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Sentenza

Sentenza n. 11985/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - della Determinazione n. G04315 del 1.04.2026 della Regione Lazio - Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale, comunicata in data 2.04.2026, avente ad oggetto "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche in uso presso le Aziende Sanitarie della Regione Lazio- Seconda Edizione. Provvedimento aggiudicazione", nella parte in cui: i) approva l'operato del RUP in merito alla valutazione e al mancato accoglimento delle richieste di secretazione dell'offerta tecnica, come riportato nel verbale del 27/03/2026; ii) determina di rendere disponibili tramite la piattaforma le offerte presentate, tra cui quella di Polygon S.p.A., decorso il termine di impugnazione di 10 giorni; iii) stabilisce che “Il presente atto è impugnabile nel termine di giorni 10 (dieci) dalla sua pubblicazione nella parte in cui si dispone in merito al mancato accoglimento delle richieste di secretazione delle offerte presentate dagli operatori economici [...] POLYGON S.P.A. [...]". - del Verbale di verifica richieste di secretazione offerte tecniche del 27.03.2026, quale atto presupposto, connesso e consequenziale, nella parte in cui il RUP, all'esito della propria istruttoria, ha ritenuto di non accogliere la richiesta di secretazione avanzata da Polygon S.p.A di ogni atto, anche ignoto, a mezzo del quale sia stata respinta la richiesta di secretazione formulata da Polygon s.p.a. e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, lesivo degli interessi della società ricorrente. E per l’accertamento ex art. 116 c.p.a. del diritto della ricorrente a mantenere riservata l’offerta tecnica e la documentazione oggetto di espressa richiesta di secretazione.

Giustizia amministrativa202604327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: decisione della Regione Lazio di non accogliere la richiesta di secretazione dell'offerta tecnica relativa al lotto 2 e di renderla disponibile agli altri operatori utilmente classificati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato la determinazione regionale di aggiudicazione, il verbale del RUP sulla verifica delle richieste di secretazione e gli atti connessi, chiedendo anche l'accertamento, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., del diritto a mantenere riservata l'offerta tecnica e la documentazione indicata. Ha dedotto la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 16 del disciplinare di gara, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e illogicità della motivazione, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, illogicità manifesta, motivazione perplessa e contraddittoria, sviamento e violazione del giusto procedimento, dei principi di tutela della concorrenza e della par condicio e dell'art. 41 Cost. La ricorrente sosteneva di avere prodotto una dichiarazione analitica e che le parti dell'offerta riguardassero il proprio know-how aziendale, la cui divulgazione avrebbe arrecato un pregiudizio competitivo. La Regione ha sostenuto la legittimità della decisione, rilevando il carattere generico e non comprovato della richiesta.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, trattando congiuntamente i tre motivi per connessione. Ha ritenuto che l'oscuramento dell'offerta tecnica costituisca un'eccezione alla regola dell'accessibilità e debba essere interpretato in modo rigoroso e restrittivo. La richiesta dell'operatore deve contenere una dichiarazione motivata e la prova che le informazioni costituiscano segreti tecnici o commerciali, secondo i requisiti dell'art. 98 del Codice della proprietà industriale: segretezza oggettiva, valore economico derivante dalla segretezza e adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenerla. Non è sufficiente il generico richiamo al know-how, all'originalità dell'offerta o all'appartenenza delle informazioni al patrimonio aziendale. Nel caso concreto, i riferimenti a manutenzione, inventario, formazione, orari e contact center sono stati ritenuti ordinari e tipici di un'offerta tecnica; la società non ha dimostrato né uno specifico vantaggio concorrenziale derivante dalla divulgazione né l'adozione di misure interne di protezione. La genericità della richiesta non consentiva neppure all'Amministrazione di individuare le sole parti effettivamente coperte da segreto, sicché era legittima la messa a disposizione integrale dell'offerta. Il TAR ha inoltre precisato che l'eventuale uso improprio delle informazioni acquisite può essere contrastato con gli strumenti appropriati, tra cui l'art. 2598 c.c. La domanda risarcitoria è stata respinta in quanto incompatibile con la legittimità dell'operato amministrativo. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. 36/2023

    «L'esclusione dall'accesso di tutta o parte della documentazione costituente l'offerta (tecnica o economica) ... è subordinata ... alla dichiarazione motivata della parte interessata all'oscuramento e alla prova che le informazioni contenute nell'offerta ... costituiscono segreti tecnici o commerciali»

    La secretazione dell'offerta è eccezionale e richiede una dichiarazione motivata accompagnata dalla prova concreta dell'esistenza di segreti tecnici o commerciali.

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    La disposizione consente di sottrarre all'accesso parti dell'offerta, ma il relativo potere deve essere esercitato secondo criteri rigorosi, restrittivi e proporzionati.

  • art. 98 d.lgs. 30/2005

    «per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali ... ove tali informazioni: a) siano segrete ...; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte ... a misure ... ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete»

    I requisiti normativi di segretezza oggettiva, valore economico e misure di protezione delimitano la nozione di segreto tecnico o commerciale rilevante ai fini della secretazione.

  • art. 22 l. 241/1990

    «documenti amministrativi ... detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse»

    I documenti relativi all'attività amministrativa di pubblico interesse, anche se di natura privatistica, sono in linea di principio accessibili; le esclusioni sono tipiche e tassative.

  • art. 116 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale della domanda di accertamento del diritto alla riservatezza dell'offerta.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice di motivare mediante richiamo a precedenti conformi, utilizzato dal TAR per recepire i principi elaborati dal Consiglio di Stato.

  • art. 2598 c.c.

    Resta utilizzabile per tutelare l'impresa contro l'eventuale uso improprio, da parte di concorrenti, delle informazioni acquisite.

Massime di principio

  • La secretazione totale o parziale dell'offerta tecnica in una gara pubblica costituisce un'eccezione alla regola dell'accessibilità e deve essere interpretata secondo criteri rigorosi, restrittivi e proporzionati.
  • L'operatore economico che chiede l'oscuramento deve individuare specificamente le informazioni riservate e dimostrare, mediante una dichiarazione motivata e comprovata, che esse possiedono i requisiti dell'art. 98 del d.lgs. 30/2005: segretezza oggettiva, valore economico derivante dalla segretezza e adozione di misure ragionevolmente adeguate di protezione.
  • Il generico richiamo al know-how, all'originalità dello schema tecnico dell'offerta o all'appartenenza delle informazioni al patrimonio aziendale non dimostra l'esistenza di un segreto tecnico o commerciale. Occorre indicare l'oggetto, la funzione e il concreto vantaggio competitivo o tecnologico che la divulgazione procurerebbe ai concorrenti.
  • Non rientrano ordinariamente tra i segreti tecnici o commerciali gli elementi organizzativi fisiologici di un'offerta, quali modalità di manutenzione, inventario, formazione, orari o contact center, se non accompagnati dalla prova di elaborazioni specialistiche, applicabili a una serie indeterminata di appalti e protette da effettive misure di riservatezza.
  • Quando la richiesta di secretazione è generica e non consente di individuare le specifiche parti coperte da segreto, la stazione appaltante può legittimamente rendere disponibile l'offerta nella sua integralità; l'eventuale uso illecito delle informazioni può essere contrastato con gli strumenti civilistici appropriati.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaProcedura di gara
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenza
IstitutiTrasparenza e pubblicitàConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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