Cassazione Civile, Ordinanza n. 12198/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di restituzione del 90% dei contributi previdenziali versati per gli anni 1994-1997 da soggetti colpiti dagli eventi alluvionali piemontesi del 1994, sulla base della disciplina agevolativa che consentiva di definire la posizione tributaria e contributiva versando solo il 10% del dovuto. Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile la domanda per intervenuta decadenza, ritenendo perentorio il termine del 31.7.2007 per presentare l’istanza di rimborso. La corte d’appello aveva confermato. In cassazione i ricorrenti deducevano tre motivi di violazione di legge: 1) sostenevano che la decadenza non potesse operare prima della verifica di compatibilità del beneficio con il diritto dell’Unione europea, avvenuta solo con la decisione della Commissione europea del 14.8.2015; 2) invocavano la proroga dei termini prevista dalla legge n. 205/2017, assumendo che essa spettasse anche alle aziende piemontesi alluvionate che avevano versato l’intero dovuto, e che l’istanza all’Agenzia delle Entrate fosse solo strumentale; 3) denunciavano l’illegittimità della disciplina nazionale, interpretata come soggetta a decadenza, per contrasto con parametri costituzionali, convenzionali ed eurounitari relativi a equo processo, tutela del bene, non discriminazione e ricorso effettivo.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i tre motivi perché ha preso atto della rinuncia al ricorso, dichiarata ai sensi dell’art. 390 c.p.c. per sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione della controversia, anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e del sopravvenuto esito sfavorevole di una precedente iniziativa innanzi alla Corte EDU. Ne è seguita la declaratoria di estinzione del giudizio. Le spese sono state compensate. La Corte ha inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
ai sensi dell’art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse alla sua prosecuzione.
richiamato dai ricorrenti come base della pretesa restitutoria di somme versate indebitamente.
richiamato dai ricorrenti per sostenere che il termine per agire non potesse decorrere prima della possibilità concreta di esercitare il diritto.
richiamato quale base del regime agevolativo per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali.
richiamato come norma che consentiva la definizione agevolata della posizione contributiva e tributaria mediante il versamento del 10% del dovuto.
art. 3-quater D.L. 300/2006 conv. in L. 17/2007
richiamato come disposizione che aveva differito al 31.7.2007 il termine per la presentazione delle domande di restituzione, ritenuto perentorio dai giudici di merito.
art. 1, commi 771-774, L. 205/2017
invocato dai ricorrenti come ius superveniens che avrebbe prorogato i termini per l’esercizio del diritto al rimborso/indennizzo.
art. 108 TFUE
richiamato dai ricorrenti in relazione alla verifica di compatibilità dell’aiuto di Stato con l’ordinamento dell’Unione.
art. 6, §1 CEDU
invocato per sostenere la violazione del diritto a un equo processo, della certezza dei rapporti giuridici e dell’accesso a un giudice.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
invocato quale parametro di tutela del diritto al rispetto dei beni.
art. 14 CEDU
richiamato in combinazione con l’art. 1 Protocollo n. 1 per dedurre un profilo di discriminazione.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
richiamato per il diritto a un ricorso effettivo.
art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
richiamato per il diritto di proprietà.
artt. 20 e 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
richiamati per i principi di uguaglianza e non discriminazione.
art. 3 Cost.
richiamato nei profili di illegittimità costituzionale dedotti dai ricorrenti.
art. 117, comma 1, Cost.
richiamato in relazione al parametro interposto della disciplina eurounitaria e convenzionale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente proposta ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comporta l’estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di censura.
- Quando la controversia viene definita per rinuncia sopravvenuta, il giudice può compensare le spese in presenza di ragioni legate all’evoluzione sopravvenuta del quadro giurisprudenziale o normativo.
- Le doglianze sulla decorrenza di termini decadenziali e sulla compatibilità di una disciplina agevolativa con il diritto dell’Unione restano assorbite se il giudizio si estingue per rinuncia prima della decisione sul merito.
- La mera invocazione di una successiva pronuncia della Commissione europea o di sopravvenienze legislative non produce, da sola, un esito favorevole se il processo viene chiuso per estinzione senza pronuncia sul merito.
- In presenza di rinuncia al ricorso, non si forma una decisione di cassazione sui motivi sostanziali, sicché non è ricavabile alcun principio di diritto sul tema della decadenza dal beneficio o sul dies a quo del termine di domanda.
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