Sentenza n. 109/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota dell’ufficio tecnico comunale recante diniego della richiesta di riconoscimento della decadenza del vincolo urbanistico e di ripianificazione dell’area
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’avvenuta decadenza del vincolo preordinato all’espropriazione gravante sulla particella di sua proprietà, nonché dell’obbligo del Comune di provvedere alla ripianificazione dell’area, impugnando in subordine la nota comunale del 27 novembre 2025. Il fondo era interessato dal 2003 dalla previsione di una viabilità locale di progetto, mai realizzata, con una fascia di rispetto di 15 metri, mentre la strada esistente avrebbe comportato una fascia di soli 5 metri. È stata dedotta la violazione degli artt. 48 della l.p. Trento n. 15/2015, 52 della l.p. n. 1/2008 e 67 della l.p. n. 22/1991, nonché l’erroneità dei presupposti, il travisamento della realtà e l’eccesso di potere. Secondo il ricorrente, il vincolo aveva natura espropriativa, era soggetto a durata massima decennale, eventualmente prorogabile una sola volta per ulteriori cinque anni previa motivata reiterazione e indennizzo, ed era comunque scaduto senza che fosse stata validamente disposta la reiterazione. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’azione di accertamento autonomo, la tardività per mancata impugnazione della variante al PRG del 2021 e la natura non provvedimentale o meramente confermativa della nota. Nel merito ha sostenuto che la previsione viabilistica e la fascia di rispetto avessero natura conformativa e durata indeterminata, incidendo su una pluralità di particelle.
La decisione
Il Tribunale ha respinto le eccezioni preliminari del Comune, qualificando la nota impugnata come atto provvedimentale e lesivo, in quanto sostanzialmente recante il diniego della richiesta di rimozione del vincolo e di ripianificazione. Ha escluso che la nota fosse meramente interlocutoria, di cortesia o confermativa, poiché la variante al PRG del 2021 non aveva specificamente confermato la destinazione a viabilità di progetto, ma si era limitata a riportare la precedente previsione. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che la viabilità di progetto costituisse un vincolo sostanzialmente espropriativo: la previsione non riguardava una zonizzazione generale riferita a una pluralità indifferenziata di beni e soggetti, ma localizzava puntualmente una specifica infrastruttura su un numero limitato di particelle determinate, tra cui quella del ricorrente. L’assenza di uno strumento attuativo non esclude la natura espropriativa, che deve essere verificata in concreto. La fascia di rispetto deve essere valutata in relazione alla viabilità cui accede; quella collegata alla viabilità di progetto non può essere assimilata alla fascia conformativa della strada esistente e viene meno con il vincolo principale. Il vincolo, imposto dal 2003 o comunque anteriormente, era decorso oltre il termine massimo previsto dalla legislazione provinciale, anche considerando l’eventuale reiterazione, che non era stata validamente disposta. L’area è quindi rimasta soggetta alla disciplina delle zone bianche. Il ricorso è stato accolto con annullamento della nota impugnata e affermazione dell’obbligo del Comune di procedere alla riqualificazione urbanistica delle aree già interessate dal vincolo, nell’esercizio della propria discrezionalità pianificatoria. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 48 l.p. n. 15/2015
Le previsioni del PTC e del PRG che assoggettano beni determinati a vincoli preordinati all’espropriazione conservano efficacia per dieci anni. [...] In caso di decadenza il vincolo può essere motivatamente e tempestivamente reiterato una sola volta, [...] per un periodo massimo di ulteriori cinque anni. [...] Entro diciotto mesi dalla scadenza del vincolo preordinato all’espropriazione o della sua eventuale reiterazione, il comune deve definire la nuova disciplina delle aree interessate. La ripianificazione delle aree interessate da vincoli espropriativi scaduti costituisce atto obbligatorio.
La norma stabilisce la durata decennale del vincolo espropriativo, la possibilità di una sola reiterazione motivata per un massimo di ulteriori cinque anni e l’obbligo del Comune di ripianificare le aree entro diciotto mesi dalla scadenza.
art. 52 l.p. n. 1/2008
Richiamato quale disciplina previgente, sostanzialmente corrispondente all’art. 48 della l.p. n. 15/2015 quanto a durata e reiterazione dei vincoli preordinati all’espropriazione.
art. 67 l.p. n. 22/1991
Richiamato quale ulteriore disciplina previgente in materia di durata e reiterazione dei vincoli espropriativi.
Il termine statale di cinque anni, reiterabile per ulteriori cinque anni alle condizioni previste, non è stato applicato direttamente perché il vincolo risultava comunque scaduto anche considerando il più ampio termine decennale previsto dalla legislazione provinciale.
Massime di principio
- La distinzione tra vincolo conformativo e vincolo espropriativo deve essere compiuta in concreto in relazione agli effetti della previsione urbanistica: il vincolo è conformativo quando realizza una zonizzazione riferita a una generalità di beni e a una pluralità indifferenziata di soggetti; è invece espropriativo o sostanzialmente espropriativo quando localizza puntualmente una specifica opera pubblica su beni determinati.
- Una previsione di viabilità contenuta nel PRG non ha necessariamente natura conformativa per il solo fatto di essere inserita nello strumento generale: quando l’opera è localizzata su un numero limitato e determinato di particelle, il vincolo può essere qualificato come preordinato all’espropriazione anche in assenza di uno strumento attuativo.
- La natura della fascia di rispetto stradale deve essere valutata in rapporto alla viabilità cui essa accede. La fascia collegata a una viabilità di progetto segue il regime del vincolo principale e viene meno quando quest’ultimo perde efficacia; non può permanere indefinitamente, senza indennizzo, per un’opera pubblica non realizzata.
- La decadenza del vincolo preordinato all’espropriazione comporta, secondo la disciplina provinciale applicata, l’obbligo del Comune di definire la nuova disciplina urbanistica dell’area entro diciotto mesi; la ripianificazione delle aree interessate da vincoli scaduti costituisce attività obbligatoria, pur restando discrezionale la scelta della concreta destinazione urbanistica.
- Una nota comunale che nega espressamente la rimozione di un vincolo urbanistico e la ripianificazione dell’area ha natura provvedimentale e lesiva quando definisce negativamente la posizione del proprietario, anche se adottata in risposta a un’istanza e non formalmente qualificata come provvedimento.
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