anno 2009 da un'avvocata iscritta a un albo. La Corte d'appello di Perugia, riformando il primo grado, aveva escluso l'obbligo contributivo per intervenuta prescrizione, ritenendo decorso il termine quinquennale dal 16 giugno 2010 e quindi tardiva la richiesta dell'INPS del 30 giugno 2015; aveva inoltre negato che l'omessa compilazione del quadro RR integrasse occultamento doloso del debito ex art. 2941 n. 8 c.c. L'INPS ha proposto ricorso principale denunciando violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. e delle norme sulla Gestione Separata, sostenendo che la prescrizione non fosse maturata anche per effetto del differimento del termine di pagamento previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010. La professionista ha proposto ricorso incidentale condizionato deducendo la violazione dell'art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, sostenendo che, avendo percepito un reddito inferiore a euro 5.000, non fosse tenuta all'iscrizione alla Gestione Separata, poiché il dato reddituale escluderebbe l'abitualità dell'attività professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale dell'INPS sia il ricorso incidentale della professionista, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione. In tema di prescrizione, la Corte ha ritenuto errata la decorrenza fissata dalla sentenza impugnata al 16 giugno 2010, dovendosi invece considerare il differimento al 6 luglio 2010 previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010; ha inoltre affermato che, impugnata la decisione sulla prescrizione per violazione della disciplina della sospensione, resta sub iudice l'intera fattispecie prescrizionale e il giudice può valutare d'ufficio il dies a quo. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha censurato il giudizio di merito che aveva ritenuto irrilevante il reddito inferiore a euro 5.000 e aveva sostanzialmente fatto discendere l'abitualità dell'attività dall'iscrizione all'albo, precisando che il dato reddituale può incidere sulla valutazione dell'abitualità e che non può essere elevato a presunzione legale di abitualità. Il giudice di rinvio dovrà quindi riesaminare sia la prescrizione sia l'effettivo carattere abituale dell'attività professionale ai fini dell'obbligo contributivo.
Norme richiamate
La censura è stata veicolata come violazione di legge, consentendo il sindacato di legittimità sulla corretta applicazione delle norme sostanziali in tema di prescrizione e contribuzione.
La decorrenza della prescrizione va individuata nel momento in cui il diritto può essere fatto valere, secondo il termine di pagamento previsto dalla normativa applicabile.
L'occultamento doloso del debito può sospendere la prescrizione; tuttavia, nel caso concreto, il punto decisivo è stato ricondotto alla corretta individuazione del dies a quo e alla struttura unitaria della fattispecie prescrizionale.
legge n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31
Costituisce la base normativa della Gestione Separata e dell'obbligo contributivo oggetto di controversia.
D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12
Richiamato quale norma rilevante per il regime contributivo della professionista e per l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5
Attribuisce al D.P.C.M. il potere di modificare i termini degli adempimenti relativi a imposte e contributi; il D.P.C.M. ha natura regolamentare e integra la disciplina legale.
D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1
Ha differito il termine di pagamento dei contributi per l'anno 2009 al 6 luglio 2010; tale proroga rileva ai fini della decorrenza della prescrizione.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269 del 2003
Il limite reddituale di euro 5.000 non opera come presunzione legale di abitualità dell'attività professionale; nei casi dubbi il giudice deve valutare l'effettivo carattere abituale mediante elementi presuntivi.
La prescrizione si fonda sull'inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dalla legge; l'estinzione matura solo se decorre il termine corretto.
La disciplina della prescrizione è inderogabile, sicché il giudice deve applicare la normativa corretta sul termine e sul suo decorso.
Massime di principio
- Quando una sentenza è impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, resta controversa l'intera fattispecie estintiva, compresa la corretta individuazione del dies a quo, e il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio il termine iniziale corretto sulla base degli elementi già acquisiti.
- Il giudicato interno sulla prescrizione riguarda la statuizione che dichiara estinto il diritto, non le singole affermazioni isolate sui suoi elementi costitutivi, come la decorrenza del termine; tali segmenti non acquistano autonoma stabilità se logicamente inseriti nella decisione complessiva sulla prescrizione.
- Ai fini della prescrizione dei contributi, rilevano non solo i termini ordinari di pagamento ma anche i differimenti introdotti da fonti regolamentari legittimamente previste dalla legge; il termine prescrizionale decorre dal termine effettivamente dovuto per il versamento.
- Il D.P.C.M. adottato in attuazione dell'art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 241/1997 ha natura regolamentare e integra la disciplina dei termini fiscali e contributivi, incidendo direttamente sul momento di esigibilità del credito.
- Nell'obbligo contributivo alla Gestione Separata del professionista, il superamento della soglia di euro 5.000 fa venire meno la rilevanza della distinzione tra attività abituale e occasionale; se invece il reddito è inferiore o incerto, l'abitualità va accertata in fatto mediante indizi, senza che l'iscrizione all'albo valga da sola come presunzione legale di abitualità.
- Il dato reddituale inferiore alla soglia legale può costituire un elemento indiziario utile a escludere l'abitualità dell'attività professionale, ma non determina automaticamente l'insussistenza dell'obbligo contributivo né può essere trattato come criterio decisivo in astratto.
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