Cassazione Civile, Ordinanza n. 19074/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di pagamento relativo al contributo di bonifica per l'anno 2017 emesso da un consorzio di bonifica nei confronti di un proprietario di immobili ricompresi nel perimetro consortile. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma in appello il consorzio aveva ottenuto riforma della decisione e rigetto del ricorso originario. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 324 c.p.c. per omesso riconoscimento del giudicato esterno derivante da una precedente sentenza tributaria favorevole al contribuente su altra annualità, che avrebbe escluso la validità del piano di classifica e dello ius impositionis; (2) violazione della normativa regionale campana e dei principi di legalità e successione delle leggi nel tempo, sostenendo che la l.r. Campania n. 4 del 2003 avrebbe reso inefficace il piano di classifica adottato in base alla disciplina previgente e che non potesse operare alcuna ultrattività del vecchio assetto normativo; (3) violazione degli artt. 10 r.d. n. 215/1933, 860 c.c. e 2697 c.c. per mancata indicazione delle opere di bonifica e dei benefici effettivi arrecati al bene tassato, con conseguente insussistenza dei presupposti del contributo. Il consorzio ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che la precedente sentenza invocata dal contribuente producesse un giudicato esterno vincolante nel presente giudizio, perché la decisione precedente riguardava un diverso periodo d'imposta e conteneva valutazioni interpretative sulla normativa regionale non idonee a passare in giudicato autonomamente. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la l.r. Campania n. 4 del 2003 non ha determinato ex se la perdita di efficacia dei piani di classifica adottati in base alla disciplina previgente, né ha travolto il piano posto a base della pretesa; ha inoltre valorizzato la successiva l.r. Campania n. 29 del 2012, che ha previsto la perdurante applicazione delle disposizioni abrogate ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza. Infine, ha respinto anche il terzo motivo, richiamando l'orientamento consolidato in materia di contributi di bonifica secondo cui, quando il fondo è compreso nel perimetro consortile e vi è un piano di classifica approvato, grava sul contribuente l'onere di provare l'insussistenza del beneficio diretto e specifico; nel caso concreto il contribuente non aveva fornito prova contraria specifica. La Corte ha quindi confermato la condanna del contribuente alle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il giudicato copre solo i punti fondamentali della decisione relativi a situazioni giuridiche o fatti aventi valore condizionante e non l'interpretazione astratta della norma, se avulsa dalla decisione del caso concreto
richiamato come parametro di dedotta violazione, ma la Corte ha escluso l'omissione decisoria lamentata
richiamato in relazione alla dedotta formazione del giudicato
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
indicato come parametro di ricorso per le censure di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione, ma non accolto
l.reg. Campania n. 4 del 2003, art. 6
disciplina il piano generale di bonifica e i piani triennali; non regola la cessazione di efficacia dei piani di classifica già adottati
l.reg. Campania n. 4 del 2003, art. 12
prevede che i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica contribuiscano alle spese e che ciascun consorzio predisponga un piano di classifica per il riparto della contribuenza
l.reg. Campania n. 4 del 2003, art. 33
invocato dal ricorrente, ma ritenuto non idoneo a escludere la perdurante efficacia del vecchio piano di classifica
l.reg. Campania n. 29 del 2012, art. 2, comma 3
"Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti"
norma transitoria che conferma l'applicabilità della disciplina previgente ai rapporti sorti durante la sua vigenza
l.r. Campania n. 23 del 1985, art. 22
richiamato quale base del piano di classifica e del perimetro di contribuenza adottati prima della nuova legge regionale
r.d. n. 215 del 1933, art. 10
richiamato per il quadro normativo dei contributi di bonifica
norma richiamata per l'obbligo contributivo dei proprietari che traggono vantaggio dalle opere di bonifica
richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova, che nel caso ricadeva sul contribuente una volta esistente il piano di classifica e l'inclusione nel perimetro consortile
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5
ricordato come potere del giudice tributario di disapplicare il piano di classifica se illegittimo, a fronte di prova contraria del contribuente
richiamato dal ricorrente sul principio di legalità/favor rei, ma ritenuto non decisivo perché la norma attiene principalmente al sistema sanzionatorio
art. 24 d.lgs. n. 507 del 1999
invocato dal ricorrente per sostenere il divieto di ultrattività delle leggi tributarie, ma la Corte non ha accolto la censura
l. n. 4 del 1929
richiamata dal ricorrente in tema di ultrattività delle norme sanzionatorie tributarie, poi ritenuta non utile alla sua tesi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per l'importo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, il giudicato formatosi su una precedente annualità non si estende automaticamente ai periodi d'imposta successivi quando la precedente decisione si fondi su valutazioni riferite a una situazione fattuale contingente o sull'interpretazione della norma, e non su elementi permanenti o condizionanti del rapporto.
- L'efficacia espansiva del giudicato tributario opera solo rispetto a punti fondamentali comuni ai diversi giudizi che abbiano carattere tendenzialmente stabile; non copre l'attività interpretativa del giudice, che non può diventare autonoma regola vincolante per altri processi.
- In materia di contributi di bonifica, se l'immobile è compreso nel perimetro consortile e il prelievo si fonda su un piano di classifica approvato, il beneficio fondiario si presume; grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria specifica dell'insussistenza del vantaggio diretto e specifico.
- Il contribuente può contestare nel giudizio tributario la pretesa consortile anche senza avere impugnato gli atti generali presupposti, ma una volta esistente un piano di classifica approvato deve allegare e provare in modo puntuale l'illegittimità o l'inesistenza del beneficio per superare la presunzione di debenza.
- La successione di leggi regionali in materia di bonifica non comporta, di per sé, la caducazione dei piani di classifica validamente adottati in base alla disciplina previgente, se la nuova legge non prevede espressamente tale effetto e contiene invece disposizioni transitorie di salvaguardia dei rapporti sorti sotto la vecchia disciplina.
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