Cassazione Civile, Ordinanza n. 08567/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (dirigente industriale)
La controversia
I proprietari di numerosi immobili agivano per ottenere il risarcimento del danno da deprezzamento dei loro beni, assumendo che la perdita di valore fosse stata causata dalla diffusione di polveri, fumi e gas provenienti dallo stabilimento industriale dell'Ilva, sito in prossimità delle abitazioni nel quartiere Tamburi di Taranto. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello la decisione era stata riformata: la Corte territoriale aveva ritenuto, da un lato, maturata la prescrizione del diritto risarcitorio, e dall'altro non provato uno specifico nesso causale tra le immissioni illecite e il deprezzamento degli immobili. Con il ricorso per cassazione i proprietari deducevano: 1) violazione delle norme sulla domanda e sul contenuto degli atti introduttivi, sostenendo che la pretesa non si riferisse solo ai fatti contestati penalmente fino al 1999, ma anche alla protrazione della condotta dannosa oltre il 2005; 2) violazione delle norme su eccezione di prescrizione e ultrapetizione, perché la prescrizione sarebbe stata dichiarata sulla base di eccezioni tardive e di una decorrenza errata; 3) violazione dei limiti tra giudizio civile e penale, per avere la Corte d'appello valorizzato impropriamente aspetti penalistici; 4) violazione delle norme sulla permanenza del reato e sulla prescrizione civile, poiché la cessazione dell'illecito non sarebbe stata collocata correttamente nel tempo; 5) vizio motivazionale per avere il giudice di merito disatteso le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio e le risultanze istruttorie in tema di quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, anche a voler ritenere non infondate le censure sulla prescrizione, esse erano comunque irrilevanti perché la sentenza impugnata aveva fondato il rigetto soprattutto sulla mancata dimostrazione del nesso causale tra le immissioni e il deprezzamento degli immobili. Quanto al quinto motivo, la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché mirava a una nuova valutazione di merito della consulenza tecnica e non indicava in modo specifico fatti decisivi trascurati dal giudice d'appello. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese in favore di ciascun controricorrente e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti per denunciare ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato dai ricorrenti con riferimento al contenuto dell'atto di citazione e alla corretta individuazione dei fatti costitutivi della domanda.
Richiamato dai ricorrenti in tema di nullità dell'atto introduttivo per incertezza o difetto dei fatti posti a fondamento della domanda.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al momento di proposizione delle eccezioni e al thema decidendum nel giudizio di primo grado.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la tardività delle eccezioni sollevate in appello o l'introduzione di nuove questioni.
Norma richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, sia per violazione di legge sia per vizio motivazionale.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'illegittimo sconfinamento del giudice civile in valutazioni penalistiche.
Richiamato dai ricorrenti in correlazione ai limiti di applicazione delle norme processuali nei due giudizi.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la ricostruzione della permanenza dell'illecito/reato nel tempo.
Richiamato in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito.
La Corte lo richiama espressamente per affermare che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dal verificarsi del danno dedotto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In materia di risarcimento del danno da fatto illecito con effetti progressivi, la prescrizione del diritto non decorre dalla sola cessazione della condotta asseritamente illecita, ma dal momento in cui il danno dedotto si è concretamente prodotto ed è divenuto azionabile.
- Quando il danno lamentato consiste in un pregiudizio economico come il deprezzamento di immobili, il giudice deve accertare specificamente il momento di insorgenza dell'evento dannoso; una decorrenza della prescrizione ancorata unicamente alla condotta del responsabile è giuridicamente errata.
- La censura di vizio motivazionale in cassazione è inammissibile se si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito delle risultanze istruttorie o tecniche, senza indicare con precisione fatti decisivi omessi o mal valutati.
- Per superare il vaglio di ammissibilità del motivo fondato sull'omesso esame di elementi istruttori, il ricorrente deve specificare le risultanze trascurate e dimostrarne la decisività, ossia la loro idoneità a ribaltare con certezza l'esito della controversia.
- Se la sentenza impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e decisiva, la critica rivolta ad altro capo della decisione diventa irrilevante e non è idonea a determinare la cassazione.
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