Cassazione Civile, Ordinanza n. 08822/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Una lavoratrice, già iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato, aveva chiesto l'accredito di 156 giornate lavorative per l'anno 2006 presso un'azienda agricola, al fine di ottenere la corrispondente prestazione previdenziale. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato, valorizzando anche la natura unilaterale della documentazione prodotta. La corte d'appello aveva confermato, osservando che la mera iscrizione negli elenchi agricoli ha funzione solo probatoria agevolata e non basta se manca la prova dell'effettività del rapporto; aveva inoltre rilevato che eventuali disfunzioni procedimentali dell'ente avrebbero potuto al più fondare una diversa domanda risarcitoria. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento di cancellazione dalle liste, in relazione agli artt. 97 Cost. e 3 l. n. 241/1990; 2) omesso esame della sufficienza della motivazione della cancellazione; 3) violazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 136, l. n. 311/2004, per mancato rispetto del termine ragionevole di tre anni per l'autotutela; 4) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'INPS non avesse provato il disconoscimento del rapporto e che la motivazione dell'atto fosse troppo generica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché non decisivi: anche a fronte di eventuali vizi del provvedimento amministrativo di cancellazione dagli elenchi, permaneva comunque l'onere della ricorrente di provare i fatti costitutivi del rapporto di lavoro subordinato, presupposto della pretesa previdenziale. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, ribadendo che l'iscrizione negli elenchi agricoli ha solo valore ricognitivo e di agevolazione probatoria; quando l'INPS disconosce il rapporto, il lavoratore deve provare esistenza, durata e onerosità del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e delle prestazioni conseguenti. La Corte ha quindi confermato la soccombenza della ricorrente e l'ha condannata alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Richiamato come parametro della dedotta censura sulla motivazione del provvedimento amministrativo di cancellazione.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Invocato per sostenere l'insufficienza della motivazione del provvedimento amministrativo dell'INPS.
art. 21-nonies L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato per sostenere che l'autotutela dell'amministrazione dovesse rispettare un termine ragionevole di tre anni.
art. 1, comma 136, L. 30 dicembre 2004, n. 311
Invocato in combinato con l'art. 21-nonies per limitare il potere di autotutela dell'INPS.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata per i motivi di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Norma processuale richiamata per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che grava sul lavoratore la prova dei fatti costitutivi del rapporto di lavoro e del diritto previdenziale.
D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, art. 9
Citato come base normativa della facoltà dell'INPS di disconoscere il rapporto di lavoro a seguito di controllo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli non attribuisce di per sé valore di prova piena del rapporto di lavoro, ma ha funzione meramente ricognitiva e di agevolazione probatoria.
- Se l'INPS disconosce il rapporto di lavoro agricolo, il lavoratore che chieda l'accredito delle giornate o la prestazione previdenziale deve provare i fatti costitutivi del rapporto, incluse esistenza, durata e onerosità.
- I vizi del provvedimento amministrativo di cancellazione dalle liste agricole non eliminano l'onere del lavoratore di dimostrare il rapporto di lavoro posto a base della domanda previdenziale.
- La dedotta illegittimità o carenza motivazionale dell'atto amministrativo può rilevare solo se incide sulla decisione finale; non è decisiva quando manca comunque la prova del rapporto sostanziale.
- Nel contenzioso previdenziale fondato sull'iscrizione ai ruoli agricoli, il centro della controversia resta l'effettività del lavoro subordinato e non la sola regolarità formale dell'iscrizione.
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