Cassazione Civile, Ordinanza n. 15384/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, insegnanti precari della scuola dell'infanzia e primaria inseriti nelle graduatorie di istituto, avevano agito per ottenere l'accertamento del diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017, deducendo di essere in possesso del diploma magistrale abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. La Corte d'appello aveva negato il diritto, ritenendo che il solo possesso del diploma non bastasse: occorreva aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti entro il 31.12.2006, prima della loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento ai sensi della legge n. 296/2006, ormai chiuse a nuovi inserimenti salvo i casi espressamente previsti dalla legge. In cassazione i ricorrenti avevano proposto due motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico; dopo il ricorso, tutti hanno depositato distinti atti di rinuncia. La Corte ha quindi esaminato la ritualità della rinuncia e i suoi effetti sul giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che gli atti di rinuncia al ricorso, pur essendo stati notificati al Ministero intimato, erano comunque espressione del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio; richiamando il principio secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio e, se irrituale, comporta l'inammissibilità, ma qui conducendo alla declaratoria di estinzione del giudizio, ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Non ha provveduto sulle spese, poiché il Ministero non si era difeso. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
art. 197, comma 1, d.lgs. n. 297 del 1994
richiamato per qualificare il diploma magistrale come titolo abilitante all'insegnamento
art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323 del 1998
richiamato insieme alle altre norme come base del valore abilitante del diploma magistrale
d.m. 10 marzo 1997
richiamato quale fonte che riconosce il valore abilitante del diploma magistrale
art. 1, comma 605, lett. c), legge n. 296 del 2006
ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ormai chiuse a nuovi inserimenti salvo i casi espressamente previsti
art. 9, comma 20, d.l. n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2011
ha ribadito il divieto di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento
richiede che la rinuncia al ricorso sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati con visto; in difetto non può essere dichiarata l'estinzione ex art. 391 c.p.c.
disciplina l'estinzione del processo conseguente alla rinuncia rituale al ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
esclusa l'applicazione perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, trattandosi di norma sanzionatoria ed eccezionale di stretta interpretazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale non accettizio e produce effetti anche senza accettazione della controparte; tuttavia, per l'estinzione del processo devono essere rispettate le formalità previste dall'art. 390 c.p.c., salvo che non vi siano parti costituite interessate alla prosecuzione.
- Se la rinuncia al ricorso non è assistita dalle formalità richieste, essa può comunque essere valorizzata come manifestazione del venir meno dell'interesse a coltivare l'impugnazione, con conseguente inammissibilità o estinzione secondo il concreto assetto processuale.
- L'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento presuppone il rispetto delle condizioni e dei termini previsti dalla legge; il possesso di un titolo abilitante, di per sé, non consente l'accesso quando la normativa primaria abbia chiuso le graduatorie ai nuovi inserimenti.
- Le sentenze o gli atti amministrativi di annullamento di decreti ministeriali non possono incidere su posizioni soggettive che richiedano, per il loro riconoscimento, una base normativa primaria mancante.
- La pronuncia di estinzione del giudizio di legittimità non comporta, di regola, la condanna al pagamento del contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
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