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Sentenza

Sentenza n. 328/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di ammonimento ai sensi dell’art. 3 D.L. nr. 93/2013, convertito in Legge nr. 119/2013 e ss. mm. della Questura di Trieste sub Prot. 43 Nr. 44-2025-3, notificato al sig. -OMISSIS- in data 28.8.2025 e del contestuale verbale di notifica e di esecuzione; - di ogni altro atto connesso e/o collegato al predetto provvedimento;

Giustizia amministrativa202500600

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ammonimento del Questore per violenza domestica, adottato ai sensi dell'art. 3 d.l. 93/2013, e contestuale verbale di notifica ed esecuzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva inizialmente dedotto, con un primo motivo poi rinunciato in udienza, la violazione degli artt. 3 e 22 ss. l. 241/1990, nonché difetto di motivazione, in relazione al diniego di accesso integrale al fascicolo del procedimento amministrativo. Con il motivo relativo alla violazione degli artt. 3, 9 e 10 l. 241/1990 aveva contestato il difetto di istruttoria e di motivazione dell'ammonimento, lamentando la mancata valutazione della memoria difensiva e, in particolare, l'omessa considerazione della querela già proposta dalla persona offesa e della misura cautelare penale del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. Sosteneva che tali circostanze rendessero inutile e irragionevole l'intervento preventivo del Questore. Con ulteriore motivo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 d.l. 11/2009 e 3 d.l. 93/2013, manifesta illogicità e irragionevolezza, difetto di proporzionalità e ingiustizia manifesta, sostenendo che l'ammonimento fosse intempestivo e incompatibile con la previa querela e con la misura cautelare penale. Contestava inoltre le conseguenze previste dalla legge per eventuali violazioni commesse da soggetto già ammonito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, prendendo atto della rinuncia al motivo sull'accesso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata valutazione della memoria partecipativa: l'art. 10, comma 1, lett. b), l. 241/1990 impone all'amministrazione di valutare memorie e documenti pertinenti, ma non di confutare analiticamente ogni argomentazione, essendo sufficiente una motivazione complessiva dalla quale siano percepibili le ragioni del mancato adeguamento alle osservazioni dell'interessato. Nel caso concreto, il provvedimento rendeva comprensibile perché la querela e la misura cautelare penale fossero state ritenute non ostative all'ammonimento. Quanto alle ulteriori censure, il Collegio ha distinto l'ammonimento per violenza domestica previsto dall'art. 3 d.l. 93/2013 dall'ammonimento per atti persecutori disciplinato dall'art. 8 d.l. 11/2009. Per l'ammonimento in materia di violenza domestica, il Questore può procedere anche d'ufficio e anche in presenza di querela; il rinvio all'art. 8 d.l. 11/2009 opera soltanto in quanto compatibile. Querela e procedimento penale non impediscono quindi l'adozione dell'ammonimento, che può concorrere con la tutela penale e perseguire una funzione preventiva autonoma. La previa misura cautelare penale non rendeva pertanto l'ammonimento intempestivo, sproporzionato o inutile. Il ricorrente, inoltre, non aveva contestato l'insussistenza dei presupposti sostanziali dell'ammonimento. Le conseguenze sanzionatorie previste per la violazione commessa da soggetto già ammonito riguardano eventuali fatti futuri e non incidono sulla legittimità dell'atto, oltre a esulare dalla cognizione del giudice amministrativo nel presente giudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del Ministero dell'Interno, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. 93/2013, convertito dalla l. 119/2013

    Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice penale, consumati o tentati, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto.

    La norma attribuisce al Questore un potere autonomo di ammonimento per violenza domestica, esercitabile anche in assenza di querela e, conseguentemente, anche quando la querela sia stata presentata. L'ammonimento può concorrere con il procedimento penale e con le misure cautelari penali.

  • art. 3, commi 5-quater e 5-quinquies, d.l. 93/2013, convertito dalla l. 119/2013

    Le pene per i reati [...] sono aumentate se il fatto è commesso [...] da soggetto già ammonito [...]

    Le conseguenze penali dell'eventuale violazione commessa da un soggetto già ammonito non incidono sulla legittimità dell'ammonimento e riguardano eventuali condotte successive.

  • art. 8, commi 1 e 2, d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009

    Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11.

    Il rinvio dell'art. 3 d.l. 93/2013 all'art. 8 d.l. 11/2009 è limitato alle disposizioni compatibili e non comporta l'applicazione dell'incompatibilità tra querela e ammonimento prevista per lo stalking.

  • art. 10, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto [...] di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

    L'obbligo di valutazione delle memorie non richiede una confutazione analitica di ogni argomento, purché la motivazione complessiva renda percepibili le ragioni del mancato adeguamento alle osservazioni.

  • artt. 3, 9 e 10 l. 241/1990

    Le disposizioni sono state invocate in relazione alla motivazione, alla partecipazione procedimentale e alla valutazione delle memorie; il TAR ha escluso la violazione poiché l'atto forniva una motivazione complessivamente adeguata.

Massime di principio

  • L'ammonimento del Questore per condotte riconducibili alla violenza domestica, previsto dall'art. 3 d.l. 93/2013, costituisce una misura preventiva autonoma e può essere adottato anche in assenza di querela; la presentazione della querela non ne impedisce l'adozione.
  • Il rinvio dell'art. 3, comma 2, d.l. 93/2013 all'art. 8 d.l. 11/2009 opera soltanto nei limiti della compatibilità e non estende all'ammonimento per violenza domestica la regola di alternatività tra querela e ammonimento prevista per l'ammonimento in materia di atti persecutori.
  • L'ammonimento per violenza domestica può concorrere con il procedimento penale e con le misure cautelari penali, perché tali strumenti perseguono finalità e operano su presupposti distinti; la previa querela o l'applicazione di una misura cautelare non rendono di per sé l'ammonimento intempestivo, inutile o sproporzionato.
  • L'obbligo di valutare le memorie e i documenti presentati nel procedimento amministrativo non impone una confutazione analitica di ogni singola deduzione: è sufficiente che la motivazione complessiva del provvedimento renda percepibili le ragioni per cui l'amministrazione non si è adeguata alle osservazioni dell'interessato.
  • Le conseguenze previste per le condotte commesse da un soggetto già ammonito riguardano eventuali fatti successivi e non costituiscono un vizio dell'ammonimento originario; la loro valutazione non incide, di per sé, sulla legittimità della misura preventiva.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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